Articolo 605 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 523/1987Depositata il 17/12/1987
La disciplina data al sequestro di persona non e` irrazionale risultando da scelte di politica criminale e nell'ambito di poteri discrezionali non censurabili. Mentre non sussiste, per l'evidente eterogeneita` delle situazioni, la dedotta analogia col ratto di donna o di minore a fine di libidine, esula chiaramente dalle funzioni della Corte una diversa regolamentazione, per effetto della quale sia punibile a querela dell'offeso anche il sequestro di persona e siano diminuite le pene fissate dal codice. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 523, 605 e 542, cod.pen.).
Norme citate
- codice penale-Art. 523
- codice penale-Art. 605
- codice penale-Art. 542
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.