Indice1233-bis456789101112131415161718192020-bis21222324252627282930313232-bis32-ter32-quater32-quinquies333435353637383940414243444546474849505152535455565757-bis5858-bis59606161-bis6262-bis6364656667686969-bis707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131131-bis132133133-bis133-ter134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161161-bis162162-bis162-ter163164165166167168168-bis168-ter168-quater169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211211-bis212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240240-bis241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270270-bis270-bis270-ter270-quater270-quater270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-sexies270-septies271272273274275276277278279280280-bis280-ter281282283284285286287288289289-bis289-ter290290-bis291292292-bis293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314314-bis315316316-bis316-ter317317-bis318319319-bis319-ter319-quater320321322322-bis322-ter322-ter322-quater323323-bis323-ter324325326327328329330331332333334335335-bis336337337-bis338339339-bis340341341-bis342343343-bis344345346346-bis347348349350351352353353-bis354355356357358359360361362363364365366367368369370371371-bis371-ter372373374374-bis375376377377-bis378379379-bis380381382383383-bis384384-bis384-ter385386387387-bis388388-bis388-ter389390391391-bis391-ter392393393-bis394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414414-bis415415-bis416416-bis416-bis416-ter417418419420421421-bis422423423-bis423-ter423-quater424425426427428429430431432433433-bis434434-bis435436437438439440441442443444445446447448449450451452452-bis452-ter452-quater452-quinquies452-sexies452-septies452-octies452-novies452-decies452-undecies452-duodecies452-terdecies452-quaterdecies453454455456457458459460461462463464465466466-bis467468469470471472473474474-bis474-ter474-quater475476477478479480481482483484485486487488489490491491-bis492493493-bis493-ter493-quater494495495-bis495-ter496497497-bis497-ter498499500501501-bis502503504505506507508509510511512512-bis513513-bis514515516517517-bis517-ter517-quater517-quinquies518518-bis518-ter518-quater518-quinquies518-sexies518-septies518-octies518-novies518-decies518-undecies518-duodecies518-terdecies518-quaterdecies518-quinquiesdecies518-sexiesdecies518-septiesdecies518-duodevicies518-undevicies519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544544-bis544-ter544-quater544-quinquies544-sexies545546547548549550551552553554555556557558558-bis559560561562563564565566567568569570570-bis570-ter571572573574574-bis574-ter575576577578579580581582583583-bis583-ter583-quater583-quinquies584585586586-bis587588589589-bis589-ter590590-bis590-ter590-quater590-quinquies590-sexies591592593593-bis593-ter594595596596-bis597598599600600-bis600-ter600-quater600-quater600-quinquies600-sexies600-septies600-septies600-septies600-octies601601-bis602602-bis602-ter602-quater603603-bis603-bis603-bis603-ter604604-bis604-ter605606607608609609-bis609-ter609-quater609-quinquies609-sexies609-septies609-octies609-nonies609-decies609-undecies609-duodecies610611612612-bis612-ter613613-bis613-ter614615615-bis615-ter615-quater615-quinquies616617617-bis617-ter617-quater617-quinquies617-sexies617-septies618619620621622623623-bis623-ter623-quater624624-bis625625-bis626627628629630631632633633-bis634634-bis635635-bis635-ter635-quater635-quater635-quinquies636637638639639-bis639-ter640640-bis640-ter640-quater640-quinquies641642643644644-bis644-ter645646647648648-bis648-ter648-ter648-quater649649-bis650651652653654655656657658659660661662663663-bis664665666667668669669-bis670671672673674675676677678678-bis679679-bis680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707707-bis708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727727-bis728729730731732733733-bis734734-bis

Articolo 240 - CODICE PENALE

. (Confisca) Nel caso di condanna, il giudice puo' ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. E' sempre ordinata la confisca: 1° delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, ((640, secondo comma, numero 2-ter),)) 640-ter e 640-quinquies nonche' dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilita' di cui il colpevole ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non e' possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti; 2° delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non e' stata pronunciata condanna. Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. La disposizione del numero 2° non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
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Massime della Corte Costituzionale

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Pronuncia 378/1998Depositata il 20/11/1998

