Articolo 506 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Impropriamente l'art. 506 del cod.pen., definisce serrata la sospensione del lavoro dei piccoli esercenti che personalmente gestiscono un'azienda industriale o commerciale nel campo di una professione, di un'arte o un mestiere giacche' la realta' dimostra che in tali casi non ci si trova di fronte a datori di lavoro, bensi' ad una categoria di lavoratori definibili autonomi la cui forma di autotutela, strutturata dallo stesso codice sul modello di quello dei lavoratori dipendenti (l'art. 506 esige per la punibilita' dei piccoli esercenti che essi sospendano collettivamente -almeno in numero di tre- il lavoro) non puo' non essere compresa in quel piu' ampio concetto di sciopero che ha trovato modo di esprimersi nell'attuale mondo del lavoro.
Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 40 Cost. che riconosce il diritto di sciopero, dell'art. 506, in relazione all'art. 505 del Cod.pen., nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuato per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alle proprie dipendenze, giacche' questa forma di autotutela impropriamente definita come serrata dal cod. pen., ma giuridicamente strutturata nel modello dello sciopero dei lavoratori dipendenti, rientra in quel piu' ampio concetto di sciopero, tipico della categoria del lavoratori autonomi, che ha trovato modo di esprimersi nell'attuale mondo del lavoro.
La disposizione dell'art. 40 Cost. riguarda soltanto il "diritto di sciopero", non anche quello di "serrata". E se anche da detta norma si volesse argomentare sulla liceita' della serrata fatta al fine di risolvere con essa contrasti relativi a rapporti di lavoro, siffatta argomentazione non potrebbe mai essere utilizzata per quanto riguarda l'art. 506 Cod. pen., nella parte in cui, richiamando il precedente art. 504, prevede la serrata fatta da esercenti di piccole aziende commerciali "allo scopo di costringere l'autorita' a dare un provvedimento", non venendo in questione in tale ipotesi alcun rapporto di lavoro. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 506 Cod. pen., sollevata in riferimento alla suddetta norma della Costituzione.
L'art. 41, primo comma, della Costituzione pone limiti alla iniziativa economica privata nel senso che l'Autorita' puo' predisporre misure protettive del benessere sociale e contemporaneamente restrittive della privata iniziativa, tra le quali e' da comprendere la disciplina dei prezzi delle merci a largo consumo, come le carni bovine. L'esercizio di tale potere da parte della Autorita' non consente coazione a mezzo di serrata. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 506 Cod. pen., sollevata in riferimento alla suddetta norma della Costituzione.