Articolo 600 - CODICE PENALE
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(Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu').
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprieta' ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque ((al compimento di attivita' illecite)) che ne comportino lo sfruttamento ((ovvero a sottoporsi al prelievo di organi)), e' punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione ((di vulnerabilita',)) di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla persona.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 2010, N. 108.
(191) (233)
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