Articolo 222 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Sono dichiarate inammissibili - per aberratio ictus - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Tivoli in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 Cost., degli artt. 206 e 222 cod. pen., censurati in combinato disposto con l'art. 3- ter del d.l. n. 211 del 2011, come conv., nel testo da ultimo modificato dal d.l. n. 52 del 2014, come conv. Le richiamate disposizioni del codice penale disciplinano, infatti, rispettivamente l'applicazione provvisoria e definitiva della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) - da intendersi oggi riferita al ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - e, dunque, nulla dispongono in merito alle competenze del Ministro della giustizia, né alla più precisa disciplina delle REMS, cui si riferiscono le censure del rimettente.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222 cod. pen. e 3- ter del d.l. n. 211 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 9 del 2012, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 52 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 81 del 2014, è disposto che, entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il Ministro della giustizia, il Ministro della salute e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, depositino una relazione avente ad oggetto la disciplina, censurata dal GIP del Tribunale di Tivoli, dell'esecuzione del ricovero provvisorio presso una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. In particolare, ai sensi dell'art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, è disposto che i soggetti indicati, per quanto di rispettiva competenza, e il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio limitatamente alla lettera m), riferiscano sui seguenti quesiti: a) quante e quali siano, attualmente, le REMS attive sul territorio di ciascuna Regione e quanti pazienti siano effettivamente ospitati in ciascuna di esse; b) quanti pazienti provenienti da Regioni diverse siano ospitati attualmente nelle REMS di ciascuna Regione, e come sia regolamentato il meccanismo di deroga al principio di territorialità dell'esecuzione della misura del ricovero in REMS, di cui all'art. 3- ter , comma 3, lett. c ), del d.l. n. 211 del 2011; c) quante persone risultino attualmente collocate, in ciascuna Regione, nelle liste d'attesa per l'ammissione in una REMS e quanto sia il tempo medio di permanenza in tali liste; d) quante siano, su scala nazionale, le persone destinatarie di un provvedimento di assegnazione a una REMS ancora non eseguito, adottato in via definitiva o provvisoria dal giudice; e) quali siano, ovvero siano stati nel caso di persone definitivamente prosciolte per infermità di mente, i titoli di reato contestati alle persone di cui alla precedente lettera d); f) quante di tali persone risultino allo stato collocate in una struttura penitenziaria sulla base di ordinanze di custodia cautelare, ovvero in reparti ospedalieri di medicina psichiatrica sulla base di ordinanze di custodia cautelare in luogo di cura, o ancora siano sottoposte medio tempore alla misura di sicurezza della libertà vigilata, come nel caso oggetto del giudizio a quo ; g) quali siano le principali difficoltà di funzionamento dei luoghi di cura per la salute mentale esterni alle REMS per gli imputati e le persone prosciolte in via definitiva che siano risultati affetti da infermità mentale; h) se esistano, e in caso affermativo come operino, forme di coordinamento tra il Ministero della giustizia, il Ministero della salute, le ASL e i Dipartimenti di salute mentale, volte ad assicurare la pronta ed effettiva esecuzione, su scala regionale o nazionale, dei provvedimenti di applicazione, in via provvisoria o definitiva, di misure di sicurezza basate su una duplice valutazione di infermità mentale e di pericolosità sociale dell'interessato; i) quali specifiche competenze esercitino, in particolare, il Ministro della giustizia e il Ministro della salute rispetto a tale obiettivo; j) se il ricovero nelle REMS, ove disposto dal giudice, nonché gli altri trattamenti per la salute mentale disposti sulla base di un provvedimento di libertà vigilata rientrino nei LEA che le Regioni sono tenute a garantire; k) se sia attualmente effettuato dal Governo uno specifico monitoraggio sulla tempestiva esecuzione dei provvedimenti di applicazione delle misure di sicurezza in esame; l) se sia prevista la possibilità dell'esercizio di poteri sostitutivi del Governo nel caso di riscontrata incapacità di assicurare la tempestiva esecuzione di tali provvedimenti nel territorio di specifiche Regioni; m) se le riscontrate difficoltà siano dovute a ostacoli applicativi, all'inadeguatezza delle risorse finanziarie, ovvero ad altre ragioni; n) se siano attualmente allo studio progetti di riforma legislativa, regolamentare od organizzativa per ovviare alle predette difficoltà e rendere complessivamente più efficiente il sistema di esecuzione delle misure di sicurezza applicate dal giudice nei confronti delle persone inferme di mente.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Cosenza in riferimento all'art. 32 Cost. - dell'art. 222, primo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone che, nei casi di proscioglimento per infermità psichica dell'imputato, la misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) sia ordinata per un tempo non inferiore a due anni. La disposizione censurata disciplina l'applicazione in via definitiva della misura di sicurezza, mentre nel procedimento a quo si discute unicamente della sua applicazione provvisoria, regolata dagli artt. 206 cod. pen., 312 e 313 cod. proc. pen., i quali non prevedono alcuna durata minima. L'art. 222 cod. pen. deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice della sorveglianza il potere di revoca della misura di sicurezza - ove sia accertata la cessazione dello stato di pericolosità - anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge. ( Precedenti citati: sentenza n. 110 del 1974; ordinanza n. 287 del 2009 ).
