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Pronuncia 195/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 204, 205, 207 e 222 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1986 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Ariano Irpino, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Ariano Irpino, con ordinanza emessa il 9 gennaio 1986, ha denunciato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 32 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 204, 205, 207 e 222 del codice penale, in quanto non consentono di applicare le misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto della pericolosità del soggetto; Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 31 dispone: a) " L'articolo 204 del codice penale è abrogato" (primo comma); e b) "Tutte le misure di sicurezza personale sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa" (secondo comma); che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore presso il Tribunale di Ariano Irpino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Giovanni Conso

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: SAJA

Massime

ORD. 195/88. MISURE DI SICUREZZA - APPLICAZIONE - CRITERI - PERICOLOSITA' DEL SOGGETTO - VALUTAZIONE - MANCATA PREVISIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - COD. PEN., ARTT. 204, 205, 207, 222. - COST., ARTT. 2, 3, 13, 24, 32.

A seguito dell'entrata in vigore della l. 10 ottobre 1986, n. 663 - il cui art. 31 ha apportato modifiche in materia di misure di sicurezza - spetta al giudice a quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, verificare alla stregua di detta legge la rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 204, 205, 207 e 222 cod. pen., denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 32 Cost. - in quanto "non consentono di applicare le misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto della pericolosita` del soggetto".