Articolo 483 - CODICE PENALE
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(Falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico)
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi.
(86) (94) (97a) ((129))
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