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 206, 208 e 222 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 13 e 32 della Costituzione, stante la concorrenza di più motivi di inammissibilità. In primo luogo, per mancanza o non riconoscibilità di un petitum specifico, avendo il rimettente omesso di indicare chiaramente quali interventi vengano chiesti alla Corte con riguardo ai rilievi formulati. In secondo luogo, il rimettente ha valutato la rilevanza della questione sulla base di un erroneo presupposto interpretativo, costituito dalla considerazione che il protrarsi della misura di sicurezza detentiva disposta in via provvisoria configuri una restrizione priva di titolo, essendo invece attribuito al giudice che procede un controllo sulla legittimità del perdurare dell'applicazione provvisoria (ai sensi del combinato disposto degli artt. 313, comma 2, e 72 cod. proc. pen.). Inoltre, con specifico riferimento all'art. 32 della Costituzione, il giudice rimettente ha omesso di motivare sulla possibilità di interpretare le disposizioni censurate in modo costituzionalmente orientato, essendo ormai indirizzo consolidato quello che esclude ogni automatismo nell'applicazione delle misure a carattere detentivo. Il rimettente ha anche omesso di considerare che compete al giudice il potere di revoca della misura di sicurezza prima della scadenza della durata minima, ove sia accertata la cessazione dello stato di pericolosità, e che la mancata previsione di un termine massimo di durata della misura di sicurezza detentiva applicata in via provvisoria, diversamente dalla custodia cautelare, si giustifica in relazione alla diversità di natura e finalità dei due istituti. Il rimettente, infine, suggerendo modifiche alla disciplina dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, prospetta soluzioni non costituzionalmente obbligate, afferenti alla discrezionalità del legislatore. Sulla manifesta inammissibilità della questione in caso di petitum privo dei caratteri di specificità ed univocità, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 117/2009, n. 223/2008, n. 393 e n. 35/2007. Sulla manifesta inammissibilità della questione in caso di presupposto interpretativo erroneo vedi, citate, ordinanze n. 34/2009, n. 447 e n. 390/2008. Sull'inammissibilità per omessa motivazione sulla possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione v., citate, sentenza n. 208/2009 e ordinanze n. 341 e n. 226/2008. Sull'illegittimità costituzionale dell'art. 207, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui pone il divieto di revocare la misura di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, vedi, citata, sentenza n. 110/1974. Sulla manifesta inammissibilità di analoga questione, vedi, ex plurimis , ordinanze n. 83/2007, n. 245/2005 e n. 88/2001.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 205, secondo comma, numero 2), e 222, primo comma, cod. pen., censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui impongono al giudice di disporre, nei confronti dell'imputato socialmente pericoloso prosciolto per totale infermità di mente, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, anche nel caso in cui la pericolosità potrebbe esser fronteggiata mediante il ricovero in adeguata struttura terapeutica. Infatti, il rimettente chiede, in sostanza, la creazione di una nuova misura di sicurezza, ma, come già più volte affermato, esulano dalla sfera dei poteri della Corte interventi di carattere normativo, che comportano scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore. - Sulla manifesta inammissibilità di analoga questione v., citata, ordinanza n. 254/2005. - Sulla preclusione di interventi di carattere normativo, di competenza esclusiva del legislatore v., citate, sentenza n. 228/1999 e ordinanze n. 88/2001, n. 396 e n. 333/1994, n. 24/1985. - V., altresì, citata dal rimettente, sentenza n. 253/2003.
E? manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 205, secondo comma, numero 2, e 222, primo comma, del codice penale, nella parte in cui impongono al giudice di disporre, ove persista la pericolosità sociale, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei confronti dell'imputato prosciolto per infermità psichica, «anche nei casi in cui tale pericolosità risulti fronteggiabile con l'inserimento dell'imputato in una comunità terapeutica psichiatrica di tipo B), prevista dall'attuale ordinamento socio-sanitario ed in concreto funzionante», in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. In primo luogo, infatti, va ribadito che esulano dalla sfera dei poteri della Corte interventi di carattere normativo, in quanto comportano scelte discrezionali che rientrano nella esclusiva competenza del legislatore. Inoltre il rimettente, pur richiamando la sentenza n. 253 del 2003, con la quale questa Corte ha consentito al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza idonea a contemperare le esigenze di cura con quelle di controllo della pericolosità sociale, non espone le ragioni per cui nel caso di specie la misura della casa di cura e di custodia non sarebbe adeguata e non chiarisce i motivi per i quali la libertà vigilata sarebbe in concreto insufficiente. - V. ordinanza n. 88/2001, sentenza n. 228/1999, ordinanze nn. 396 e 333/1994, n. 24/1985.
Restituzione degli atti al giudice ?a quo? affinché, in relazione alla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell?art. 222 del codice penale ?nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure all?infermo di mente ed a far fronte alla sua pericolosità sociale?, valuti nuovamente la rilevanza della questione. - Sentenza citata n. 253/2003.
E? costituzionalmente illegittimo l?art. 222 del codice penale nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell?infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. Così come per il minore, infatti, anche per l?infermo di mente l?automatismo di una misura segregante e ?totale?, come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando appaia in concreto inadatta, infrange l?equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona, nella specie del diritto alla salute di cui all?art. 32 della Costituzione. In un ordinamento ispirato al principio personalista, le misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente incapaci totali si giustificano solo in quanto rispondano contemporaneamente a due diverse, ma collegate e non scindibili, finalità: la cura e la tutela dell?infermo ed il contenimento della sua pericolosità sociale. Un sistema che rispondesse ad una sola di queste finalità (e così a quella di controllo dell?infermo ?pericoloso?), e non all?altra, non potrebbe ritenersi costituzionalmente ammissibile.
Manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità riguardanti la disciplina della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario applicabile nel caso di proscioglimento dell'imputato per infermità psichica, in quanto gli interventi additivi di innovazione normativa richiesti dai giudici rimettenti esorbitano dai poteri della Corte costituzionale, essendo riservati alla esclusiva competenza del legislatore. - Sulla preclusione di interventi additivi, v. il richiamo alle sentenze n. 228/1999 e n. 111/1996, e alle ordinanze n. 333 e n. 396/1994, n. 24/1985.
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 206 e 222, comma 1, cod. pen., e degli artt. 312 e 313 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono, in caso di accertata infermita' di mente dell'imputato che sia anche socialmente pericoloso, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario se il p.m. ne faccia richiesta, in quanto esse muovono da erronei presupposti interpretativi: e cio', sia per quanto attiene all'ambito dei poteri e doveri del giudice in presenza di una richiesta di applicazione provvisoria di misura di sicurezza, relativamente ai quali il giudice non e' vincolato ne' ai risultati delle perizie, ne' alla richiesta del p.m., che e', si', presupposto inderogabile sul piano processuale per abilitare il giudice a disporre l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (art. 312 cod. proc. pen.), ma non obbliga menomamente il giudice stesso ad esimersi dal giudizio che a lui solo spetta, secondo quanto stabilito dall'art. 313 cod. proc. pen.; sia per quanto attiene ai presupposti della specifica disciplina di cui all'art. 73 cod. proc. pen.; relativamente ai quali non sussiste alcuna identita' di presupposti dell'istituto prefigurato nell'art. 73 e di quello dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza quando la misura consiste nell'internamento in un ospedale psichiatrico giudiziario, neppure per quanto riguarda la pericolosita' sociale dell'imputato. - S. nn. 340/1992, 41/1993.