Articolo 219 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 219 cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui non consente al giudice, nei casi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in casa di cura e di custodia, una diversa misura di sicurezza, idonea ad assicurare adeguate cure all'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. Per effetto delle sentenze costituzionali n. 253/2003 e n. 367/2004, è presente nella disciplina delle misure di sicurezza il principio secondo cui si deve escludere l'automatismo che impone al giudice di disporre comunque quella detentiva, anche quando una misura meno drastica si riveli capace di soddisfare le esigenze sia di cura della persona interessata che di controllo della sua pericolosità sociale. Il rimettente ha trascurato la possibilità di pervenire, nel quadro definito dalle decisioni di cui sopra, ad una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata. -V. i precedenti citati, sentenze n. 253/2003 e n. 367/2004. -Sulla inammissibilità per omessa motivazione sulla possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 341, n. 268, n. 226, n. 205, n. 193/2008.
L?art. 219 del codice penale ? censurato nella parte in cui, nel prevedere che il condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per vizio parziale di mente sia ricoverato in una casa di cura e di custodia (primo comma), con possibilità di sostituire a detta misura, a certe condizioni, quella della libertà vigilata (terzo comma), non contempla le stesse possibilità nei confronti del soggetto prosciolto per totale incapacità di intendere e di volere a causa di infermità psichica, la cui pericolosità sociale non sia tale da richiedere la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ? costituisce, nello schema della questione proposta dal remittente, piuttosto un 'tertium comparationis' che non una norma sulla quale si richiede un intervento additivo. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all?art. 3 della Costituzione.
Manifesta infondatezza, avendo la Corte gia' dichiarato manifestamente inammissibile analoga questione - ancorche' vertente sulla misura di sicurezza detentiva dell'ospedale psichiatrico giudiziario, anziche', come nella specie, su quella del ricovero in casa di cura e custodia - in quanto gli interventi di innovazione normativa conseguenti all'accoglimento comporterebbero l'esercizio di scelte discrezionali rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore. - O. nn. 24/1985, n. 333/1994 e S. n. 139/1982. red.: F.S. rev.: S.P.
Anche quando la seminfermita' psichica da cui e' stato riconosciuto affetto sia curabile, secondo gli accertamenti peritali, solo con terapie specifiche idonee, il condannato per delitto va sottoposto, una volta espiata la pena detentiva e per un periodo minimo di sei mesi, alla misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia. Ma poiche' e' in facolta' del giudice, se la natura dell'infermita' lo richiede, disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata la pena, e di revocare la misura di sicurezza, anche prima della scadenza del periodo minimo, quando la persona ad essa sottoposta abbia cessato di essere pericolosa, e' inesatto affermare che tale normativa non consenta la sottoposizione del seminfermo al trattamento idoneo alla terapia del male diagnosticato, e che dia luogo ad una ingiustificata identica disciplina di situazioni spesso grandemente diverse, e a contrasto con il fine rieducativo della pena, con il diritto alla salute e gli stessi diritti inviolabili della persona. Anche riguardo ai problemi in questione, tuttavia, una rimeditazione dell'intera materia delle misure di sicurezza, coordinata con gli apporti piu' moderni della scienza, nell'ambito della prevista riforma del codice penale sostanziale, si dimostra opportuna. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 32 Cost., degli artt. 211, 219 e 220 c.p.). - S. n. 110/1974.
Analogamente a quanto previsto per i piu' gravi reati cui si riferiscono i commi primo e secondo dell'art. 219 cod. pen., anche per le ipotesi di reato contemplate dal successivo comma terzo e' necessario verificare se la pericolosita' sociale derivante dalla seminfermita' psichica persista anche nel momento della concreta esecuzione della misura di sicurezza da applicare. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 219, comma terzo, cod. pen., nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento (demandato al magistrato di sorveglianza) della pericolosita' sociale, derivante dalla seminfermita' di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione. - v. S. n. 249/1983 (dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale parziale dei commi primo e secondo, art. 219 cod. pen.).
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 219, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per infermita' psichica, al previo accertamento da parte del giudice di esecuzione della persistente pericolosita' sociale derivante dall'infermita' medesima al tempo della sua esecuzione; perche' lo stesso giudice valuti se, ed eventualmente, in quali termini, detta questione sia ancora rilevante, attesa la sopravvenienza della l. 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 31 ha espressamente abrogato, con il primo comma, l'intero art. 204 del codice penale, inoltre stabilendo nel secondo comma che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il reato e' persona socialmente pericolosa".
La Corte, con sentenza n. 139 del 1982, ha ritenuto priva di ragionevolezza, in riferimento all'ipotesi di totale infermita' psichica, la presunzione assoluta di persistenza, al momento dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia, dell'infermita' psichica accertata rispetto all'epoca del fatto, nel presupposto che l'assunto, per cui tale infermita' non puo' subire mutamenti significativi dal momento del delitto a quello del giudizio, non poggia su dati di esperienze suscettibili di generalizzazione, ma anzi costituire un'inversione totale della logica del giudizio scientifico. La presunzione di cui all'art. 219, primo comma, cod. pen., riguardante l'ipotesi di seminfermita' psichica, risulta ancor piu' irragionevole perche' sussiste una maggiore probabilita' che si verifichi una positiva evoluzione della malattia (anche perche', in linea di massima, e' maggiore la distanza temporale fra giudizio penale ed esecuzione della misura). Di conseguenza, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 204, secondo comma, e 219, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermita' medesima al tempo dell'applibcazione della misura di sicurezza. - S. n. 139/1982.
E' costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 219, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato ad una pena diminuita per cagione di infermita' psichica per un delitto per il quale e' stabilita dalla legge la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosita' sociale derivante dall'infermita' medesima, al tempo dell'applicazione della misura di sicurezza.