Articolo 527 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 191/1970Depositata il 16/12/1970
Gli articoli 527, 528 e 529 c.p., che puniscono gli atti, le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, qualificandoli come quelli che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore, non contrastano con il principio di legalita', garantito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Detto principio viene rispettato dal legislatore non solo con la tassativa descrizione delle fattispecie penali, ma, quando appare necessario, come nel caso di tutela di beni immateriali, altresi' con il ricorso a nozioni proprie dell'intelligenza comune, che egualmente consentono di individuare con certezza il precetto e di giudicare se una determinata condotta lo abbia o meno violato.
Norme citate
- codice penale-Art. 528
- codice penale-Art. 529
- codice penale-Art. 527
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.