Articolo 635 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 99/1983Depositata il 18/04/1983
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 635 cod. pen., nella parte in cui prevede un trattamento punitivo a carico del comproprietario per il danneggiamento della cosa comune uguale a quello riservato a chi danneggia la cosa esclusivamente altrui, essendo entrata in vigore successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, che ha innovato in modo assai incisivo il sistema sanzionatorio, prevedendo vari tipi di pene alternative e consentendo al giudice di adeguare l'intervento alla effettiva gravita' del caso, per cui si rende necessario il riesame della rilevanza di detta questione alla stregua della sopravvenuta normativa.
Norme citate
- codice penale-Art. 635
Parametri costituzionali
Pronuncia 104/1976Depositata il 06/05/1976
L'art. unico della legge 20 marzo 1968, n. 304, che punisce come reato contravvenzionale il danneggiamento di beni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non viola l'art. 3 Cost., per irragionevolezza rispetto alla disciplina del delitto di danneggiamento previsto dall'art. 635 cod. pen.. La previsione delle due fattispecie, di natura contravvenzionale l'una e di natura delittuosa l'altra, e la differente incidenza dell'elemento psicologico, rientrano, infatti, nella valutazione discrezionale del legislatore.
Norme citate
- regio decreto-Art. 64
- codice penale-Art. 635
- legge-Art. ART. UNICO
- regio decreto-Art. 65
Parametri costituzionali
Pronuncia 36/1971Depositata il 01/03/1971
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate stante l'avvenuta cessazione dell'efficacia delle norme impugnate (fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 635, secondo comma, n. 2, cod. penale, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 119 del 18 giugno 1970, nella parte in cui prevede come circostanza aggravante, e come causa di procedibilita' di ufficio, del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata). Cfr.: 24/56 C.
Norme citate
- codice penale-Art. 635, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 164/1970Depositata il 18/11/1970
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate stante l'avvenuta cessazione dell'efficacia della norma impugnata (fattispecie relativa all'art. 635, secondo comma, n. 2, del codice penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 119 del 1970 nella parte in cui prevedeva come circostanza aggravante, e come causa di procedibilita' d'ufficio, del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero e da datori di lavoro in occasione di una serrata).
Norme citate
- codice penale-Art. 635, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 119/1970Depositata il 06/07/1970
Lo speciale trattamento punitivo stabilito dall'art. 635, cpv., n. 2, codice penale, per il reato di danneggiamento commesso da lavoratori in occasione di scioperi o da datori di lavoro in occasione di serrate, strettamente legato com'e' al carattere delittuoso conferito a tali mezzi di autotutela dal codice del 1930 ove costituiva uno strumento repressivo legato all'ordinamento corporativo, e' incompatibile col riconoscimento della loro liceita' compiuto dall'art. 40 della Costituzione.
Norme citate
- codice penale-Art. 635, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 119/1970Depositata il 06/07/1970
Una volta riconosciuta la piena liceita' dell'astensione dal lavoro tendente a realizzare uno sciopero, la previsione dell'ipotesi che il fatto sia stato commesso da lavoratori in occasione di essa come circostanza aggravante speciale del reato di danneggiamento, realizzando una punizione di costoro piu' grave di quella da applicare ad un terzo che nella stessa situazione si rende autore di un analogo fatto, determina una differenza di trattamento priva di ogni giustificazione, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Norme citate
- codice penale-Art. 635, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 119/1970Depositata il 06/07/1970
L'assunzione di un comportamento lecito, come lo sciopero, a circostanza aggravante del reato di danneggiamento o a ragione della sua perseguibilita' d'ufficio puo' rientrare nella discrezionalita' del legislatore solo a condizione che venga disposto un trattamento di parita' per tutti i casi che possano comportare situazioni di pericolo e per tutti i compartecipi. Se altrimenti si facesse verrebbe a svuotarsi di valore la solenne proclamazione dell'art. 40 della Costituzione.
Norme citate
- codice penale-Art. 635, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 119/1970Depositata il 06/07/1970
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 40 della Costituzione, l'art. 635, secondo comma, n. 2, codice penale, nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilita' d'ufficio del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata.
Norme citate
- codice penale-Art. 635, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 110/1957Depositata il 08/07/1957
Lo sciopero - quale ne sia la forma - non puo' non avere riflessi sul normale svolgimento della vita sociale, provocando uno stato di suggestione e di eccitazione, che in determinate circostanze puo' essere idoneo a inasprire contrasti ed a favorire danneggiamenti della proprieta' altrui: situazioni che possono arrecare pregiudizio alla ordinata convivenza civile e alla privata e pubblica tranquillita' e sicurezza. In tali congiunture la personale tutela delle proprie cose da parte dei cittadini puo' essere meno vigile, e meno pronta ed efficiente quella che debbono apprestare gli organi competenti. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 40 Cost. - dell'art. 635, comma secondo n. 2, cod. pen. - nella parte in cui prevede un'aggravante del reato di danneggiamento se il fatto sia commesso da lavoratori in occasione di sciopero, prescrivendo procedimento di ufficio - giustificandosi la disposizione non gia' in rapporto ad una presupposta figura delittuosa dello sciopero ma con l'esigenza di tutelare, oltre il diritto della persona offesa dal danneggiamento, l'ordine e la sicurezza della convivenza.
Norme citate
- codice penale-Art. 635, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.