Articolo 307 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E? manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 307 e 384 cod. pen., nella parte in cui ?non includono nella nozione di prossimi congiunti anche il convivente ?more uxorio?, oltre il coniuge, finanche separato di fatto o legalmente?, sollevata in riferimento all?art. 3 della Costituzione. Infatti, la Corte, nel dichiarare in parte infondata e in parte inammissibile analoga questione, ha ribadito l?esistenza, nell?ordinamento, di ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi, trovando il rapporto coniugale tutela diretta nell?art. 29 della Costituzione, mentre il rapporto di fatto fruisce della tutela apprestata dall?art. 2 della Costituzione ai diritti inviolabili dell?uomo nelle formazioni sociali, con la conseguenza che ogni intervento diretto a rendere una identità di disciplina rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore. - V. sentenze citate n. 8/1996 e 416/1996.
E? manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 307 e 384 del codice penale, sollevata in riferimento all?art. 2 della Costituzione, in quanto la difforme considerazione costituzionale dei due casi, cioè del rapporto di convivenza e di quello di coniugio, portano ad escludere che si possa configurare come costituzionalmente necessaria una tutela del rapporto di convivenza che conduca ad una identità delle due posizioni. - V. sentenza citata n. 8/1996.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 384, comma primo, 378 e 307, comma quarto, cod. pen. - nella parte in cui non estende al convivente di fatto, imputato di favoreggiamento personale, la causa di non punibilita' prevista per chi ha commesso il fatto, costretto dalla necessita' di salvare il coniuge da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore - sollevata con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost.: sia perche' (con riferimento al principio di ragionevolezza) la questione stessa, mirando ad una decisione additiva, implica l'esercizio di potesta' discrezionali riservate al legislatore; sia perche' - sotto il profilo della denunziata irrazionalita' della disposizione in relazione all'art. 199 cod. proc. pen. (che estende la facolta' di astensione dalla testimonianza, "limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale", dai prossimi congiunti a chi "pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso": comma 3, lett. b) - la questione medesima, relativa alla causa di non punibilita' prevista dal primo comma dell'art. 384 cod. pen., se riferita alla fattispecie prefigurata dall'art. 199, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., assume distinti contenuto ad oggetto, idonei a fondare una diversa questione di legittimita' costituzionale, peraltro non proposta. - S. nn. 179/1976, 241/1983, 237/1986, 404/1988, 1063/1988, 559/1989, 32/1992, 267/1992 e 385/1992; O. n. 475/1987. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento all'art. 29 Cost., la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 384, comma primo, 378 e 307, comma quarto, cod. pen. - nella parte in cui non estende al convivente di fatto, imputato di favoreggiamento personale, la causa di non punibilita' prevista per chi ha commesso il fatto, costretto dalla necessita' di salvare il coniuge da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore - in quanto la valutazione, differenziatrice del rapporto di convivenza di fatto rispetto al vincolo coniugale, operata dall'art. 29, in quanto punto di vista di principio assunto dalla Costituzione, costituisce criterio vincolante di comprensione e classificazione, e quindi di assimilazione o differenziazione, dei relativi fatti sociali giuridicamente rilevanti. - S. nn. 45/1980, 237/1986, 404/1988, 423/1988, 310/1989. red.: S. Di Palma
L'art. 29 - come del resto fu pressoche' univocamente palesato in sede di Assemblea Costituente - riguarda la famiglia fondata sul matrimonio, cosicche' rimane estraneo al contenuto delle garanzie ivi offerte, ogni altro aggregato pur socialmente apprezzabile, divergente tuttavia dal modello che si radica nel rapporto coniugale. (Infondatezza - in relazione all'art. 29 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 307, comma quarto, e 384 del codice penale, concernenti casi di non punibilita' per il reato di favoreggiamento, nella parte in cui non si prevede che la scriminante di cui allo stesso art. 384 possa estendersi al convivente more uxorio). - S. n. 30/1983.
