Indice1233-bis456789101112131415161718192020-bis21222324252627282930313232-bis32-ter32-quater32-quinquies333435353637383940414243444546474849505152535455565757-bis5858-bis59606161-bis6262-bis6364656667686969-bis707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131131-bis132133133-bis133-ter134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161161-bis162162-bis162-ter163164165166167168168-bis168-ter168-quater169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211211-bis212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240240-bis241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270270-bis270-bis270-ter270-quater270-quater270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-sexies270-septies271272273274275276277278279280280-bis280-ter281282283284285286287288289289-bis289-ter290290-bis291292292-bis293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314314-bis315316316-bis316-ter317317-bis318319319-bis319-ter319-quater320321322322-bis322-ter322-ter322-quater323323-bis323-ter324325326327328329330331332333334335335-bis336337337-bis338339339-bis340341341-bis342343343-bis344345346346-bis347348349350351352353353-bis354355356357358359360361362363364365366367368369370371371-bis371-ter372373374374-bis375376377377-bis378379379-bis380381382383383-bis384384-bis384-ter385386387387-bis388388-bis388-ter389390391391-bis391-ter392393393-bis394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414414-bis415415-bis416416-bis416-bis416-ter417418419420421421-bis422423423-bis423-ter423-quater424425426427428429430431432433433-bis434434-bis435436437438439440441442443444445446447448449450451452452-bis452-ter452-quater452-quinquies452-sexies452-septies452-octies452-novies452-decies452-undecies452-duodecies452-terdecies452-quaterdecies453454455456457458459460461462463464465466466-bis467468469470471472473474474-bis474-ter474-quater475476477478479480481482483484485486487488489490491491-bis492493493-bis493-ter493-quater494495495-bis495-ter496497497-bis497-ter498499500501501-bis502503504505506507508509510511512512-bis513513-bis514515516517517-bis517-ter517-quater517-quinquies518518-bis518-ter518-quater518-quinquies518-sexies518-septies518-octies518-novies518-decies518-undecies518-duodecies518-terdecies518-quaterdecies518-quinquiesdecies518-sexiesdecies518-septiesdecies518-duodevicies518-undevicies519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544544-bis544-ter544-quater544-quinquies544-sexies545546547548549550551552553554555556557558558-bis559560561562563564565566567568569570570-bis570-ter571572573574574-bis574-ter575576577578579580581582583583-bis583-ter583-quater583-quinquies584585586586-bis587588589589-bis589-ter590590-bis590-ter590-quater590-quinquies590-sexies591592593593-bis593-ter594595596596-bis597598599600600-bis600-ter600-quater600-quater600-quinquies600-sexies600-septies600-septies600-septies600-octies601601-bis602602-bis602-ter602-quater603603-bis603-bis603-bis603-ter604604-bis604-ter605606607608609609-bis609-ter609-quater609-quinquies609-sexies609-septies609-octies609-nonies609-decies609-undecies609-duodecies610611612612-bis612-ter613613-bis613-ter614615615-bis615-ter615-quater615-quinquies616617617-bis617-ter617-quater617-quinquies617-sexies617-septies618619620621622623623-bis623-ter623-quater624624-bis625625-bis626627628629630631632633633-bis634634-bis635635-bis635-ter635-quater635-quater635-quinquies636637638639639-bis639-ter640640-bis640-ter640-quater640-quinquies641642643644644-bis644-ter645646647648648-bis648-ter648-ter648-quater649649-bis650651652653654655656657658659660661662663663-bis664665666667668669669-bis670671672673674675676677678678-bis679679-bis680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707707-bis708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727727-bis728729730731732733733-bis734734-bis

Articolo 165 - CODICE PENALE

. (Obblighi del condannato). La sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna. La sospensione condizionale della pena, quando e' concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente. La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163. Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno. Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena e' sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale e' data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorita' di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non puo' essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1). Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti. Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. ((Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati)).
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 4 massime

Pronuncia 229/2020Depositata il 30/10/2020

Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Concessione a persona che ne abbia già usufruito - Possibilità subordinata all'adempimento dell'obbligo del risarcimento del danno o delle restituzioni - Denunciata disparità di trattamento - Incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.

