Articolo 399 - CODICE PENALE
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((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 234/1983Depositata il 15/07/1983
ORD. 234/83. PROCESSO PENALE - SENTENZE ISTRUTTORIE DI PROSCIOGLIMENTO PRONUNCIATE DAL PRETORE - IMPUGNAZIONE - MANCATA PREVISIONE CHE SI PROCEDA AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 372 C.P.P. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 399, c.p.p. sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, prima della decisione del giudice istruttore sull'appello del p.m. avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento del Pretore si proceda, in tutti i casi, agli adempimenti di cui all'art. 372 dello stesso codice in quanto l'ordinanza di rimessione e' priva di motivazione sulla rilevanza.
Norme citate
- codice penale-Art. 399
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.