Articolo 579 - CODICE PENALE
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(Omicidio del consenziente)
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.
Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto e' commesso:
1° contro una persona minore degli anni diciotto;
2° contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermita' o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
3° contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.