Indice1233-bis456789101112131415161718192020-bis21222324252627282930313232-bis32-ter32-quater32-quinquies33343535-bis3637383940414243444546474849505152535455565757-bis5858-bis59606161-bis6262-bis6364656667686969-bis707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131131-bis132133133-bis133-ter134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161161-bis162162-bis162-ter163164165166167168168-bis168-ter168-quater169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211211-bis212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240240-bis241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270270-bis270-bisuno270-ter270-quater270-quateruno270-quinquies270-quinquiesuno270-quinquiesdue270-quinquiestre270-sexies270-septies271272273274275276277278279280280-bis280-ter281282283284285286287288289289-bis289-ter290290-bis291292292-bis293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314314-bis315316316-bis316-ter317317-bis318319319-bis319-ter319-quater320321322322-bis322-ter322-teruno322-quater323323-bis323-ter324325326327328329330331332333334335335-bis336337337-bis338339339-bis340341341-bis342343343-bis344345346346-bis347348349350351352353353-bis354355356357358359360361362363364365366367368369370371371-bis371-ter372373374374-bis375376377377-bis378379379-bis380381382383383-bis384384-bis384-ter385386387387-bis388388-bis388-ter389390391391-bis391-ter392393393-bis394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414414-bis415415-bis416416-bis416-bisuno416-ter417418419420421421-bis422423423-bis423-ter423-quater424425426427428429430431432433433-bis434434-bis435436437438439440441442443444445446447448449450451452452-bis452-ter452-quater452-quinquies452-sexies452-septies452-octies452-novies452-decies452-undecies452-duodecies452-terdecies452-quaterdecies453454455456457458459460461462463464465466466-bis467468469470471472473474474-bis474-ter474-quater475476477478479480481482483484485486487488489490491491-bis492493493-bis493-ter493-quater494495495-bis495-ter496497497-bis497-ter498499500501501-bis502503504505506507508509510511512512-bis513513-bis514515516517517-bis517-ter517-quater517-quinquies518518-bis518-ter518-quater518-quinquies518-sexies518-septies518-octies518-novies518-decies518-undecies518-duodecies518-terdecies518-quaterdecies518-quinquiesdecies518-sexiesdecies518-septiesdecies518-duodevicies518-undevicies519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544544-bis544-ter544-quater544-quinquies544-sexies545546547548549550551552553554555556557558558-bis559560561562563564565566567568569570570-bis570-ter571572573574574-bis574-ter575576577578579580581582583583-bis583-ter583-quater583-quinquies584585586586-bis587588589589-bis589-ter590590-bis590-ter590-quater590-quinquies590-sexies591592593593-bis593-ter594595596596-bis597598599600600-bis600-ter600-quater600-quateruno600-quinquies600-sexies600-septies600-septiesuno600-septiesdue600-octies601601-bis602602-bis602-ter602-quater603603-bis603-bisuno603-bisdue603-ter604604-bis604-ter605606607608609609-bis609-ter609-quater609-quinquies609-sexies609-septies609-octies609-nonies609-decies609-undecies609-duodecies610611612612-bis612-ter613613-bis613-ter614615615-bis615-ter615-quater615-quinquies616617617-bis617-ter617-quater617-quinquies617-sexies617-septies618619620621622623623-bis623-ter623-quater624624-bis625625-bis626627628629630631632633633-bis634634-bis635635-bis635-ter635-quater635-quateruno635-quinquies636637638639639-bis639-ter640640-bis640-ter640-quater640-quinquies641642643644644-bis644-ter645646647648648-bis648-ter648-quater649649-bis650651652653654655656657658659660661662663663-bis664665666667668669669-bis670671672673674675676677678678-bis679679-bis680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707707-bis708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727727-bis728729730731732733733-bis734734-bis876

Articolo 204 - CODICE PENALE

. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663))
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 292/1988Depositata il 10/03/1988

ORD. 292/88. MISURE DI SICUREZZA - APPLICAZIONE - NECESSITA' DI PREVIO ACCERTAMENTO DELLA PERICOLOSITA' DEL SOGGETTO - ESCLUSIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - COD. PEN., ART. 204, ULTIMO COMMA. - COST., ARTT. 2, 3, 13, 24, 27, 111.

Spetta al giudice a quo, cui vanno pertanto restituiti gli atti, verificare se la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 204, ultimo comma, cod. pen. - impugnato "in quanto non consente di applicare misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto" della pericolosita` del soggetto - sia tuttora rilevante alla stregua della sopravvenuta legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 31 abroga l'art. 204 e dispone che tutte le misure di sicurezza personale sono ordinate previo accertamento in concreto della pericolosita` del soggetto. (Restituzione degli atti relativi alla questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 27 e 111 Cost.).

Norme citate

  • codice penale-Art. 204

Pronuncia 195/1988Depositata il 18/02/1988

ORD. 195/88. MISURE DI SICUREZZA - APPLICAZIONE - CRITERI - PERICOLOSITA' DEL SOGGETTO - VALUTAZIONE - MANCATA PREVISIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - COD. PEN., ARTT. 204, 205, 207, 222. - COST., ARTT. 2, 3, 13, 24, 32.

