Articolo 544 - CODICE PENALE
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((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442))
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 266/1982Depositata il 31/12/1982
ORD. 266/82. REATO IN GENERE - VIOLENZA CARNALE - CAUSA SPECIALE DI ESTINZIONE DEL REATO - MATRIMONIO RIPARATORE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 544 c.p., prevedente l'istituto del c.d. matrimonio riparatore quale causa estintiva del reato di violenza carnale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto priva di rilevanza posto che la situazione oggettiva contemplata dalla norma denunciata (celebrazione del matrimonio) non si e', nella specie, verificata.
Norme citate
- codice penale-Art. 544
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.