Articolo 196 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 40/1966Depositata il 14/05/1966
E' totalmente priva di fondamento l'affermazione secondo cui l'obbligo del pagamento della somma imposto dall'art. 196 del codice penale al civilmente obbligato per l'ammenda sarebbe una vera e propria pena, conseguente a una responsabilita' penale per fatto altrui. La natura civilistica dell'obbligo di cui all'art. 196 del cod. penale di desume dalla sua previsione nell'ambito delle sanzioni civili (titolo VII del libro I); dalla sua qualificazione in rubrica come "obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente"; dal carattere sussidiario di questa misura, che e' dovuta solo nel caso in cui il condannato risulti insolvibile; dall'ulteriore circostanza che la somma e' dovuta quando la persona rivestita dall'autorita', direzione o vigilanza non debba essa stessa rispondere penalmente; dalla inapplicabilita' della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva in caso di insolvibilita' del civilmente responsabile per l'ammenda; dall'applicabilita', infine, della misura di cui trattasi anche alle persone giuridiche.
Norme citate
- codice penale-Art. 196
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.