Pronuncia 6/1977

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 307, ultimo comma, del codice penale e dell'art. 350 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1975 dal pretore di Cagliari, nel procedimento penale a carico di Stefania Sinigaglia, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 307, ultimo comma, del codice penale e 350 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Vincenzo Trimarchi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 6/77. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - DIRITTO DEI PROSSIMI CONGIUNTI (EX ART. 307, ULTIMO COMMA, COD. PEN.) DI ASTENERSI DAL TESTIMONIARE - COD. PROC. PEN., ART. 350 E COD. PEN., ART. 307, ULTIMO COMMA - OMESSA PREVISIONE DI CHI CONVIVA MORE UXORIO CON L'IMPUTATO O CON UNO DEI COIMPUTATI DELLO STESSO REATO - DIVERSITA' DI SITUAZIONI OBIETTIVE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La situazione di chi sia legato ad altro soggetto di sesso diverso da una relazione sentimentale e da rapporti sessuali (con la nascita di un figlio dall'unione) e' nettamente diversa da quella basata sul vincolo matrimoniale, per cui manca il necessario presupposto perche' di fronte ad un trattamento differenziato - quale e' quello che risulta dal contenuto positivo e negativo dell'art. 350 cod. proc. pen., in relazione all'art. 307, ultimo comma, cod. pen. - possa utilmente prospettarsi e quindi dirsi fondato il contrasto con il principio di eguaglianza. Ne', d'altra parte, si puo' ritenere, facendo riferimento alla ratio dell'art. 350, che gli interessi, i quali stanno a base delle situazioni ivi previste, siano ricorrenti anche in quelle omesse, perche' il legislatore ha reputato meritevole di tutela il sentimento familiare (latamente inteso) ed ha presupposto che i prossimi congiunti di cui all'ultimo comma dell'art. 307, indicati sulla base di tipici rapporti giuridici (coniugio, parentela ed affinita'), siano portatori - secondo l'id quod plerumque accidit - di interessi privati ancorati a tale sentimento, prevalenti su quello pubblico, della giustizia, ed a tale fine non ha imposto un divieto ma solo attribuito la facolta' di astenersi dal deporre; laddove, nelle situazioni che sarebbero state omesse, l'esistenza degli stessi interessi ed il perseguimento degli stessi scopi si presentano come dati del tutto eventuali e comunque non necessari ed in ogni caso da dimostrare, e la relativa indagine puo' anche non essere breve ne' facile, con conseguenti ingiustificate remore al corso del processo in contrasto con il carattere inquisitorio e con i principi della oralita' e della concentrazione. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione delle succitate disposizioni, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento cui darebbe luogo l'omessa previsione tra i soggetti cui e' concessa la facolta' di astenersi dal deporre nella istruzione formale, di chi conviva more uxorio con l'imputato o con uno dei coimputati dello stesso reato. Cfr.: sent. n. 248 del 1974.

Norme citate

Parametri costituzionali