Articolo 617 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 294/1987Depositata il 28/07/1987
Con la legge n. 689 del 1981, il legislatore - facendo uso dell'ampia discrezionalita` - gia` riconosciutagli in materia e non sindacabile se non in caso di manifesta irrazionalita` - ha ragionevolmente incluso determinati reati (nella specie quelli di cui agli artt. 485 e 640 cod.pen.) nell'area della perseguibilita` a querela - escludendone, invece, altri (quali previsti negli artt. 617 ter cod.pen. e 10 l. n. 1760 del 1928) - in ragione non solo della minore gravita` dei reati (inclusi), ma anche della loro rilevante incidenza sul lavoro giudiziario, nella finalita` di conseguire, anche per questa via, una significativa deflazione dei carichi pendenti. Ne` puo` ritenersi irragionevole il mantenimento della perseguibilita` d'ufficio per un reato posto a salvaguardia dell'ordine economico - quale la frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod.pen.) - contrario alle regole di probita` e buona fede, pericoloso sia nei confronti della massa dei consumatori sia degli stessi produttori e commercianti, nei cui confronti esso concretizza una forma di concorrenza sleale. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 617 ter cod.pen., 10 l. 5 luglio 1928, n. 1760 e 388, terzo comma, cod. pen. - nel testo sostituito con l'art. 87 l. 24 novembre 1981, n. 689 - e 98 l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost.). - S. n. 7/1987.
Norme citate
- legge-Art. 10
- legge-Art. 98
- legge-Art. 87
- codice penale-Art. 388, comma 3
- codice penale-Art. 617 TER
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.