Articolo 497-bis - CODICE PENALE
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Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio ((e' punito con la reclusione da due a cinque anni)).
La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.
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