Pronuncia 9/2025
Sentenza
Collegio
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 605, sesto comma, del codice penale, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Grosseto, nel procedimento penale a carico di S. N., con ordinanza del 3 gennaio 2024, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2024. Visti l'atto di costituzione di S. N., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 2025 il Giudice relatore Francesco Viganò; uditi l'avvocato Riccardo Lottini per S. N. e l'avvocato dello Stato Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 605, sesto comma, del codice penale, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Francesco Viganò
Data deposito: Thu Feb 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMOROSO
Massime
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rimessione della questione - Adozione del mero dispositivo, notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, con riserva di redazione successiva dell'intera ordinanza - Modus procedendi non vietato, seppure non consueto - Conseguente rinvio della sospensione del giudizio a quo al momento del deposito dell'ordinanza - Effetti della notifica parziale indicata - Nullità delle notifiche e comunicazioni successive, tra cui quella dell'ordinanza completa - Esclusione. (Classif. 112008).
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Discrepanze tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Possibile risoluzione mediante gli ordinari criteri ermeneutici - Funzione del dispositivo nell'ordinanza di rimessione - Espressione sintetica delle doglianze espresse nella motivazione - Individuazione del thema decidendum, da parte della Corte, mediante lettura dell'intera ordinanza. (Classif. 112003).
Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ordine delle questioni - Priorità logica della censura incidente sul piano delle fonti (nel caso di specie: relativa al''asserita violazione dell'art. 76 Cost.). (Classif. 111007).
Parametri costituzionali
Reati e pene - Sequestro di persona - Regime di procedibilità - Ipotesi aggravata commessa in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, del coniuge non più convivente - Procedibilità a querela - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi e criteri direttivi, irragionevolezza intrinseca e disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210042).
Norme citate
- codice penale-Art. 605, comma 6
- decreto legislativo-Art. 2, comma 1