Articolo 457 - CODICE PENALE
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(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila. ((181))
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