Indice1233-bis456789101112131415161718192020-bis21222324252627282930313232-bis32-ter32-quater32-quinquies333435353637383940414243444546474849505152535455565757-bis5858-bis59606161-bis6262-bis6364656667686969-bis707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131131-bis132133133-bis133-ter134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161161-bis162162-bis162-ter163164165166167168168-bis168-ter168-quater169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211211-bis212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240240-bis241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270270-bis270-bis270-ter270-quater270-quater270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-sexies270-septies271272273274275276277278279280280-bis280-ter281282283284285286287288289289-bis289-ter290290-bis291292292-bis293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314314-bis315316316-bis316-ter317317-bis318319319-bis319-ter319-quater320321322322-bis322-ter322-ter322-quater323323-bis323-ter324325326327328329330331332333334335335-bis336337337-bis338339339-bis340341341-bis342343343-bis344345346346-bis347348349350351352353353-bis354355356357358359360361362363364365366367368369370371371-bis371-ter372373374374-bis375376377377-bis378379379-bis380381382383383-bis384384-bis384-ter385386387387-bis388388-bis388-ter389390391391-bis391-ter392393393-bis394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414414-bis415415-bis416416-bis416-bis416-ter417418419420421421-bis422423423-bis423-ter423-quater424425426427428429430431432433433-bis434434-bis435436437438439440441442443444445446447448449450451452452-bis452-ter452-quater452-quinquies452-sexies452-septies452-octies452-novies452-decies452-undecies452-duodecies452-terdecies452-quaterdecies453454455456457458459460461462463464465466466-bis467468469470471472473474474-bis474-ter474-quater475476477478479480481482483484485486487488489490491491-bis492493493-bis493-ter493-quater494495495-bis495-ter496497497-bis497-ter498499500501501-bis502503504505506507508509510511512512-bis513513-bis514515516517517-bis517-ter517-quater517-quinquies518518-bis518-ter518-quater518-quinquies518-sexies518-septies518-octies518-novies518-decies518-undecies518-duodecies518-terdecies518-quaterdecies518-quinquiesdecies518-sexiesdecies518-septiesdecies518-duodevicies518-undevicies519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544544-bis544-ter544-quater544-quinquies544-sexies545546547548549550551552553554555556557558558-bis559560561562563564565566567568569570570-bis570-ter571572573574574-bis574-ter575576577578579580581582583583-bis583-ter583-quater583-quinquies584585586586-bis587588589589-bis589-ter590590-bis590-ter590-quater590-quinquies590-sexies591592593593-bis593-ter594595596596-bis597598599600600-bis600-ter600-quater600-quater600-quinquies600-sexies600-septies600-septies600-septies600-octies601601-bis602602-bis602-ter602-quater603603-bis603-bis603-bis603-ter604604-bis604-ter605606607608609609-bis609-ter609-quater609-quinquies609-sexies609-septies609-octies609-nonies609-decies609-undecies609-duodecies610611612612-bis612-ter613613-bis613-ter614615615-bis615-ter615-quater615-quinquies616617617-bis617-ter617-quater617-quinquies617-sexies617-septies618619620621622623623-bis623-ter623-quater624624-bis625625-bis626627628629630631632633633-bis634634-bis635635-bis635-ter635-quater635-quater635-quinquies636637638639639-bis639-ter640640-bis640-ter640-quater640-quinquies641642643644644-bis644-ter645646647648648-bis648-ter648-ter648-quater649649-bis650651652653654655656657658659660661662663663-bis664665666667668669669-bis670671672673674675676677678678-bis679679-bis680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707707-bis708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727727-bis728729730731732733733-bis734734-bis

Articolo 635 - CODICE PENALE

. Danneggiamento. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. ((Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena e' della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro.)). Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto e' commesso da piu' persone riunite, la pena e' aumentata. Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Nei casi previsti dal primo comma , nonche' dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'. (355)
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 9 massime

Pronuncia 99/1983Depositata il 18/04/1983

ORD. 99/83. REATO IN GENERE - DANNEGGIAMENTO - SANZIONI - TRATTAMENTO PUNITIVO A CARICO DEL COMPROPRIETARIO PER IL DANNEGGIAMENTO DELLA COSA COMUNE UGUALE A QUELLO RISERVATO A CHI DANNEGGIA LA COSA ESCLUSIVAMENTE ALTRUI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 635 cod. pen., nella parte in cui prevede un trattamento punitivo a carico del comproprietario per il danneggiamento della cosa comune uguale a quello riservato a chi danneggia la cosa esclusivamente altrui, essendo entrata in vigore successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, che ha innovato in modo assai incisivo il sistema sanzionatorio, prevedendo vari tipi di pene alternative e consentendo al giudice di adeguare l'intervento alla effettiva gravita' del caso, per cui si rende necessario il riesame della rilevanza di detta questione alla stregua della sopravvenuta normativa.

