Articolo 504 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 165/1983Depositata il 13/06/1983
Con sentenza n.290 del 27 dicembre 1974 e` stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.503 c.p., il quale puniva lo sciopero per fini non contrattuali, nella considerazione che rientra nella previsione dell'art.40 Cost. anche lo sciopero non avente finalita` economiche, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero a impedire o ad ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita` dello Stato.La medesima ratio ricorre per la fattispecie prevista dall'art.504 c.p., che si differenzia dalla fattispecie di cui all'art.503 per la natura del movente del reo, che per l'art.503, consiste nel fine politico e per l'art.504 nell'intento di costringere l'Autorita` a dare od omettere un prvvedimento ovvero di influire sulle deliberazioni di essa. Sotto ogni altro profilo le fattispecie suindicate coincidono, in quanto l'azione e` la medesima e si realizza analogamente mediante lo sciopero dei lavoratori. Va, pertanto, in perfetta analogia a quanto gia` fatto per l'art.503, dichiarata la illegittimita` costituzionale dell'art.504 c.p., nella parte in cui punisce lo sciopero per protesta contro la pubblica autorita`, a meno che detto sciopero sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero a impedire o ad ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita` popolare. (Fondatezza "in parte qua" della questione di l.c. dell'art.504 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 40 Cost.). Cfr. s. n.290/74
Norme citate
- codice penale-Art. 504
Parametri costituzionali
Pronuncia 123/1962Depositata il 28/12/1962
Le sanzioni comminate dall'art. 504 C.P. non si rendono applicabili nel caso di scioperi promossi da fini economici, in cui la pretesa degli scioperanti si faccia valere di fronte alla pubblica autorita' che assume la qualita' di parte del rapporto di lavoro, allo scopo di ottenere che la disciplina di quest'ultimo venga modificata a favore dei dipendenti. La differenziazione operata dal legislatore penale - che emerge mettendo a confronto l'art. 504 C.P. con il precedente art. 503 - fra l'ipotesi della generica pressione esercitata sulla pubblica autorita' e quella di sciopero politico mostra come la pressione stessa debba apprezzarsi diversamente secondo che venga effettuata allo scopo di ottenere provvedimenti che attengono all'indirizzo generale del Governo (e quindi senza alcun collegamento con l'ipotesi dell'art. 40), o invece altri i quali, per essere suscettibili di incidere in modo diretto sul settore del lavoro subordinato e sul rapporto che disciplina quest'ultimo, possono giovarsi della tutela costituzionale.
Norme citate
- codice penale-Art. 504
Parametri costituzionali
Pronuncia 123/1962Depositata il 28/12/1962
Gli artt. 330, 504, 505 C.P., pur presentando aspetti di incostituzionalita', non possono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi, in quanto le norme consacrate in tali articoli, data la genericita' della loro formulazione, racchiudono ipotesi di abbandono del lavoro allo scopo di turbarne la continuita' e regolarita', le quali, non rivestendo i caratteri propri dello sciopero economico, non sono sufficienti a sottrarre gli scioperanti alle sanzioni penali nelle norme stesse previste. Sicche' compete al giudice di merito disapplicare tali norme in tutti quei casi rispetto ai quali l'accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall'art. 40, ed a rendere in conseguenza possibile l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 Codice penale.
Norme citate
- codice penale-Art. 330
- codice penale-Art. 51
- codice penale-Art. 505
- codice penale-Art. 504
Parametri costituzionali
Pronuncia 47/1958Depositata il 02/07/1958
La disposizione dell'art. 40 Cost. riguarda soltanto il "diritto di sciopero", non anche quello di "serrata". E se anche da detta norma si volesse argomentare sulla liceita' della serrata fatta al fine di risolvere con essa contrasti relativi a rapporti di lavoro, siffatta argomentazione non potrebbe mai essere utilizzata per quanto riguarda l'art. 506 Cod. pen., nella parte in cui, richiamando il precedente art. 504, prevede la serrata fatta da esercenti di piccole aziende commerciali "allo scopo di costringere l'autorita' a dare un provvedimento", non venendo in questione in tale ipotesi alcun rapporto di lavoro. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 506 Cod. pen., sollevata in riferimento alla suddetta norma della Costituzione.
Norme citate
- codice penale-Art. 506
- codice penale-Art. 504
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.