Indice1233-bis456789101112131415161718192020-bis21222324252627282930313232-bis32-ter32-quater32-quinquies333435353637383940414243444546474849505152535455565757-bis5858-bis59606161-bis6262-bis6364656667686969-bis707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131131-bis132133133-bis133-ter134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161161-bis162162-bis162-ter163164165166167168168-bis168-ter168-quater169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211211-bis212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240240-bis241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270270-bis270-bis270-ter270-quater270-quater270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-sexies270-septies271272273274275276277278279280280-bis280-ter281282283284285286287288289289-bis289-ter290290-bis291292292-bis293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314314-bis315316316-bis316-ter317317-bis318319319-bis319-ter319-quater320321322322-bis322-ter322-ter322-quater323323-bis323-ter324325326327328329330331332333334335335-bis336337337-bis338339339-bis340341341-bis342343343-bis344345346346-bis347348349350351352353353-bis354355356357358359360361362363364365366367368369370371371-bis371-ter372373374374-bis375376377377-bis378379379-bis380381382383383-bis384384-bis384-ter385386387387-bis388388-bis388-ter389390391391-bis391-ter392393393-bis394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414414-bis415415-bis416416-bis416-bis416-ter417418419420421421-bis422423423-bis423-ter423-quater424425426427428429430431432433433-bis434434-bis435436437438439440441442443444445446447448449450451452452-bis452-ter452-quater452-quinquies452-sexies452-septies452-octies452-novies452-decies452-undecies452-duodecies452-terdecies452-quaterdecies453454455456457458459460461462463464465466466-bis467468469470471472473474474-bis474-ter474-quater475476477478479480481482483484485486487488489490491491-bis492493493-bis493-ter493-quater494495495-bis495-ter496497497-bis497-ter498499500501501-bis502503504505506507508509510511512512-bis513513-bis514515516517517-bis517-ter517-quater517-quinquies518518-bis518-ter518-quater518-quinquies518-sexies518-septies518-octies518-novies518-decies518-undecies518-duodecies518-terdecies518-quaterdecies518-quinquiesdecies518-sexiesdecies518-septiesdecies518-duodevicies518-undevicies519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544544-bis544-ter544-quater544-quinquies544-sexies545546547548549550551552553554555556557558558-bis559560561562563564565566567568569570570-bis570-ter571572573574574-bis574-ter575576577578579580581582583583-bis583-ter583-quater583-quinquies584585586586-bis587588589589-bis589-ter590590-bis590-ter590-quater590-quinquies590-sexies591592593593-bis593-ter594595596596-bis597598599600600-bis600-ter600-quater600-quater600-quinquies600-sexies600-septies600-septies600-septies600-octies601601-bis602602-bis602-ter602-quater603603-bis603-bis603-bis603-ter604604-bis604-ter605606607608609609-bis609-ter609-quater609-quinquies609-sexies609-septies609-octies609-nonies609-decies609-undecies609-duodecies610611612612-bis612-ter613613-bis613-ter614615615-bis615-ter615-quater615-quinquies616617617-bis617-ter617-quater617-quinquies617-sexies617-septies618619620621622623623-bis623-ter623-quater624624-bis625625-bis626627628629630631632633633-bis634634-bis635635-bis635-ter635-quater635-quater635-quinquies636637638639639-bis639-ter640640-bis640-ter640-quater640-quinquies641642643644644-bis644-ter645646647648648-bis648-ter648-ter648-quater649649-bis650651652653654655656657658659660661662663663-bis664665666667668669669-bis670671672673674675676677678678-bis679679-bis680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707707-bis708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727727-bis728729730731732733733-bis734734-bis

Articolo 688 - CODICE PENALE

. (Ubriachezza) Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' colto in stato di manifesta ubriachezza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila. La pena e' dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto e' commesso da chi ha gia' riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumita' individuale. ((186)) La pena e' aumentata se la ubriachezza e' abituale.
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Massime della Corte Costituzionale

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Pronuncia 354/2002Depositata il 17/07/2002

Reati e pene - Reato di ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico - Punibilitร  soltanto se il fatto รจ commesso da chi abbia giร  riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l?incolumitร  individuale - Irrazionalitร  intrinseca della disciplina, con violazione dei principรฎ di legalitร  e della funzione rieducativa della pena nonchรฉ del principio di offensivitร  del reato - Illegittimitร  costituzionale.