Norme citate

  • codice penale-Art. 635

Parametri costituzionali

Pronuncia 104/1976Depositata il 06/05/1976

SENT. 104/76. REATI E PENE - DANNEGGIAMENTO DEI BENI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE - LEGGE 20 MARZO 1968, N. 304, ARTICOLO UNICO, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 64 E 65 DEL R.D. 31 OTTOBRE 1873, N. 1687 - SANZIONE DIVERSA RISPETTO A QUELLA PREVISTA DAL COD. PENALE (ART. 635) - DIVERSA NATURA DELLE DUE FATTISPECIE - DISPARITA' NON IRRAZIONALE DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. unico della legge 20 marzo 1968, n. 304, che punisce come reato contravvenzionale il danneggiamento di beni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non viola l'art. 3 Cost., per irragionevolezza rispetto alla disciplina del delitto di danneggiamento previsto dall'art. 635 cod. pen.. La previsione delle due fattispecie, di natura contravvenzionale l'una e di natura delittuosa l'altra, e la differente incidenza dell'elemento psicologico, rientrano, infatti, nella valutazione discrezionale del legislatore.

Norme citate

  • regio decreto-Art. 64
  • codice penale-Art. 635
  • legge-Art. ART. UNICO
  • regio decreto-Art. 65

Parametri costituzionali

Pronuncia 36/1971Depositata il 01/03/1971

ORD. 36/71. SCIOPERO E SERRATA - COD. PEN., ART. 635, SECONDO COMMA, N. 2 - REATI DI DANNEGGIAMENTO COMMESSI DA LAVORATORI O DA DATORI DI LAVORO IN OCCASIONE DI SCIOPERI O SERRATE - ASSUNZIONE COME AGGRAVANTE E PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 40 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate stante l'avvenuta cessazione dell'efficacia delle norme impugnate (fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 635, secondo comma, n. 2, cod. penale, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 119 del 18 giugno 1970, nella parte in cui prevede come circostanza aggravante, e come causa di procedibilita' di ufficio, del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata). Cfr.: 24/56 C.

Norme citate

  • codice penale-Art. 635, comma 2

Pronuncia 164/1970Depositata il 18/11/1970

ORD. 164/70. SCIOPERO E SERRATA - COD. PEN., ART. 635, SECONDO COMMA, N. 2 - REATI DI DANNEGGIAMENTO COMMESSI DA LAVORATORI O DA DATORI DI LAVORO IN OCCASIONE DI SCIOPERI O SERRATE - ASSUNZIONE COME AGGRAVANTE E PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 40 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate stante l'avvenuta cessazione dell'efficacia della norma impugnata (fattispecie relativa all'art. 635, secondo comma, n. 2, del codice penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 119 del 1970 nella parte in cui prevedeva come circostanza aggravante, e come causa di procedibilita' d'ufficio, del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero e da datori di lavoro in occasione di una serrata).

Norme citate

  • codice penale-Art. 635, comma 2

Pronuncia 119/1970Depositata il 06/07/1970

SENT. 119/70 A. SCIOPERO E SERRATA - COD. PEN., ART. 635, SECONDO COMMA, N. 2 - REATI DI DANNEGGIAMENTO COMMESSI DA LAVORATORI O DA DATORI DI LAVORO IN OCCASIONE DI SCIOPERI O SERRATE - ASSUNZIONE COME AGGRAVANTE E PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - INCOMPATIBILITA' CON L'ART. 40 DELLA COSTITUZIONE.

Lo speciale trattamento punitivo stabilito dall'art. 635, cpv., n. 2, codice penale, per il reato di danneggiamento commesso da lavoratori in occasione di scioperi o da datori di lavoro in occasione di serrate, strettamente legato com'e' al carattere delittuoso conferito a tali mezzi di autotutela dal codice del 1930 ove costituiva uno strumento repressivo legato all'ordinamento corporativo, e' incompatibile col riconoscimento della loro liceita' compiuto dall'art. 40 della Costituzione.

