Articolo 505 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
La sospensione, per protesta, dell'attivita' aziendale da parte del datore di lavoro con soltanto uno o due dipendenti - che l'art. 505 cod. pen. incrimina come serrata - non puo' assimilarsi all'ipotesi in cui la sospensione dell'attivita' aziendale - secondo la Corte, dovendosi considerare "sciopero", illegittimamente punita nell'art. 506 cod. pen. - da parte di chi, non avendo persone alle proprie dipendenze, gestisce personalmente l'azienda. E poiche' la scarsa rilevanza del fatto (per l'accertato minimo numero dei dipendenti) trova bensi' definizione, nell'ambito penale, merce' le valutazioni sulla gravita' del reato agli effetti della misura della pena, la disparita' di trattamento, prospettata in proposito, tra piccoli imprenditori appartenenti alla medesima categoria professionale, non puo' dirsi ingiustificata. (Infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 505 cod. pen., in quanto incrimina come serrata la sospensione dell'attivita' aziendale pur se effettuata - in adesione a sciopero di protesta indetto dalla categoria di appartenenza, prevalentemente costituita da piccoli imprenditori senza dipendenti - da parte di chi abbia uno o due dipendenti soltanto.) - S. n. 222/1975.
La incriminazione, come serrata, nell'art. 505 cod. pen., della sospensione dell'attivita' aziendale, pur se effettuata in adesione a sciopero di protesta indetto da piccoli imprenditori senza dipendenti - da parte di chi abbia uno o due dipendenti soltanto, non comporta violazione della liberta' di iniziativa economica - giacche' questa non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale, e fra le legittime misure protettive del benessere sociale la Corte ha gia' indicato la disciplina dei prezzi delle merci a largo consumo: disciplina cui la protesta, nel caso, si riferiva. Peraltro nell'ordinanza di rinvio non vengono in discussione ne' l'istituto della serrata come tale, ne' la problematica della sua rilevanza penale in relazione ai principi generali di liberta'. (Infondatezza - in riferimento all'art. 41 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 505 cod. pen., in parte qua.) - S. n. 47/1958.
Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 40 Cost. che riconosce il diritto di sciopero, dell'art. 506, in relazione all'art. 505 del Cod.pen., nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuato per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alle proprie dipendenze, giacche' questa forma di autotutela impropriamente definita come serrata dal cod. pen., ma giuridicamente strutturata nel modello dello sciopero dei lavoratori dipendenti, rientra in quel piu' ampio concetto di sciopero, tipico della categoria del lavoratori autonomi, che ha trovato modo di esprimersi nell'attuale mondo del lavoro.
Soggetto della previsione dell'art. 35 Cost. (tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni) e' il lavoratore e non gia' il datore di lavoro, la cui liberta' di iniziativa e di azione trova garanzia, su altro piano e con diverso regime, nell'art. 41 Cost. (Principio affermato nella decisione, di non fondatezza, di questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 35 e 39 Cost., dell'art. 505 codice penale, nella parte relativa alla serrata per protesta motivata da ragioni estranee ai rapporti di lavoro).
Necessario corollario della liberta' di organizzazione sindacale garantita dall'art. 39 Cost. e' la liberta' di azione sindacale. Tuttavia proprio per l'intima connessione fra l'una e l'altra, alla tutela costituzionale della seconda, non definibile al di fuori dei termini coessenziali alla sua funzione, devono ritenersi estranei i comportamenti che non si collochino nel quadro dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori. (Principio affermato in decisione, di non fondatezza, di questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 35 e 39 Cost., dell'art. 505 codice penale, nella parte relativa alla serrata per protesta motivata da ragioni estranee ai rapporti di lavoro). Cfr.: sentenza n. 123 del 1962.
Con la scomparsa dall'ordinamento (a seguito della sentenza n. 29 del 1960) dell'art. 502 codice penale, all'art. 505 codice penale, nella parte relativa alla serrata per protesta, va attribuito un significato restrittivo, per cui se la protesta sia posta in essere nell'ambito del rapporto di lavoro e per influire sulla disciplina di esso, la serrata e' penalmente lecita. E' peraltro da escludere che l'art. 505 codice penale, nell'unica delle parti relative alla serrata per protesta in cui puo' ritenersi tuttora operante (protesta effettuata per ragioni estranee al rapporto di lavoro) sia in contrasto con gli artt. 35 e 39 della Costituzione, non applicabili al caso. (Ved. massime A e B).
Non e' contestabile la sussistenza di interessi comuni a intere categorie di lavoratori; interessi che, appunto per questo loro carattere diffusivo, non potrebbero non risultare compromessi, sia pure in modo potenziale, per tutti coloro che ne sono titolari, allorche' abbiano subito offesa anche solo in confronto a rapporti di lavoro di singoli o di gruppi limitati di lavoratori. Pertanto, la sospensione dal lavoro la quale venga effettuata in appoggio a rivendicazioni di carattere economico cui si rivolge uno sciopero gia' in via di svolgimento, ad opera di lavoratori appartenenti alla stessa categoria dei primi scioperanti, non puo' non trovare giustificazione ove sia accertata l'affinita' dello esigenze che motivano l'agitazione degli uni e degli altri, tale da fare fondatamente ritenere che senza l'associazione di tutti in uno sforzo comune esse rischiano di rimanere insoddisfatte. E' poi questione di apprezzamento, da rilasciare al giudice di merito, la verifica della sussistenza dei requisiti menzionati, dovendosi argomentare, nei singoli casi, dalla situazione di fatto la specie ed il grado del collegamento fra gli interessi economici di cui si invoca la soddisfazione e, in relazione ad esso, determinare l'ampiezza da assegnare al complesso categoriale formato dai titolari degli interessi stessi; ampiezza che, com'e' ovvio, potra' risultare maggiore o minore a seconda della natura delle rivendicazioni avanzate e delle circostanze di tempo e di luogo in cui sono fatte valore.
Gli artt. 330, 504, 505 C.P., pur presentando aspetti di incostituzionalita', non possono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi, in quanto le norme consacrate in tali articoli, data la genericita' della loro formulazione, racchiudono ipotesi di abbandono del lavoro allo scopo di turbarne la continuita' e regolarita', le quali, non rivestendo i caratteri propri dello sciopero economico, non sono sufficienti a sottrarre gli scioperanti alle sanzioni penali nelle norme stesse previste. Sicche' compete al giudice di merito disapplicare tali norme in tutti quei casi rispetto ai quali l'accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall'art. 40, ed a rendere in conseguenza possibile l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 Codice penale.