Articolo 722 - CODICE PENALE
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(Pena accessoria e misura di sicurezza)
La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. E' sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 236/1995Depositata il 13/06/1995
SENT. 236/95 B. REATO IN GENERE - GIOCO D'AZZARDO - PREVISIONE COME CONTRAVVENZIONE NEL CODICE PENALE - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE NORME CHE PERMETTONO IL GIOCO D'AZZARDO ALL'INTERNO DELLE CASE DA GIOCO AUTORIZZATE - ASSERITA INCIDENZA, ALTRESI', SUL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione in quanto, come la Corte ha ripetutamente affermato, non sussiste al riguardo violazione del principio di eguaglianza, mentre il richiamo al diritto di difesa e' palesemente non pertinente. - S. nn. 237/1975 e 80/1972 e O. nn. 90/1973 e 194/1972. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice penale-Art. 719
- codice penale-Art. 722
- codice penale-Art. 720
- codice penale-Art. 718
- codice penale-Art. 721
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.