Articolo 688 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 354/2002Depositata il 17/07/2002
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 688, secondo comma, del codice penale, che punisce con l'arresto il reato di ubriachezza, se commesso da chi aveva giร riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumitร individuale. La norma risulta viziata da intrinseca irrazionalitร in relazione alla avvenuta trasformazione in illecito amministrativo del reato di ubriachezza, di cui al primo comma - e alle finalitร perseguite dalla depenalizzazione - poichรฉ essa non costituisce piรน una circostanza aggravante, ma configura un reato autonomo e finisce con il punire non tanto l'ubriachezza in sรฉ, ma una qualitร personale del soggetto. Risulta altresรฌ vanificata la finalitร rieducativa che l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione assegna alla pena nonchรฉ sussiste l'aperta violazione del principio di offensivitร del reato, di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione e del limite ivi posto alla discrezionalitร del legislatore che, nella specie, รจ quello di impedire la trasformazione in reato di fatti che per la generalitร dei soggetti non costituiscono illecito penale, in dipendenza della qualitร di condannato per determinati delitti. - Con riferimento al reato di ubriachezza e alla relativa aggravante, v. le ordinanze citate n. 53/1972, n. 185/1971 e n. 155/1971. - Sul principio di offensivitร del reato, v. le sentenze richiamate n. 263/2000 e n. 360/1995.
Norme citate
- codice penale-Art. 688, comma 2
- legge-Art.
- decreto legislativo-Art.
Parametri costituzionali
Pronuncia 393/1998Depositata il 27/11/1998
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 688 cod. pen., sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione all'art. 1 d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (dichiarativo del risultato della consultazione popolare del 18 aprile 1993 e, in particolare, dell'intervenuta abrogazione dell'art. 76 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), in quanto non appare chiaro, nell'ordinanza di rimessione, il quadro normativo dal quale deriverebbe la denunziata disparita' di trattamento. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice penale-Art. 688
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 76
Pronuncia 552/1989Depositata il 14/12/1989
E' manifestamente infondata - in quanto gia' decisa nel senso dell'infondatezza e, poi, della manifesta infondatezza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 688 cod.pen., nella parte in cui assoggetta a sanzione penale chi in luogo pubblico o aperto al pubblico e' colto in stato di manifesta ubriachezza, censurato - in riferimento all'art. 3 Cost. - senza prospettare argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati. - S.n. 104/1982; O.n. 194/1982, 36 e 171/1983.
Norme citate
- codice penale-Art. 688
Parametri costituzionali
Pronuncia 171/1983Depositata il 13/06/1983
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 104/1982 e O. n. 194/1982 e n. 36/1983.
Norme citate
- codice penale-Art. 688
Parametri costituzionali
Pronuncia 36/1983Depositata il 22/02/1983
Questione gia' dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 104/1982 e O. n. 194/1982.
Norme citate
- codice penale-Art. 688
Parametri costituzionali
Pronuncia 194/1982Depositata il 17/11/1982
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 104/1982.
Norme citate
- codice penale-Art. 688
Parametri costituzionali
Pronuncia 104/1982Depositata il 27/05/1982
Non basta eliminare dall'ordinamento l'art. 688 c.p. perche` ne risulti automaticamente protetta la salute di chi abusa dell'alcool. Il diritto del singolo e l'interesse della collettivita` alla salute individuale abbisognano, per un'effettiva tutela, di interventi appositamente preordinati, non essendo sufficiente una operazione normativa che si limiti a sancire la completa irrilevanza penale di fatti sintomo di malattia e, quindi, a rendere totalmente indifferente per l'ordinamento sia quei fatti sia quella malattia. (Non fondatezza della questione).
Norme citate
- codice penale-Art. 688
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Pronuncia 104/1982Depositata il 27/05/1982
E` da escludere che la pena - in quanto applicata alla persona dedita all'alcool - si traduce in un trattamento contrario al senso di umanita` e non puo` tendere alla rieducazione del condannato. E cio` perche` l'art. 688 c.p. non integra un reato configurabile, per definizione, nei soli riguardi di persone dedite all'alcool e non anche nei confronti di persone solo occasionalmente in stato di ubriachezza. Ed inoltre, perche` ai fini della rieducazione cio` che rileva non e` tanto il tipo di pena previsto, quanto il trattamento penitenziario che ne concreta l'esecuzione. (Non fondatezza della questione).
Norme citate
- codice penale-Art. 688
Parametri costituzionali
Pronuncia 186/1975Depositata il 08/07/1975
Gli elementi che concorrono a configurare le contravvenzioni di cui agli artt. 132 T.U. n. 393 del 1959 (guida in stato di ebbrezza) e 688 C.P. (ubriachezza manifesta) differiscono sostanzialmente, in quanto la violazione dell'art. 132 codice stradale e' prevista a tutela del bene giuridico della sicurezza della circolazione e sussiste appena si verifichi uno stato di ebbrezza, anche non alcoolica, che sia comunque tale da incidere sulla prontezza dei riflessi indispensabili alla guida, mentre la contravvenzione di cui all'art. 688 C.P., pur essendo della stessa indole, e' peraltro intesa a tutelare il diverso bene della sicurezza sociale contro la piaga dell'alcolismo e si concreta in un diverso stato del soggetto, che deve essere necessariamente colto in luogo pubblico o aperto al pubblico in stato di manifesta ebrieta', cioe' di anormalita' psichica percepibile da chiunque e rilevabile "ictu oculi". Queste differenze sostanziali danno sufficiente ragione della differenziazione di disciplina adottata dal legislatore il quale, estendendo alla contravvenzione di cui all'art. 132 codice stradale la condizione di procedibilita' prevista dall'art. 143 dello stesso codice e consistente nella tempestiva modifica del verbale al contravventore qualora non si sia potuto far luogo alla immediata contestazione, ha posto in essere una disciplina diversa rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 688 C.P. seguendo un razionale criterio di politica legislativa penale rientrante, come tale, nella sfera della sua discrezionalita'. Pertanto deve dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 143 codice stradale sollevata in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della presunta disparita' di trattamento fra contravventori agli artt. 132 codice stradale e 688 C.P. in funzione del sistema preclusivo dell'azione penale previsto dalla norma impugnata.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 143
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 140
- codice penale-Art. 688
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 141
Parametri costituzionali
Pronuncia 53/1972Depositata il 15/03/1972
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, gia' dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze nn. 155 e 185 del 1971.
Norme citate
- codice penale-Art. 688, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.