Articolo 708 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 464/1992Depositata il 19/11/1992
La graduazione dei motivi di incostituzionalita' addotti dal giudice 'a quo' non preclude alla Corte la possibilita' di esaminarli in ordine diverso da quello prospettato ove (come nel caso) data la loro indipendenza logica non sia dato ravvisare fra di loro un rapporto di pregiudizialita'. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 708 cod. pen., proposte dal giudice 'a quo', in via principale in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. ed in via fra loro ulteriormente subordinata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 42 Cost., essendo tra loro del tutto indipendenti sul piano logico, potevano essere esaminate anche in un ordine diverso.) - Sulla ammissibilita' di una formulazione delle questioni di legittimita' costituzionale in via gradata: S. n. 469/1988. - Sulla possibilita' che la Corte esamini in ordine diverso da quello suggerito dal rimettente: S. n. 34/1961.
Norme citate
- codice penale-Art. 708
Parametri costituzionali
Pronuncia 464/1992Depositata il 19/11/1992
Come la Corte ha gia' affermato, l'art. 708 cod.pen. che sanziona il possesso ingiustificato di valori, si limita a richiedere una attendibile e circostanziata spiegazione del possesso, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie secondo i principi della liberta' delle prove e del libero convincimento, i quali, ovviamente, si atteggeranno in modo diverso a seconda che si tratti di somme ingenti o di cose pregiate e rare, oppure di somme modeste o di cose correnti; non e' percio' ravvisabile un contrasto con il diritto di difesa per il fatto che la norma in esame verrebbe a sanzionare il rifiuto di fornire giustificazioni in ordine alla provenienza del danaro o delle altre cose detenute, introducendo cosi' l'inversione dell'onere della prova nell'accertamento della responsabilita' per questo tipo di reato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708 cod. pen.). - In senso conforme v. sent. nn. 110/1968 e 14/1971, e ord. nn. 88/1972 e 65/1981.
Norme citate
- codice penale-Art. 708
Parametri costituzionali
Pronuncia 464/1992Depositata il 19/11/1992
Al pari di alcune misure di prevenzione poste a salvaguardia della genuinita' dei traffici economici e della corretta osservanza delle regole del mercato, su cui la Corte ha gia' avuto occasione di pronunciarsi in riferimento all'art. 42 Cost., l'art. 708 cod pen., con il sanzionare il possesso ingiustificato di valori, tende a far conseguire ai soggetti privati, l'unico possibile corretto significato del diritto di proprieta' invocato con il riferimento alla norma parametro e non e' percio' in contrasto con il principio costituzionale che tutela la proprieta' privata. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 42 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708 cod.pen.). - Per la manifesta infondatezza di analoghe questioni, sorte riguardo alle misure antimafia: O. nn. 675/1988 e 105/1989.
Norme citate
- codice penale-Art. 708
Parametri costituzionali
Pronuncia 65/1981Depositata il 15/04/1981
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. nn. 110/1968 e 14/1971.
Norme citate
- codice penale-Art. 708
Parametri costituzionali
Pronuncia 88/1972Depositata il 04/05/1972
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27 secondo e terzo comma, della Costituzione, una questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 708 del Codice penale, gia' in precedenza dichiarata non fondata con le sentenze n. 110 del 1968 e n. 14 del 1971.
Norme citate
- codice penale-Art. 708
Parametri costituzionali
Pronuncia 14/1971Depositata il 02/02/1971
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708 del codice penale, nella parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicita', di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, essendo stata la disposizione, per la parte suddetta, gia' dichiarata illegittima con sent. n. 110 del 1968.
Norme citate
- codice penale-Art. 708
Parametri costituzionali
Pronuncia 14/1971Depositata il 02/02/1971
E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 707 e 708 cod. pen., per ingiustificata parita' di trattamento tra il condannato per delitto determinato da motivi di lucro e il condannato per semplice contravvenzione concernente la prevenzione di delitti contro il patrimonio, per avere lo stesso giudice a quo, nell'ordinanza di rimessione, affermato che, in quella fattispecie, si procedeva contro imputati che erano pregiudicati per delitti contro il patrimonio.
Norme citate
- codice penale-Art. 708
- codice penale-Art. 707
Parametri costituzionali
Pronuncia 14/1971Depositata il 02/02/1971
E' da escludere che gli artt. 707 e 708 del codice penale, nel richiedere al prevenuto la giustificazione dell'attuale destinazione di chiavi alterate o di grimaldelli e, rispettivamente, della provenienza del denaro o degli oggetti non confacenti al suo stato, esigano anche la prova della legittimita' della destinazione e della provenienza, limitandosi invece a pretenderne una attendibile e circostanziata spiegazione, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i principi della liberta' delle prove e del libero convincimento. Cfr.: sent. n. 110 del 1968.
Norme citate
- codice penale-Art. 707
- codice penale-Art. 708
Parametri costituzionali
Pronuncia 110/1968Depositata il 19/07/1968
La nozione di "stato" del possessore, di cui all'art. 708 del codice penale e' da riferire non solo all'ipotesi di possesso di cose non confacenti al suo stato, ma anche a quella di possesso di denaro e di oggetti di valore, e riguardando le particolari condizioni del possessore indicate nel precedente art. 707, non puo' essere ricondotta ad una significazione che sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. E', poi, da escludere che la giustificazione del possesso imponga anche la prova della sua provenienza, richiedendosi soltanto l'elemento, comune ai reati contravvenzionali, della coscienza e della volontarieta' dell'azione da provarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i comuni principi della liberta' delle prove e del libero convincimento. Il "possesso ingiustificato di valori" e' nel codice annoverato tra le contravvenzioni di polizia dirette alla prevenzione dei delitti contro il patrimonio e trova il suo fondamento logico limitatamente a quelle situazioni soggettive nelle quali l'incolpato abbia dei precedenti penali specifici, relativamente a condanne per delitti determinati da motivi di lucro o per cotravvenzioni, annoverate nello stesso paragrafo cui appartiene l'art. 708 cod. pen., attinenti anch'essi alla tutela del patrimonio. E' pertanto privo di ragionevolezza il riferimento della norma ai condannati per mendicita', ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, non conseguenti a condanne per delitti o contravvenzioni - previste nelle prime due ipotesi dell'art. 707 cod. pen. - nonche' ai soggetti sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Non sussiste invece la violazione della riserva di legge in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), della non presunzione di colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.) e della funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.). La norma denunziata, infatti, offre un'indicazione sufficientemente precisa del fatto punibile; il principio di non colpevolezza non investe il modo di provare il "fatto di reato"; e la funzione rieducativa della pena, infine, non puo' essere invocata per escludere la legittimita' di norme contravvenzionali il cui oggetto e' la prevenzione di taluni delitti contro il patrimonio.
Norme citate
- codice penale-Art. 708
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.