Pronuncia 6/1977
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 307, ultimo comma, del codice penale e dell'art. 350 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1975 dal pretore di Cagliari, nel procedimento penale a carico di Stefania Sinigaglia, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 307, ultimo comma, del codice penale e 350 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Vincenzo Trimarchi
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: ROSSI
Massime
SENT. 6/77. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - DIRITTO DEI PROSSIMI CONGIUNTI (EX ART. 307, ULTIMO COMMA, COD. PEN.) DI ASTENERSI DAL TESTIMONIARE - COD. PROC. PEN., ART. 350 E COD. PEN., ART. 307, ULTIMO COMMA - OMESSA PREVISIONE DI CHI CONVIVA MORE UXORIO CON L'IMPUTATO O CON UNO DEI COIMPUTATI DELLO STESSO REATO - DIVERSITA' DI SITUAZIONI OBIETTIVE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 350
- codice penale-Art. 307