Articolo 366 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 234/1984Depositata il 30/07/1984
E' manifestamente inammissibile, per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' che non contenga alcun cenno ne' quanto alla rilevanza della questione proposta ne' quanto alle circostanze concrete del caso di specie, cosi' da tradursi in una questione prospettata in via meramente astratta, con elusione del precetto di cui all'art. 23, secondo comma, L. 11 marzo 1953 n. 87. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 366 c.p. e 449 c.p.p., nella parte in cui impongono l'obbligo di prestazione del giuramento anche al testimone tenuto ad astenersi dal giurare a causa della sua religione). - Cfr. S.n. 117/1979.
Norme citate
- codice penale-Art. 366
- codice di procedura penale 1930-Art. 449
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.