Pronuncia 139/1982
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 204, cpv, 205 cpv, n. 2, 215, 222, comma primo, e 231 cod. pen. (Misure di sicurezza) promossi con le ordinanze emesse il 21 aprile 1976 dal giudice istruttore del Tribunale di Firenze, il 30 giugno 1976 dal giudice istruttore del Tribunale di Siena, il 30 agosto 1976 dal giudice di sorveglianza del Tribunale di Frosinone, il 30 ottobre 1976 dal giudice istruttore del Tribunale di Firenze, il 29 novembre 1976 dal Pretore di Monza, il 27 ottobre 1977 dal giudice istruttore del Tribunale di Bologna, il 18 febbraio 1978 dal giudice istruttore del Tribunale di Pisa, il 20 maggio 1978 dal giudice di sorveglianza del Tribunale di Roma, il 7 dicembre 1978 dalla Sezione di sorveglianza di Bologna, il 29 ottobre 1979 dal giudice istruttore del Tribunale di Milano, il 16 novembre 1979 dal Tribunale di Como, il 4 febbraio 1980 dal giudice istruttore del Tribunale di Milano, il 23 febbraio 1980 dal giudice istruttore del Tribunale di Pisa, il 25 febbraio 1980 dal Tribunale di Roma, il 27 maggio 1980 dal giudice istruttore del Tribunale di Milano, il 25 giugno 1980 dal Pretore di San Donà di Piave, il 29 settembre 1980 dal giudice istruttore del Tribunale di Milano, il 4 settembre 1980 dal giudice istruttore del Tribunale di Pisa, il 20 dicembre 1980 dal Pretore di Pieve di Cadore, il 21 marzo 1981 dal Pretore di Pisa, il 20 maggio 1981 dal giudice istruttore del Tribunale di Grosseto e il 29 maggio 1981 dal Tribunale di Venezia, rispettivamente iscritte ai nn. 480, 582, 638 e 723 del registro ordinanze 1976, ai nn. 68 e 584 del registro ordinanze 1977, ai nn. 370 e 480 del registro ordinanze 1978, ai nn. 372 e 966 del registro ordinanze 1979, ai nn. 68,192,360,367,519,658 e 896 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 11, 90, 360,480 e 573 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 239, 267 e 321 del 1976, nn. 10 e 100 del 1977, nn. 60 e 293 del 1978, nn. 10 e 189 del 1979, nn. 57, 92, 138, 173 187, 263 e 311 del 1980 e nn. 70, 77,117, 276, 297 e 338 del 1981. Visti gli atti di costituzione di Capobianco Luigi e di Prada Pierantonio e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini; uditi l'avv. Vincenzo Ferrari per Prada Pierantonio e l'avv. dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 222, primo comma, 204, cpv. e 205, cpv. n. 2, del codice penale, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 222, primo comma e 204 cpv., nonché dell'art. 215 cpv. n. 3 cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 4, primo e secondo comma, 27, primo e terzo comma e 32, primo e secondo comma, Cost. dai Tribunali di Roma e Venezia, dalla Sezione di sorveglianza di Bologna, dai giudici istruttori presso i Tribunali di Firenze, Milano, Pisa, Grosseto e Bologna, dai giudici di sorveglianza di Roma e Frosinone nonché dai Pretori di Pisa, Pieve di Cadore e S. Donà di Piave con le ordinanze in epigrafe; 3) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dei suddetti artt. 222, primo comma e 204 cpv. cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 24, secondo comma e 111 Cost. dai Tribunali di Roma e Como, dai giudici istruttori presso i Tribunali di Firenze e Siena, dal giudice di sorveglianza di Frosinone e dal Pretore di Pieve di Cadore con le ordinanze indicate in epigrafe; 4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 231 cod. pen. sollevata in riferimento agli artt. 4, primo e secondo comma e 32 Cost. dal giudice di sorveglianza di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN- ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Alberto Malagugini
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: ELIA