A seguito dell'entrata in vigore della l. 10 ottobre 1986, n. 663 - il cui art. 31 ha apportato modifiche in materia di misure di sicurezza - spetta al giudice a quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, verificare alla stregua di detta legge la rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 204, 205, 207 e 222 cod. pen., denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 32 Cost. - in quanto "non consentono di applicare le misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto della pericolosita` del soggetto".

Pronuncia 249/1983Depositata il 28/07/1983

SENT. 249/83 A. - MISURE DI SICUREZZA - RICOVERO OBBLIGATORIO IN OSPEDALE GIUDIZIARIO - SEMINFERMI DI MENTE - MANCANZA DI UNA VERIFICA DELLA PERSISTENTE PERICOLOSITA' AL TEMPO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE IPOTESI DI INFERMITA' TOTALE - PRECEDENTE PRONUNCIA D'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - COD. PEN., ART. 204, SECONDO COMMA, 219, PRIMO COMMA. - COST., ART. 3

La Corte, con sentenza n. 139 del 1982, ha ritenuto priva di ragionevolezza, in riferimento all'ipotesi di totale infermita' psichica, la presunzione assoluta di persistenza, al momento dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia, dell'infermita' psichica accertata rispetto all'epoca del fatto, nel presupposto che l'assunto, per cui tale infermita' non puo' subire mutamenti significativi dal momento del delitto a quello del giudizio, non poggia su dati di esperienze suscettibili di generalizzazione, ma anzi costituire un'inversione totale della logica del giudizio scientifico. La presunzione di cui all'art. 219, primo comma, cod. pen., riguardante l'ipotesi di seminfermita' psichica, risulta ancor piu' irragionevole perche' sussiste una maggiore probabilita' che si verifichi una positiva evoluzione della malattia (anche perche', in linea di massima, e' maggiore la distanza temporale fra giudizio penale ed esecuzione della misura). Di conseguenza, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 204, secondo comma, e 219, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermita' medesima al tempo dell'applibcazione della misura di sicurezza. - S. n. 139/1982.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 93/1983Depositata il 18/04/1983

ORD. 93/83. MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITA' PSICHICA AL MOMENTO DEL FATTO - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - OBBLIGATORIETA' - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Questioni gia' dichiarate non fondate in riferimento agli artt. 27 e 32, primo comma, Cost., manifestamente infondate in riferimento all'art. 24 Cost., e decise con pronuncie di illegittimita' costituzionale - per violazione dell'art 3, primo, comma Cost. - relativamente agli impugnati artt. 204, cpv e 222, primo comma, cod. pen., nelle parti denunziate dai giudici " a quibus ". - S. n. 139/1982.

Norme citate

Pronuncia 2/1983Depositata il 24/01/1983

ORD. 2/83. MISURE DI SICUREZZA - PERICOLOSITA' SOCIALE PRESUNTA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - OBBLIGATORIETA' DEL PROVVEDIMENTO - QUESTIONI IN VARIO SENSO GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

- S. n. 139/1982.

Norme citate

Pronuncia 139/1982Depositata il 27/07/1982

SENT. 139/82 A. MISURE DI SICUREZZA - PERICOLOSITA' PRESUNTA DELL'INFERMO DI MENTE - RICOVERO OBBLIGATORIO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 4, 27, 32, COST. - INFONDATEZZA.

Come gia` ritenuto dalla Corte con le sentt. nn. 19 del 1966, 68 del 1967, 106 del 1972 e 110 del 1974, l'esigenza di una determinazione legale sufficientemente precisa dei presupposti delle misure di sicurezza deriva dalla affermazione costituzionale del principio di legalita` (art. 25, ultimo comma Cost.). Rientra, dunque, in via di principio, nella responsabilita` del legislatore determinare se e quali spazi e criteri d'orientamento sia opportuno lasciare alla discrezionalita` o all'apprezzamento tecnico del giudice, in vista dell'adeguamento finalistico delle misure alle situazioni individuali. La questione di legittimita` costituzionale del trattamento previsto dall'art. 222 c.p. per gli autori di reato prosciolti per infermita` psichica non puo` essere dissolta nella questione generica della "pericolosita` presunta", ma si incentra sui contenuti specifici di una specifica tipizzazione o presunzione normativa in forza della quale i presupposti dell'obbligatorio ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario sono costituiti da commissione di un delitto di una certa gravita` (espressa dal massimo edittale di pena) e totale infermita` mentale dell'imputato al momento del fatto. La logica dell'art. 222 c.p. sta nell'assumere l'infermita` psichica dell'autore del reato quale elemento che caratterizza e collega i due termini della disciplina: il delitto in cui l'infermita` ha manifestato una sua specifica pericolosita` ed il tipo di risposta legale. La misura "di sicurezza" del ricovero obbligatorio in ospedale psichiatrico giudiziario costituisce la risposta alla pericolosita` del soggetto; risposta modellata sulla specifica ragione (causa) di questa sua ritenuta pericolosita`, vale a dire l'infermita` psichica quale si e` estrinsecata nel delitto commesso. Presupposti e definizione dell'istituto pongono cosi` in risalto - e inscindibilmente collegano - dimensioni di "sicurezza" e dimensione terapeutiche; il che e` necessario a legittimare la misura, sia di fronte alla finalita` di prevenzione speciale, "riabilitativa", propria in genere delle misure di sicurezza sia di fronte al principio, anch'esso costituzionale, di tutela della salute (art. 32 Cost.). Sotto questo profilo, pertanto, non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 222, co. primo, 204 cpv., 215 cpv, n. 3 c.p., promossa in riferimento agli artt. 3, 4, 27 e 32 della Costituzione.