ORD. 378/98. PROCESSO PENALE - SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - EFFETTI - CONFISCA DEI VALORI COSTITUENTI PROFITTO DEL REATO (NELLA SPECIE: SPACCIO DI STUPEFACENTI CON L'ATTENUANTE DEL "FATTO DI LIEVE ENTITA'") - ESCLUSIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E FINALITA' RIEDUCATIVA DELLE PENE - QUESTIONE FORMULATA IN VIA ALTERNATIVA SU NORME, DI CODICI E DI LEGGI, IN CUI L'ISTITUTO DELLA CONFISCA ASSUME CONNOTATI ESSENZIALMENTE DIVERSI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., nei confronti delle disposizioni degli artt. 445, comma 1, cod. proc. pen. e 240, comma 1, cod. pen., e dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356), introdotto dall'art. 2 del d.l. 20 giugno 1994, n. 399, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1994, n. 501) - in relazione all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - che in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta, escludono la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, e, rispettivamente, riguardo ai giudizi sui reati di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, ricorrendo l'attenuante del "fatto di lieve entita'", la confisca del denaro, beni o altra utilita' di cui l'imputato non possa giustificare la provenienza. Le evidenti peculiarita' che contraddistinguono i presupposti, la struttura e la funzione della ipotesi di confisca obbligatoria disciplinata dall'art. 12-'sexies' del d.l. n. 306 del 1992 valgono infatti a configurarla come istituto profondamente diverso - per taluni anche per la sua natura giuridica - dalla confisca facoltativa prevista come misura di sicurezza patrimoniale dall'art. 240, primo comma, cod. pen., sicche' la questione, investendo entrambe le suddette norme, in via alternativa, senza che il giudice 'a quo' concentri sull'una o sull'altra la formulata richiesta di sentenza additiva, risulta prospettata in modo ancipite. - Per la manifesta inammissibilita' di questione proposta in termini analoghi ma nei soli confronti degli artt. 445 cod. proc. pen. e 240 cod. pen.. O. n. 334/1994. Sulla inammissibilita' in generale di questioni di legittimita' costituzionale sollevate con la prospettazione, da parte dell'autorita' rimettente, di soluzioni alternative, v., fra le altre, S. n. 129/1993. red.: S. Pomodoro

Norme citate

Pronuncia 334/1994Depositata il 22/07/1994

ORD. 334/94 B. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - EFFETTI DELLA PRONUNCIA - ESCLUSIONE DAGLI STESSI DELLA CONFISCA DELLE COSE COSTITUENTI IL PROFITTO DEL REATO (NELLA SPECIE, DELLA SOMMA RICEVUTA PER LO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI) - MANCATA GENERALIZZAZIONE DELLA NORMA CHE RIGUARDO AL REATO DI CONTRABBANDO PREVEDE DELLA CONFISCA DELLE COSE SUDDETTE LA OBBLIGATORIETA' ANCHE NEL CASO DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PER CUI LA TUTELA DELLA INIZIATIVA ECONOMICA NON PUO' ESTENDERSI AD ATTIVITA' DANNOSE PER LA SICUREZZA E LA UTILITA' SOCIALE, DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA, CONTRADDETTO NEL CASO DALLA MANCATA ADOZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA, NONCHE' DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - RICHIESTA DI STATUIZIONE IMPLICANTE SCELTE E VALUTAZIONI DI ESCLUSIVA SPETTANZA DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Nell'impugnare in riferimento agli artt. 41, secondo comma, 27, terzo coma, e 3 Cost. l'art. 445, primo comma, cod. proc. pen. e l'art. 240, secondo comma, cod. pen., nelle parti in cui il primo non consente che tra gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta possa ricomprendersi la confisca delle cose (nella specie della somma ricevuta per lo spaccio di sostanze stupefacenti) costituenti il profitto del reato, ed il secondo, a sua volta, non prevede, della confisca di tali cose, l'obbligatorieta', siccome stabilito, "anche nel caso di applicazione della pena su richiesta" riguardo al reato di contrabbando, dall'art. 301 del testo unico della legge doganale, "come sostituito" dall'art. 11, diciannovesimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il giudice 'a quo' richiede una statuizione solo apparentemente di tipo demolitorio, ma in realta' diretta ad introdurre, in relazione al regime dell'applicazione della pena su richiesta, una misura di sicurezza. Una siffatta operazione, pero', e' inibita alla Corte costituzionale, interventi additivi di tal genere spettando al solo legislatore, che nella sfera della sua discrezionalita', puo' operare scelte anche derogatorie rispetto a quelle previste in via generale in relazione alla sentenza di "patteggiamento", come e' appunto avvenuto attraverso la "novellazione" del su citato art. 301 del testo unico della legge doganale, erroneamente richiamato, peraltro, come 'tertium comparationis'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 41, secondo comma, 27, terzo comma, e 3 Cost., degli artt. 445, primo comma, cod. proc. pen., e 240, secondo comma, cod. pen.). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 382 del 1994. red.: S.P.