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 688, secondo comma, del codice penale, che punisce con l'arresto il reato di ubriachezza, se commesso da chi aveva giร  riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumitร  individuale. La norma risulta viziata da intrinseca irrazionalitร  in relazione alla avvenuta trasformazione in illecito amministrativo del reato di ubriachezza, di cui al primo comma - e alle finalitร  perseguite dalla depenalizzazione - poichรฉ essa non costituisce piรน una circostanza aggravante, ma configura un reato autonomo e finisce con il punire non tanto l'ubriachezza in sรฉ, ma una qualitร  personale del soggetto. Risulta altresรฌ vanificata la finalitร  rieducativa che l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione assegna alla pena nonchรฉ sussiste l'aperta violazione del principio di offensivitร  del reato, di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione e del limite ivi posto alla discrezionalitร  del legislatore che, nella specie, รจ quello di impedire la trasformazione in reato di fatti che per la generalitร  dei soggetti non costituiscono illecito penale, in dipendenza della qualitร  di condannato per determinati delitti. - Con riferimento al reato di ubriachezza e alla relativa aggravante, v. le ordinanze citate n. 53/1972, n. 185/1971 e n. 155/1971. - Sul principio di offensivitร  del reato, v. le sentenze richiamate n. 263/2000 e n. 360/1995.

Norme citate

  • codice penale-Art. 688, comma 2
  • legge-Art.
  • decreto legislativo-Art.

Pronuncia 393/1998Depositata il 27/11/1998

ORD. 393/98. UBRIACHEZZA ED ALCOOLISMO - UBRIACHEZZA MANIFESTA IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO - PUNIBILITA' COME REATO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO NELL'IPOTESI DI USO PERSONALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - NON CHIAREZZA DEL QUADRO NORMATIVO DAL QUALE DERIVEREBBE LA DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 688 cod. pen., sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione all'art. 1 d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (dichiarativo del risultato della consultazione popolare del 18 aprile 1993 e, in particolare, dell'intervenuta abrogazione dell'art. 76 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), in quanto non appare chiaro, nell'ordinanza di rimessione, il quadro normativo dal quale deriverebbe la denunziata disparita' di trattamento. red.: S. Di Palma

Norme citate

  • codice penale-Art. 688

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 3
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 76

Pronuncia 552/1989Depositata il 14/12/1989

ORD. 552/1989. UBRIACHEZZA E ALCOOLISMO - UBRIACHEZZA MANIFESTA IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO - PUNIBILITA' COME REATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

E' manifestamente infondata - in quanto gia' decisa nel senso dell'infondatezza e, poi, della manifesta infondatezza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 688 cod.pen., nella parte in cui assoggetta a sanzione penale chi in luogo pubblico o aperto al pubblico e' colto in stato di manifesta ubriachezza, censurato - in riferimento all'art. 3 Cost. - senza prospettare argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati. - S.n. 104/1982; O.n. 194/1982, 36 e 171/1983.

Norme citate

  • codice penale-Art. 688

Parametri costituzionali

Pronuncia 171/1983Depositata il 13/06/1983

ORD. 171/83. UBRIACHEZZA ED ALCOOLISMO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MISURA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA

Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 104/1982 e O. n. 194/1982 e n. 36/1983.

Norme citate

  • codice penale-Art. 688

Pronuncia 36/1983Depositata il 22/02/1983

ORD. 36/83. UBRIACHEZZA ED ALCOOLISMO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MISURA - IRRAGIONEVOLEZZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Questione gia' dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 104/1982 e O. n. 194/1982.

Norme citate

  • codice penale-Art. 688

Pronuncia 194/1982Depositata il 17/11/1982

ORD. 194/82. UBRIACHEZZA E ALCOOLISMO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MISURA - IRRAGIONEVOLEZZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 104/1982.

Norme citate

  • codice penale-Art. 688

Pronuncia 104/1982Depositata il 27/05/1982

SENT. 104/82 B. UBRIACHEZZA ED ALCOOLISMO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PUNIZIONE DELL'UBRIACHEZZA E MANCANZA DI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE DELL'ALCOLISTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE.