Norme citate

  • codice penale-Art. 635, comma 2

Parametri costituzionali

Pronuncia 119/1970Depositata il 06/07/1970

SENT. 119/70 B. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COD. PEN., ART. 635, SECONDO COMMA, N. 2 - REATO DI DANNEGGIAMENTO COMMESSO DA LAVORATORI IN OCCASIONE DI SCIOPERO - PUNIZIONE PIU' SEVERA DI QUELLA PREVISTA PER ANALOGHI FATTI SE COMPIUTI DA TERZI - INGIUSTIFICATA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Una volta riconosciuta la piena liceita' dell'astensione dal lavoro tendente a realizzare uno sciopero, la previsione dell'ipotesi che il fatto sia stato commesso da lavoratori in occasione di essa come circostanza aggravante speciale del reato di danneggiamento, realizzando una punizione di costoro piu' grave di quella da applicare ad un terzo che nella stessa situazione si rende autore di un analogo fatto, determina una differenza di trattamento priva di ogni giustificazione, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Norme citate

  • codice penale-Art. 635, comma 2

Parametri costituzionali

Pronuncia 119/1970Depositata il 06/07/1970

SENT. 119/70 C. SCIOPERO - LICEITA' - ASSUNZIONE A CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DI UN REATO - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - LIMITI. (COSTITUZIONE, ART. 40; COD. PEN., ART. 635, SECONDO COMMA, N. 2).

L'assunzione di un comportamento lecito, come lo sciopero, a circostanza aggravante del reato di danneggiamento o a ragione della sua perseguibilita' d'ufficio puo' rientrare nella discrezionalita' del legislatore solo a condizione che venga disposto un trattamento di parita' per tutti i casi che possano comportare situazioni di pericolo e per tutti i compartecipi. Se altrimenti si facesse verrebbe a svuotarsi di valore la solenne proclamazione dell'art. 40 della Costituzione.

Norme citate

  • codice penale-Art. 635, comma 2

Parametri costituzionali

Pronuncia 119/1970Depositata il 06/07/1970

SENT. 119/70 D. SCIOPERO E SERRATA - COD. PEN., ART. 635, SECONDO COMMA, N. 2 - REATI DI DANNEGGIAMENTO COMMESSI DA LAVORATORI O DA DATORI DI LAVORO IN OCCASIONE DI SCIOPERI O SERRATE - ASSUNZIONE COME AGGRAVANTE E PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 40 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 40 della Costituzione, l'art. 635, secondo comma, n. 2, codice penale, nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilita' d'ufficio del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata.

Norme citate

  • codice penale-Art. 635, comma 2

Pronuncia 110/1957Depositata il 08/07/1957

SENT. 110/57. SCIOPERO E SERRATA - DANNEGGIAMENTO IN OCCASIONE DI SCIOPERO - ART. 635, COMMA SECONDO N. 2, COD. PEN. - PERSEGUIBILITA' DI UFFICIO E AGGRAVAMENTO DELLA PENA - ESIGENZA DI TUTELARE L'ORDINE E LA SICUREZZA DELLA CONVIVENZA - CONTRASTO CON L'ART. 40 COST. - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Lo sciopero - quale ne sia la forma - non puo' non avere riflessi sul normale svolgimento della vita sociale, provocando uno stato di suggestione e di eccitazione, che in determinate circostanze puo' essere idoneo a inasprire contrasti ed a favorire danneggiamenti della proprieta' altrui: situazioni che possono arrecare pregiudizio alla ordinata convivenza civile e alla privata e pubblica tranquillita' e sicurezza. In tali congiunture la personale tutela delle proprie cose da parte dei cittadini puo' essere meno vigile, e meno pronta ed efficiente quella che debbono apprestare gli organi competenti. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 40 Cost. - dell'art. 635, comma secondo n. 2, cod. pen. - nella parte in cui prevede un'aggravante del reato di danneggiamento se il fatto sia commesso da lavoratori in occasione di sciopero, prescrivendo procedimento di ufficio - giustificandosi la disposizione non gia' in rapporto ad una presupposta figura delittuosa dello sciopero ma con l'esigenza di tutelare, oltre il diritto della persona offesa dal danneggiamento, l'ordine e la sicurezza della convivenza.

Norme citate

  • codice penale-Art. 635, comma 2

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.