Articolo 272 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 142/1973Depositata il 18/07/1973
Le pene previste per i delitti, in largo senso politici, di istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266 cod. pen.), di associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.), di propaganda ed apologia sovversive (art. 272 cod. pen.), di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 in relazione all'art. 302 cod. pen. ) e di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 cod. pen.) - riferendosi a figure di reato che tendono alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata ed all'ordinato funzionamento del sistema costituzionale, quali sono certamente l'esclusione di qualsiasi forma di violenza e di anacronistica cospirazione nella lotta politica, il rispetto delle leggi e la lealta' nei confronti delle istituzioni democratiche, la saldezza anche morale delle forze armate - poste a raffronto con le pene previste per altri reati comuni, ma analoghi ai primi, quali l'istigazione a delinquere e l'associazione per delinquere in genere, non danno luogo ad ipotesi di manifesta irragionevolezza da parte del legislatore nella valutazione sulla congruenza della disciplina riservata alle rispettive fattispecie. Non e', pertanto, fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 266, 270, 272, 305 e 415 del codice penale.
Norme citate
- codice penale-Art. 415
- codice penale-Art. 305
- codice penale-Art. 270
- codice penale-Art. 272
- codice penale-Art. 266
Parametri costituzionali
Pronuncia 87/1966Depositata il 06/07/1966
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 272 del codice penale in riferimento all'art. 21 della Costituzione. E cio' perche' tale norma punisce la propaganda in quanto diretta al ricorso alla violenza come mezzo per conseguire un mutamento dell'ordine vigente, ed il diritto di liberta' della manifestazione del pensiero non puo' ritenersi leso da una limitazione posta a tutela del metodo democratico, proclamato dagli artt. 1 e 49 della Costituzione, come il solo che possa determinare la politica sociale e nazionale. Vietando la propaganda come mezzo tendente alla instaurazione violenta di un diverso ordinamento, la norma tutela altresi' l'ordine economico, rispetto al diritto al lavoro, alla organizzazione sindacale, alla iniziativa economica privata, alla proprieta', etc., etc. E tutela anche il mantenimento dell'ordine pubblico considerato come ordine legale costituito.
Norme citate
- codice penale-Art. 272
Parametri costituzionali
Pronuncia 87/1966Depositata il 06/07/1966
Il secondo comma dell'art. 272 del codice penale, che punisce chiunque fa propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale e' viziato di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 21 della Costituzione. E cio' perche' tale sentimento, da non confondere con il nazionalismo politico, pur contribuendo al senso di unita' etnica e sociale dello Stato, sorge e si sviluppa, tuttavia, soltanto nell'intimo della coscienza di ciascuno e, quindi, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealita'. E la relativa propaganda, non essendo indirizzata a suscitare reazioni violente o a vilipendere la Nazione o a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la patria o a menomare altri beni costituzionalmente garantiti, non ha finalita' illecite; onde qualsiasi limitazione ad essa contrasta con la liberta' garantita dall'art. 21 della Costituzione.
Norme citate
- codice penale-Art. 272, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.