Articolo 719 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 236/1995Depositata il 13/06/1995
Manifesta infondatezza della questione in quanto, come la Corte ha ripetutamente affermato, non sussiste al riguardo violazione del principio di eguaglianza, mentre il richiamo al diritto di difesa e' palesemente non pertinente. - S. nn. 237/1975 e 80/1972 e O. nn. 90/1973 e 194/1972. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice penale-Art. 719
- codice penale-Art. 722
- codice penale-Art. 720
- codice penale-Art. 718
- codice penale-Art. 721
Parametri costituzionali
Pronuncia 103/1992Depositata il 09/03/1992
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 520/1991.
Norme citate
- codice penale-Art. 719
- codice penale-Art. 718
Parametri costituzionali
Pronuncia 520/1991Depositata il 30/12/1991
Le scelte discrezionali del legislatore nella previsione (negli artt. 718 e 719 cod.pen. e, rispettivamente, nell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401) delle sanzioni penali da applicare a condotte criminose anche lontanamente comparabili, quali il giuoco d'azzardo e le pubbliche scommesse, non si rivelano palesemente irragionevoli, poiche' esse si basano su una valutazione diversificata in relazione a fatti di differente offensivita' sociale, valutazione che presuppone, non arbitrariamente, la maggiore potenzialita' criminale delle condotte illecite connesse all'esercizio abusivo di scommesse o di concorsi pronostici, complessivamente sanzionate in misura piu' grave rispetto al giuoco d'azzardo, anche se il giudice rimettente ne ricorda soltanto le ipotesi di minore gravita'. Inoltre la sanzione prevista dal combinato disposto degli artt. 718 e 719 cod.pen. e' racchiusa in limiti edittali tali da consentire al giudice un'ampia possibilita' di graduazione in proporzione alla gravita' del fatto accertato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718 e 719 cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Norme citate
- codice penale-Art. 718
- codice penale-Art. 719
Parametri costituzionali
Pronuncia 97/1983Depositata il 18/04/1983
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., degli artt. 110 t.u.l.p.s., come modificato dall'art. 1 l. 20 maggio 1965 n. 507, nonche' 718, 719 e 721 c.p.: infatti la punizione a titolo di concorso formale di chi tenga un apparecchio semiautomatico da gioco, che sia anche strumento di gioco d'azzardo non determina una sperequazione di pena ed e' percio' da ritenere ragionevole.
Norme citate
- codice penale-Art. 718
- legge-Art. 1
- codice penale-Art. 719
- codice penale-Art. 721
- regio decreto-Art. 110
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.