Pronuncia 222/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 506 del codice penale, in relazione all'art. 505 dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1973 dal pretore di Paternò nel procedimento penale a carico di Asero Angelo, Ranno Salvatore ed altri, iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973; 2) ordinanza emessa il 5 giugno 1974 dal pretore di Pontedera nel procedimento penale a carico di Ferretti Stefano ed altri, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974. Visto l'atto di costituzione di Ranno Salvatore ed altri; udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1975 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 506, in relazione all'art. 505, del codice penale, nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giovanni Battista Benedetti

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 222/75 A. SERRATA - NOZIONE - DISTINZIONE DALLO SCIOPERO - SOGGETTO CHE PERSONALMENTE GESTISCE UN'AZIENDA - SUA ASTENSIONE DAL LAVORO - NON DA' LUOGO A SOSPENSIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (NON ESSENDO TAL SOGGETTO DATORE DI LAVORO) - NON SI CONFIGURA UNA SERRATA.

Le fonti positive del diritto non danno una definizione della serrata e dello sciopero, ma ne precisano il contenuto ponendo un punto fermo nella loro distinzione secondo il quale per integrare la nozione tipica di serrata e' sufficiente il comportamento anche di un singolo soggetto, purche' sia datore di lavoro e dalla sua condotta consegua la sospensione del rapporto di lavoro nell'ambito dell'azienda, mentre perche' si abbia sciopero e', invece, necessaria una sospensione del lavoro da parte di una pluralita' di lavoratori che agiscano d'accordo per il perseguimento di un comune interesse. Da questa distinzione che trova riscontro nella realta' socio-economica, deriva che non puo' considerarsi serrata l'astensione dal lavoro di un soggetto che personalmente gestisce un'azienda, in quanto, non avendo persone alle proprie dipendenze e non essendo percio' datore di lavoro, non puo' col suo contegno dar luogo a quella sospensione di lavoro subordinato che e' elemento indispensabile per la configurazione di questa forma di autotutela.

Parametri costituzionali

SENT. 222/75 B. REATI E PENE - COD.PEN., ART. 506 (IN RELAZIONE ALL'ART. 505) - ESERCENTI DI PICCOLE AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI CHE NON HANNO LAVORATORI ALLA LORO DIPENDENZA - SOSPENSIONE DEL LAVORO PER PROTESTA - IMPROPRIA SUA QUALIFICAZIONE COME SERRATA - RICOMPRENSIONE NEL CONCETTO DI SCIOPERO.

Impropriamente l'art. 506 del cod.pen., definisce serrata la sospensione del lavoro dei piccoli esercenti che personalmente gestiscono un'azienda industriale o commerciale nel campo di una professione, di un'arte o un mestiere giacche' la realta' dimostra che in tali casi non ci si trova di fronte a datori di lavoro, bensi' ad una categoria di lavoratori definibili autonomi la cui forma di autotutela, strutturata dallo stesso codice sul modello di quello dei lavoratori dipendenti (l'art. 506 esige per la punibilita' dei piccoli esercenti che essi sospendano collettivamente -almeno in numero di tre- il lavoro) non puo' non essere compresa in quel piu' ampio concetto di sciopero che ha trovato modo di esprimersi nell'attuale mondo del lavoro.

Parametri costituzionali

SENT. 222/75 C. LAVORO - SOSPENSIONE ATTUATA DA PICCOLI ESERCENTI NON AVENTI DIPENDENTI - LEGITTIMITA'. (COSTITUZIONE, PARTE PRIMA, TITOLO TERZO).

Deve ritenersi lecita la sospensione del lavoro attuata dai piccoli esercenti per protesta contro fatti o provvedimenti incidenti sul contenuto economico della loro attivita' aziendale, poiche' questa attivita', nel caso di esercenti che non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze, coincide interamente con l'attivita' soggettiva e personale di questa speciale categoria di lavoratori autonomi i cui interessi trovano ampia protezione nelle norme racchiuse nel titolo terzo, parte prima, della Costituzione.

Parametri costituzionali

SENT. 222/75 D. REATI E PENE - COD.PEN., ART. 506 (IN RELAZIONE ALL'ART. 505) - ESERCENTI DI PICCOLE AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI CHE NON HANNO LAVORATORI ALLA LORO DIPENDENZA - SOSPENSIONE DEL LAVORO PER PROTESTA - SANZIONE PENALE IN QUANTO VE' QUALIFICATA SERRATA - CONFIGURA, INVECE, UN'IPOTESI DI SCIOPERO DI LAVORATORI AUTONOMI - VIOLAZIONE DELL'ART. 40 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 40 Cost. che riconosce il diritto di sciopero, dell'art. 506, in relazione all'art. 505 del Cod.pen., nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuato per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alle proprie dipendenze, giacche' questa forma di autotutela impropriamente definita come serrata dal cod. pen., ma giuridicamente strutturata nel modello dello sciopero dei lavoratori dipendenti, rientra in quel piu' ampio concetto di sciopero, tipico della categoria del lavoratori autonomi, che ha trovato modo di esprimersi nell'attuale mondo del lavoro.

Parametri costituzionali