Articolo 205 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 83/2007Depositata il 16/03/2007
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 205, secondo comma, numero 2), e 222, primo comma, cod. pen., censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui impongono al giudice di disporre, nei confronti dell'imputato socialmente pericoloso prosciolto per totale infermità di mente, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, anche nel caso in cui la pericolosità potrebbe esser fronteggiata mediante il ricovero in adeguata struttura terapeutica. Infatti, il rimettente chiede, in sostanza, la creazione di una nuova misura di sicurezza, ma, come già più volte affermato, esulano dalla sfera dei poteri della Corte interventi di carattere normativo, che comportano scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore. - Sulla manifesta inammissibilità di analoga questione v., citata, ordinanza n. 254/2005. - Sulla preclusione di interventi di carattere normativo, di competenza esclusiva del legislatore v., citate, sentenza n. 228/1999 e ordinanze n. 88/2001, n. 396 e n. 333/1994, n. 24/1985. - V., altresì, citata dal rimettente, sentenza n. 253/2003.
Norme citate
- codice penale-Art. 205, comma 2
- codice penale-Art. 222, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 254/2005Depositata il 01/07/2005
E? manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 205, secondo comma, numero 2, e 222, primo comma, del codice penale, nella parte in cui impongono al giudice di disporre, ove persista la pericolosità sociale, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei confronti dell'imputato prosciolto per infermità psichica, «anche nei casi in cui tale pericolosità risulti fronteggiabile con l'inserimento dell'imputato in una comunità terapeutica psichiatrica di tipo B), prevista dall'attuale ordinamento socio-sanitario ed in concreto funzionante», in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. In primo luogo, infatti, va ribadito che esulano dalla sfera dei poteri della Corte interventi di carattere normativo, in quanto comportano scelte discrezionali che rientrano nella esclusiva competenza del legislatore. Inoltre il rimettente, pur richiamando la sentenza n. 253 del 2003, con la quale questa Corte ha consentito al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza idonea a contemperare le esigenze di cura con quelle di controllo della pericolosità sociale, non espone le ragioni per cui nel caso di specie la misura della casa di cura e di custodia non sarebbe adeguata e non chiarisce i motivi per i quali la libertà vigilata sarebbe in concreto insufficiente. - V. ordinanza n. 88/2001, sentenza n. 228/1999, ordinanze nn. 396 e 333/1994, n. 24/1985.
Norme citate
- codice penale-Art. 205, comma 2
- codice penale-Art. 222, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 319/1993Depositata il 15/07/1993
La previsione, nell'art. 205 cod.pen., dell'applicabilita' delle misure di sicurezza personali (nella specie: liberta' vigilata) solo a seguito di sentenza (di condanna o di proscioglimento) e non anche del decreto di archiviazione, va ritenuta immune dalle censure, di irrazionallita' e di contrasto con l'esigenza di una efficiente amministrazione della giustizia, mosse al riguardo dal giudice 'a quo'. Il decreto di archiviazione, invero, ha natura procedimentale e si sostanzia in un mero riscontro di superfluita' del processo, e pertanto e' da escludere che ad esso possa accedere un provvedimento che - come quello di applicazione di misura di sicurezza personale - presuppone accertamenti (che il fatto contestato sussista, sia stato commesso dal soggetto e costituisca quasi-reato ed inoltre che la persona cui il quasi-reato e' addebitato sia socialmente pericolosa) effettuabili solo in esito ad un vero e proprio giudizio di merito. Ne' vale quindi, in contrario, - stante la incomparabilita' tra misure di sicurezza personali e patrimoniali - far richiamo alla disposizione dell'art. 240 cpv. cod.pen., che indipendentemente dalla pronuncia di sentenza di condanna consente la confisca delle cose la cui fabbricazione, uso, porto e detenzione costituisce reato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 205 cod.pen., 'in parte qua'). - Su natura, disciplina, requisiti e finalita' del decreto di archiviazione v. S. n. 88/1991.
Norme citate
- codice penale-Art. 240, comma 2
- codice penale-Art. 205
Parametri costituzionali
Pronuncia 195/1988Depositata il 18/02/1988
A seguito dell'entrata in vigore della l. 10 ottobre 1986, n. 663 - il cui art. 31 ha apportato modifiche in materia di misure di sicurezza - spetta al giudice a quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, verificare alla stregua di detta legge la rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 204, 205, 207 e 222 cod. pen., denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 32 Cost. - in quanto "non consentono di applicare le misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto della pericolosita` del soggetto".
Norme citate
- codice penale-Art. 207
- codice penale-Art. 222
- codice penale-Art. 205
- codice penale-Art. 204
Pronuncia 139/1982Depositata il 27/07/1982
La disposizione dell'art. 222 c.p., prescinde dalla "attualizzazione" del giudizio di infermita` mentale, guardando esclusivamente al momento del fatto. La struttura "presuntiva" della fattispecie si rivela contenere una presunzione duplice: innanzitutto quella che ricollega infermita` e pericolosita`, e che e` quella che la Corte, in precedenti pronuncie, ha gia` ritenuto non in contrasto con i criteri di comune esperienza. Ma l'applicazione della misura a distanza di tempo dal fatto (obbligatoria ed automatica fino a che non siano trascorsi 5 o 10 anni) poggia su una presunzione ulteriore, concernente il perdurare (non della sola pericolosita` ma) della stessa infermita` psichica, senza mutamenti significativi dal momento del delitto al momento del giudizio. Una simile presunzione assoluta di durata dell'infermita` psichica, lungi dall'esprimere esigenze di tutela discrezionalmente apprezzate dal legislatore, finisce per allontanare la disciplina normativa dalle sue basi razionali. Dietro la presunzione non vi sono ne` dati d'esperienza suscettibili di generalizzazione, ne` esigenze di semplificazione probatoria. Indurre, a distanza di tempo imprecisata lo stato di salute mentale attuale da quello del tempo del commesso delitto, e` questione di fatto che puo` e deve essere verificata caso per caso; totalmente privo di base scientifica sarebbe comunque ipotizzare uno stato di salute (anzi di malattia) che si mantenga costante, come regola generale valida per qualsiasi caso per infermita` totale di mente. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 222, co. primo, 204, cpv. e 205, cpv. n. 2, c.p. nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermita` psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione e della esecuzione della persistente pericolosita` sociale derivante dalla infermita` medesima al tempo dell'applicazione della misura.
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.