Articolo 9 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 289/1989Depositata il 25/05/1989
La richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia cui sono subordinati la perseguibilita' del delitto comune del cittadino all'estero (art. 9, secondo comma, c.p.) e il rinnovamento del giudizio (art. 11, secondo comma, c.p.), razionalmente e` affidata a tale organo dell'esecutivo - considerate le sue competenze istituzionali - in quanto l'atto di cui trattasi consegue ad una scelta vincolata al perseguimento di fini, legislativamente determinati, di politica criminale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9, secondo comma e 11, secondo comma, del cod. pen.,sollevata in riferimento agli artt. 3, 107, secondo comma e 110 Cost.).
Norme citate
- codice penale-Art. 9, comma 2
- codice penale-Art. 11, comma 2
Parametri costituzionali
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