Articolo 437 - CODICE PENALE
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(Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro)
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 232/1983Depositata il 21/07/1983
ORD. 232/83. GIUDIZIO INCIDENTALE DI COSTITUZIONALITA' - REATI E PENE - COD. PEN., ART. 437 (RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, MA NON CONTRO LE MALATTIE PROFESSIONALI) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - SI CHIEDE ALLA CORTE LA CREAZIONE DI UNA NUOVA FATTISPECIE PENALE (RISERVATA AL LEGISLATORE DALL'ART. 25 COST) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Rientra nella discrezionalita' del legislatore e non compete alla Corte di estendere le previsioni legislative che rendono deteriore la posizione del condannato in ordine all'esecuzione della pena. Pertanto e' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 437 c.p., che incrimina la rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, trascurando le cautele contro gli infortuni professionali.
Norme citate
- codice penale-Art. 437
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.