Non basta eliminare dall'ordinamento l'art. 688 c.p. perche` ne risulti automaticamente protetta la salute di chi abusa dell'alcool. Il diritto del singolo e l'interesse della collettivita` alla salute individuale abbisognano, per un'effettiva tutela, di interventi appositamente preordinati, non essendo sufficiente una operazione normativa che si limiti a sancire la completa irrilevanza penale di fatti sintomo di malattia e, quindi, a rendere totalmente indifferente per l'ordinamento sia quei fatti sia quella malattia. (Non fondatezza della questione).

Norme citate

  • codice penale-Art. 688
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 104/1982Depositata il 27/05/1982

SENT. 104/82 C. UBRIACHEZZA ED ALCOOLISMO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PUNIZIONE DELL'UBRIACHEZZA IN RELAZIONE ALL'INIDONEITA` DELLA CARCERAZIONE ALLA RIEDUCAZIONE DELL'ALCOLISTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

E` da escludere che la pena - in quanto applicata alla persona dedita all'alcool - si traduce in un trattamento contrario al senso di umanita` e non puo` tendere alla rieducazione del condannato. E cio` perche` l'art. 688 c.p. non integra un reato configurabile, per definizione, nei soli riguardi di persone dedite all'alcool e non anche nei confronti di persone solo occasionalmente in stato di ubriachezza. Ed inoltre, perche` ai fini della rieducazione cio` che rileva non e` tanto il tipo di pena previsto, quanto il trattamento penitenziario che ne concreta l'esecuzione. (Non fondatezza della questione).

Norme citate

  • codice penale-Art. 688

Parametri costituzionali

Pronuncia 186/1975Depositata il 08/07/1975

SENT. 186/75 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ARTT. 140, 141 E 143 - ESTENSIONE ALLA CONTRAVVENZIONE EX ART. 132 (GUIDA IN STATO DI EBBREZZA) DELLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' IVI PREVISTA - SOSTANZIALE DIFFERENZA DALLA FATTISPECIE PREVISTA DALL'ART. 688 DEL CODICE PENALE - RAZIONALITA' - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Gli elementi che concorrono a configurare le contravvenzioni di cui agli artt. 132 T.U. n. 393 del 1959 (guida in stato di ebbrezza) e 688 C.P. (ubriachezza manifesta) differiscono sostanzialmente, in quanto la violazione dell'art. 132 codice stradale e' prevista a tutela del bene giuridico della sicurezza della circolazione e sussiste appena si verifichi uno stato di ebbrezza, anche non alcoolica, che sia comunque tale da incidere sulla prontezza dei riflessi indispensabili alla guida, mentre la contravvenzione di cui all'art. 688 C.P., pur essendo della stessa indole, e' peraltro intesa a tutelare il diverso bene della sicurezza sociale contro la piaga dell'alcolismo e si concreta in un diverso stato del soggetto, che deve essere necessariamente colto in luogo pubblico o aperto al pubblico in stato di manifesta ebrieta', cioe' di anormalita' psichica percepibile da chiunque e rilevabile "ictu oculi". Queste differenze sostanziali danno sufficiente ragione della differenziazione di disciplina adottata dal legislatore il quale, estendendo alla contravvenzione di cui all'art. 132 codice stradale la condizione di procedibilita' prevista dall'art. 143 dello stesso codice e consistente nella tempestiva modifica del verbale al contravventore qualora non si sia potuto far luogo alla immediata contestazione, ha posto in essere una disciplina diversa rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 688 C.P. seguendo un razionale criterio di politica legislativa penale rientrante, come tale, nella sfera della sua discrezionalita'. Pertanto deve dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 143 codice stradale sollevata in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della presunta disparita' di trattamento fra contravventori agli artt. 132 codice stradale e 688 C.P. in funzione del sistema preclusivo dell'azione penale previsto dalla norma impugnata.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 143
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 140
  • codice penale-Art. 688
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 141

Parametri costituzionali

Pronuncia 53/1972Depositata il 15/03/1972

ORD. 53/72. REATI E PENE - UBRIACHEZZA - COD. PEN., ART. 88, SECONDO COMMA - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO PER GLI AUTORI DI REATI - RAZIONALITA' - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, gia' dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze nn. 155 e 185 del 1971.

Norme citate

  • codice penale-Art. 688, comma 2

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.