Articolo 494 - CODICE PENALE
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(Sostituzione di persona)
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a se' o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita' a cui la legge attribuisce effetti giuridici, e' punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.
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⚖️Casi giudiziari famosi collegati a questo articolo
Truffa del finto principe2007
Caso di Dimitri De Asburgo Lorena, che per anni si spacciò per membro della famiglia imperiale truffando persone.
Catfishing di Daniele (Roberto Zaccaria)2021
Un uomo si finse una ragazza online per adescare un giovane, portandolo al suicidio. Il caso ha sollevato il tema del reato di 'catfishing'.
Questi casi sono stati selezionati per la loro rilevanza storica e giuridica rispetto all'articolo.
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