È dichiarata manifestamente inammissibile, per incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b ), della legge n. 145 del 2004, nella parte in cui subordina la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi già ne abbia goduto una volta, alla condizione che egli necessariamente risarcisca il danno o provveda alle restituzioni, senza assegnare alcuna rilevanza al caso in cui ciò non sia possibile. Il rimettente muove da un presupposto interpretativo palesemente erroneo che pregiudica alla radice l'iter logico posto a base della valutazione di non manifesta infondatezza, in quanto non ha considerato la possibilità di subordinare la concessione della sospensione condizionale alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività - come previsto dal primo comma dell'art. 165 cod. pen., anch'esso modificato dalla novella del 2004 - tenuto conto anche dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la richiesta del beneficio da parte di chi ne abbia già usufruito, tanto più se formulata, come nella specie, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, implica la non opposizione del condannato alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen. ( Precedenti citati: ordinanze n. 42 del 2020, n. 59 del 2019, n. 202 del 2018, n. 88 del 2017 e n. 79 del 2017 ).

Norme citate

  • codice penale-Art. 165, comma 2
  • legge-Art. 2, comma 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 229/2020Depositata il 30/10/2020

Thema decidendum - Questione dichiarata manifestamente inammissibile per incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento - Assorbimento degli ulteriori profili di inammissibilità.

Dichiarata la manifesta inammissibilità, per incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b ), della legge n. 145 del 2004, restano assorbiti gli ulteriori profili di inammissibilità.

Norme citate

  • codice penale-Art. 165, comma 2
  • legge-Art. 2, comma 1

Pronuncia 49/1975Depositata il 06/03/1975

SENT. 49/75 A. REATI E PENE - COD. PEN., ART. 165 - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - FACOLTA' DEL GIUDICE DI SUBORDINARLA ALL'EFFETTIVA RIPARAZIONE DEL DANNO CAGIONATO DAL REATO - RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La facolta' del giudice di concedere la sospensione condizionale della pena subordinatamente all'effettiva riparazione del danno cagionato dal reato previsto dall'art. 165 c.p. non contrasta con l'art. 3 Cost., poiche' risponde ad una apprezzabile esigenza di politica legislativa tendente ad eliminare le conseguenze dannose degli illeciti penali ed a garantire che il comportamento del reo, dopo la condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituisce lo scopo precipuo dell'istituto stesso della sospensione condizionale della pena . E cio' tenuto anche conto che l'art. 165 c.p. riconosce al giudice il potere di subordinare o meno all'adempimento dell'obbligo di risarcimento la sospensione della pena, a seguito della valutazione della capacita' economica del condannato, potere che costituisce mezzo idoneo per evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico del reo in funzione delle sue condizioni economiche.

Norme citate

  • codice penale-Art. 165

Parametri costituzionali

Pronuncia 49/1975Depositata il 06/03/1975

SENT. 49/75 B. ONERI PATRIMONIALI - NORME CHE LI IMPONGONO AI SOGGETTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI DETERMINATI FINI - DIVERSA POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE A SECONDA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 165 (SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA).

Le norme che impongono oneri patrimoniali per il raggiungimento di determinati fini comportano inevitabilmente, nella loro applicazione, una diversa possibilita' di utilizzazione secondo la diversa condizione economica dei soggetti che quei fini si propongono di conseguire. Da cio' non deriva, peraltro, che sempre ed in ogni caso norme di tale contenuto e di siffatta struttura si pongano in contrasto col principio di eguaglianza. Invero la disparita' di trattamento vietata dall'art. 3 Cost. puo' riconoscersi sussistente quando, rendendo impossibile al soggetto non abbiente il soddisfacimento dell'onere patrimoniale imposto dalla legge, costituisca ostacolo al positivo esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione, ovvero quando la norma venga a determinare situazioni di privilegio o di svantaggio in difetto di una giustificazione ragionevolmente desumibile da esigenze obiettive.

Norme citate

  • codice penale-Art. 165

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.