Pronuncia 464/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1991 dal Pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Mosca Franca, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 42 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Francesco Guizzi

Data deposito: Thu Nov 19 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 464/92 A - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - MOTIVI DI INCOSTITUZIONALITA' DEDOTTI DAL GIUDICE 'A QUO' IN VIA GRADATA - INSUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA' TRA DI LORO - POSSIBILITA' PER LA CORTE DI ESAMINARLI IN ORDINE DIVERSO DA QUELLO PROSPETTATO.

La graduazione dei motivi di incostituzionalita' addotti dal giudice 'a quo' non preclude alla Corte la possibilita' di esaminarli in ordine diverso da quello prospettato ove (come nel caso) data la loro indipendenza logica non sia dato ravvisare fra di loro un rapporto di pregiudizialita'. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 708 cod. pen., proposte dal giudice 'a quo', in via principale in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. ed in via fra loro ulteriormente subordinata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 42 Cost., essendo tra loro del tutto indipendenti sul piano logico, potevano essere esaminate anche in un ordine diverso.) - Sulla ammissibilita' di una formulazione delle questioni di legittimita' costituzionale in via gradata: S. n. 469/1988. - Sulla possibilita' che la Corte esamini in ordine diverso da quello suggerito dal rimettente: S. n. 34/1961.

Parametri costituzionali

SENT. 464/92 B - REATO IN GENERE - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI - RITENUTA INSUSSISTENZA DI UNA VERA E PROPRIA CONDOTTA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI STRETTA LEGALITA' RICHIEDENTE LA COMMISSIONE DI UN FATTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Come la Corte ha gia' affermato, l'art. 708 cod. pen. con il sanzionare il possesso ingiustificato di valori, presuppone una condotta di cui il possesso attuale di determinate cose, che, 'quoad personam', inducono al sospetto, non e' che una conseguenza; deve percio' escludersi che la norma in esame incrimini il mero sospetto in contrasto con il principio costituzionale secondo il quale ogni reato presuppone un "fatto commesso". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708 cod.pen.). - In senso conforme v. sent. nn. 110/1968 e 14/1971, e ord. nn. 88/1972 e 65/1881.

SENT. 464/92 C. REATO IN GENERE - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI - RITENUTA PREVISIONE DI SANZIONI PER IL RIFIUTO DI FORNIRE GIUSTIFICAZIONI CIRCA LA PROVENIENZA DELLE COSE TENUTE - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Come la Corte ha gia' affermato, l'art. 708 cod.pen. che sanziona il possesso ingiustificato di valori, si limita a richiedere una attendibile e circostanziata spiegazione del possesso, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie secondo i principi della liberta' delle prove e del libero convincimento, i quali, ovviamente, si atteggeranno in modo diverso a seconda che si tratti di somme ingenti o di cose pregiate e rare, oppure di somme modeste o di cose correnti; non e' percio' ravvisabile un contrasto con il diritto di difesa per il fatto che la norma in esame verrebbe a sanzionare il rifiuto di fornire giustificazioni in ordine alla provenienza del danaro o delle altre cose detenute, introducendo cosi' l'inversione dell'onere della prova nell'accertamento della responsabilita' per questo tipo di reato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708 cod. pen.). - In senso conforme v. sent. nn. 110/1968 e 14/1971, e ord. nn. 88/1972 e 65/1981.

Parametri costituzionali

SENT. 464/92 D. REATO IN GENERE - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE CHE TUTELA IL DIRITTO DI PROPRIETA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Al pari di alcune misure di prevenzione poste a salvaguardia della genuinita' dei traffici economici e della corretta osservanza delle regole del mercato, su cui la Corte ha gia' avuto occasione di pronunciarsi in riferimento all'art. 42 Cost., l'art. 708 cod pen., con il sanzionare il possesso ingiustificato di valori, tende a far conseguire ai soggetti privati, l'unico possibile corretto significato del diritto di proprieta' invocato con il riferimento alla norma parametro e non e' percio' in contrasto con il principio costituzionale che tutela la proprieta' privata. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 42 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708 cod.pen.). - Per la manifesta infondatezza di analoghe questioni, sorte riguardo alle misure antimafia: O. nn. 675/1988 e 105/1989.

Parametri costituzionali