Articolo 529 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 589/1989Depositata il 29/12/1989
La questione di costituzionalita' dell'art. 528 cod. pen. - nonche' del successivo art. 529, del quale peraltro non e' contestato il contenuto - e' manifestamente infondata, in quanto la norma, reprimendo le violazioni al divieto di pubblicazioni e spettacoli osceni, e' perfettamente adeguata al dettato dell'art. 21, ultimo comma, Cost., onde sarebbe contrario alla Costituzione dichiararlo illegittimo; ne' la limitazione ad edicolanti e librai della causa di non punibilita' prevista dalla legge n. 355 del 1975 comporta violazione dell'art. 3 Cost. - v. S. n. 1063/1988.
Norme citate
- codice penale-Art. 528
- codice penale-Art. 529
Parametri costituzionali
Pronuncia 191/1970Depositata il 16/12/1970
Gli articoli 527, 528 e 529 c.p., che puniscono gli atti, le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, qualificandoli come quelli che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore, non contrastano con il principio di legalita', garantito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Detto principio viene rispettato dal legislatore non solo con la tassativa descrizione delle fattispecie penali, ma, quando appare necessario, come nel caso di tutela di beni immateriali, altresi' con il ricorso a nozioni proprie dell'intelligenza comune, che egualmente consentono di individuare con certezza il precetto e di giudicare se una determinata condotta lo abbia o meno violato.
Norme citate
- codice penale-Art. 528
- codice penale-Art. 529
- codice penale-Art. 527
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.