Norme citate

Pronuncia 319/1993Depositata il 15/07/1993

SENT. 319/93. MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI (NELLA SPECIE: LIBERTA' VIGILATA) - APPLICABILITA' SOLO CON SENTENZA E NON , INVECE, CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - ASSERITE IRRAGIONEVOLEZZA, COMPROMISSIONE DELLA EFFICIENZA DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISIONE DELL'ART. 240 CPV. COD. PEN. (CONFISCA) - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI EFFETTUARE NEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE GLI ACCERTAMENTI DI MERITO NECESSARI PER ADOTTARE LA MISURA - INCOMPARABILITA' TRA MISURE DI SICUREZZA PERSONALI E PATRIMONIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La previsione, nell'art. 205 cod.pen., dell'applicabilita' delle misure di sicurezza personali (nella specie: liberta' vigilata) solo a seguito di sentenza (di condanna o di proscioglimento) e non anche del decreto di archiviazione, va ritenuta immune dalle censure, di irrazionallita' e di contrasto con l'esigenza di una efficiente amministrazione della giustizia, mosse al riguardo dal giudice 'a quo'. Il decreto di archiviazione, invero, ha natura procedimentale e si sostanzia in un mero riscontro di superfluita' del processo, e pertanto e' da escludere che ad esso possa accedere un provvedimento che - come quello di applicazione di misura di sicurezza personale - presuppone accertamenti (che il fatto contestato sussista, sia stato commesso dal soggetto e costituisca quasi-reato ed inoltre che la persona cui il quasi-reato e' addebitato sia socialmente pericolosa) effettuabili solo in esito ad un vero e proprio giudizio di merito. Ne' vale quindi, in contrario, - stante la incomparabilita' tra misure di sicurezza personali e patrimoniali - far richiamo alla disposizione dell'art. 240 cpv. cod.pen., che indipendentemente dalla pronuncia di sentenza di condanna consente la confisca delle cose la cui fabbricazione, uso, porto e detenzione costituisce reato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 205 cod.pen., 'in parte qua'). - Su natura, disciplina, requisiti e finalita' del decreto di archiviazione v. S. n. 88/1991.

Norme citate

Pronuncia 8/1971Depositata il 20/01/1971

ORD. 8/71 B. CACCIA - MEZZI DI CACCIA E DI UCCELLAGIONE - CONFISCA - T.U. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 79, E COD. PEN., ARTT. 236 E 240 - NATURA DELLA CONFISCA - MISURA STRETTAMENTE CONSEGUENTE AD UN ILLECITO PENALE COMMESSO DA CHI PARTECIPA ALLA CACCIA - PRETESA INDENNIZZABILITA' EX ART. 42, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE ICTU OCULI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

La c.d. confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione che, a norma dell'art. 79 del testo unico delle leggi sulla caccia, va ordinata nei casi di condanna per violazione di norme dello stesso testo unico, e' indubbiamente una misura strettamente conseguente ad un illecito penale commesso da chi partecipa alla caccia, dimodoche' risulta ictu oculi che un indennizzo a favore dell'interessato ne sviserebbe la funzione. Va percio' dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti degli artt. 79 del T.U. delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016), 236 e 240 del codice penale, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Norme citate

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.