Pronuncia 191/1970

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ' - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 527, 528 e 529 del codice penale, promossi: 1 ) con quattro ordinanze emesse il 27 gennaio 1969 dal tribunale di Monza in altrettanti procedimenti penali a carico di Battistini Attilio, iscritte ai nn. 136,137,138 e 139 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969; 2) con ordinanza emessa il 5 marzo 1969 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Martorelli Norma e Fabrizi Osvaldo, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice relatore Paolo Rossi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 527, 528 e 529 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Paolo Rossi

Data deposito: Wed Dec 16 1970 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 191/70. REATI E PENE - PRINCIPIO DI LEGALITA' - INTERPRETAZIONE - NECESSITA' IN OGNI CASO DI UNA TASSATIVA DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE PENALI - ESCLUSIONE - CONSENTE IL RICORSO A NOZIONI PROPRIE DELL'INTELLIGENZA COMUNE - COD. PEN., ARTT. 527, 528 E 529 - ATTI, PUBBLICAZIONI E SPETTACOLI OSCENI CHE, SECONDO IL SENTIMENTO COMUNE OFFENDONO IL PUDORE - NON VIOLANO L'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Gli articoli 527, 528 e 529 c.p., che puniscono gli atti, le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, qualificandoli come quelli che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore, non contrastano con il principio di legalita', garantito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Detto principio viene rispettato dal legislatore non solo con la tassativa descrizione delle fattispecie penali, ma, quando appare necessario, come nel caso di tutela di beni immateriali, altresi' con il ricorso a nozioni proprie dell'intelligenza comune, che egualmente consentono di individuare con certezza il precetto e di giudicare se una determinata condotta lo abbia o meno violato.

Parametri costituzionali