Un consolidato rapporto (come la convivenza more uxorio), ancorche' di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante se si abbia riguardo al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.) e cio' tanto piu' se vi sia presenza di prole. Siffatti interessi sono indubbiamente meritevoli, nel tessuto delle realta' sociali odierne, di compiuta obiettiva valutazione. Tuttavia, nel caso in questione, la eventuale parificazione della convivenza e del coniugio relativamente all'imputato art. 307, quarto comma, c.p., trascenderebbe i ristretti termini del caso, coinvolgendo le altre ipotesi di reato ex art. 384 c.p. e altri istituti, di ordine processuale - la ricusazione del giudice (art. 64, nn. 3 e 4 cod. proc. pen.), la facolta' di astensione dal deporre (art. 350) la titolarita' nella richiesta di revisione delle sentenze di condanna e di connesso esercizio dei relativi diritti (artt. 556, 564) ovvero nella presentazione di domanda di grazia (art. 595) - nonche' la disciplina della separazione dei coniugi, con conseguente necessita' di apprestare un'esaustiva regolamentazione comportante scelte e soluzioni di natura discrezionale, riservate al solo legislatore, al quale peraltro si rinnova la gia' espressa sollecitazione a provvedere in proposito. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., degli artt. 307, comma quarto, e 384 cod. pen. (concernenti casi di non punibilita' per il reato di favoreggiamento), nella parte in cui non si prevede che la scriminante di cui allo stesso art. 384, possa estendersi al convivente more uxorio). - S. nn. 45/1980, 6/1977, 198/1986.
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale che sia irrilevante per mancata applicabilita` della norma impugnata nel giudizio a quo. In un procedimento penale a carico di soggetto imputato del delitto di cui all'art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale) per avere reso false dichiarazioni alla polizia giudiziaria al fine di aiutare il suo convivente more uxorio a sottrarsi alla investigazione dell'autorita`, e` irrilevante la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 384 capoverso cod. pen. (nella parte in cui non estende al convivente more uxorio l'esimente ivi prevista per i prossimi congiunti), che concerne i diversi reati di falsa testimonianza e falsa perizia o interpretazione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., dell'art. 384 cpv. cod. pen. in relazione all'art. 307, ult. comma, cod. pen.) - cfr. sent. 124/1980.
In un procedimento penale a carico di soggetto imputato del delitto di cui all'art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale) per avere reso false dichiarazioni alla polizia giudiziaria al fine di aiutare il suo convivente more uxorio a sottrarsi alla investigazione dell'autorita`, e` irrilevante la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 384 capoverso cod. pen. (nella parte in cui non estende al convivente more uxorio l'esimente ivi prevista per i prossimi congiunti), che concerne i diversi reati di falsa testimonianza e falsa perizia o interpretazione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., dell'art. 384 cpv. cod. pen. in relazione all'art. 307, ult. comma, cod. pen.) - cfr. sent. n. 39/1981
La situazione di chi sia legato ad altro soggetto di sesso diverso da una relazione sentimentale e da rapporti sessuali (con la nascita di un figlio dall'unione) e' nettamente diversa da quella basata sul vincolo matrimoniale, per cui manca il necessario presupposto perche' di fronte ad un trattamento differenziato - quale e' quello che risulta dal contenuto positivo e negativo dell'art. 350 cod. proc. pen., in relazione all'art. 307, ultimo comma, cod. pen. - possa utilmente prospettarsi e quindi dirsi fondato il contrasto con il principio di eguaglianza. Ne', d'altra parte, si puo' ritenere, facendo riferimento alla ratio dell'art. 350, che gli interessi, i quali stanno a base delle situazioni ivi previste, siano ricorrenti anche in quelle omesse, perche' il legislatore ha reputato meritevole di tutela il sentimento familiare (latamente inteso) ed ha presupposto che i prossimi congiunti di cui all'ultimo comma dell'art. 307, indicati sulla base di tipici rapporti giuridici (coniugio, parentela ed affinita'), siano portatori - secondo l'id quod plerumque accidit - di interessi privati ancorati a tale sentimento, prevalenti su quello pubblico, della giustizia, ed a tale fine non ha imposto un divieto ma solo attribuito la facolta' di astenersi dal deporre; laddove, nelle situazioni che sarebbero state omesse, l'esistenza degli stessi interessi ed il perseguimento degli stessi scopi si presentano come dati del tutto eventuali e comunque non necessari ed in ogni caso da dimostrare, e la relativa indagine puo' anche non essere breve ne' facile, con conseguenti ingiustificate remore al corso del processo in contrasto con il carattere inquisitorio e con i principi della oralita' e della concentrazione. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione delle succitate disposizioni, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento cui darebbe luogo l'omessa previsione tra i soggetti cui e' concessa la facolta' di astenersi dal deporre nella istruzione formale, di chi conviva more uxorio con l'imputato o con uno dei coimputati dello stesso reato. Cfr.: sent. n. 248 del 1974.