Pronuncia 139/1982Depositata il 27/07/1982

SENT. 139/82 B. MISURE DI SICUREZZA - RICOVERO OBBLIGATORIO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - PRESUNZIONE DI PERICOLOSITA' - PRESUNZIONE DI INFERMITA' PERDURANTE - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La disposizione dell'art. 222 c.p., prescinde dalla "attualizzazione" del giudizio di infermita` mentale, guardando esclusivamente al momento del fatto. La struttura "presuntiva" della fattispecie si rivela contenere una presunzione duplice: innanzitutto quella che ricollega infermita` e pericolosita`, e che e` quella che la Corte, in precedenti pronuncie, ha gia` ritenuto non in contrasto con i criteri di comune esperienza. Ma l'applicazione della misura a distanza di tempo dal fatto (obbligatoria ed automatica fino a che non siano trascorsi 5 o 10 anni) poggia su una presunzione ulteriore, concernente il perdurare (non della sola pericolosita` ma) della stessa infermita` psichica, senza mutamenti significativi dal momento del delitto al momento del giudizio. Una simile presunzione assoluta di durata dell'infermita` psichica, lungi dall'esprimere esigenze di tutela discrezionalmente apprezzate dal legislatore, finisce per allontanare la disciplina normativa dalle sue basi razionali. Dietro la presunzione non vi sono ne` dati d'esperienza suscettibili di generalizzazione, ne` esigenze di semplificazione probatoria. Indurre, a distanza di tempo imprecisata lo stato di salute mentale attuale da quello del tempo del commesso delitto, e` questione di fatto che puo` e deve essere verificata caso per caso; totalmente privo di base scientifica sarebbe comunque ipotizzare uno stato di salute (anzi di malattia) che si mantenga costante, come regola generale valida per qualsiasi caso per infermita` totale di mente. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 222, co. primo, 204, cpv. e 205, cpv. n. 2, c.p. nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermita` psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione e della esecuzione della persistente pericolosita` sociale derivante dalla infermita` medesima al tempo dell'applicazione della misura.

Parametri costituzionali

Pronuncia 149/1976Depositata il 22/06/1976

ORD. 149/76. MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - COD. PEN., ARTT. 204, CPV., E 222, PRIMO COMMA - PERICOLOSITA' SOCIALE PRESUNTA - RICOVERO OBBLIGATORIO IN UN MANICOMIO GIUDIZIARIO DELL'IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITA' PSICHICA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 13, 27 E 32 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 204 cpv. e 222 comma primo del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 13, 27 e 32 della Costituzione; gia' dichiarate non fondate con sentenze della Corte n. 68 del 1967 e n. 106 del 1972 e manifestamente infondate con ordinanze n. 141 del 1973, n. 80 e n. 196 del 1974.

Pronuncia 196/1974Depositata il 26/06/1974

ORD. 196/74. MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - COD. PEN., ARTT. 204, PRIMO COMMA, E 222, PRIMO COMMA - PERICOLOSITA' SOCIALE PRESUNTA - RICOVERO OBBLIGATORIO IN UN MANICOMIO GIUDIZIARIO DELL'IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITA' PSICHICA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 204, comma primo, e 222, comma primo, del Codice penale - sollevata, con ordinanze 15 febbraio 1972 del G.I. di Terni e 11 settembre 1973 del G.I. di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione - essendo stata questione identica gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 106 del 1972 (con riferimento all'art. 3 Cost.) e 68 del 1967 (con riferimento all'art. 32 Cost.) e manifestamente infondata con ordinanza n. 141 del 1973.

Norme citate

Pronuncia 80/1974Depositata il 20/03/1974

ORD. 80/74 MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - COD. PEN., ARTT. 204 E 222, PRIMO COMMA - PERICOLOSITA' SOCIALE PRESUNTA - RICOVERO OBBLIGATORIO IN UN MANICOMIO GIUDIZIARIO DELL'IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITA' DI MENTE - NON VIOLANO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 204 e 222, primo comma, del codice penale - sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27 e 32 della Costituzione, con ordinanza 15 febbraio 1972 del giudice istruttore del Tribunale di Terni; 2 febbraio e 13 ottobre 1972 del giudice istruttore del Tribunale di Enna - essendo stata identica questione gia' dichiarata manifestamente infondata con ordinanza della Corte n. 141 del 1973.

Norme citate

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.