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Pronuncia 1102/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 219, terzo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1987 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Saccavino Giannantonio, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 219, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosità sociale, derivante dalla seminfermità di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988. Il Presidente: CONSO Il Redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositato nella cancelleria il 13 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Giovanni Conso

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CONSO

Massime

SENT. 1102/88. MISURE DI SICUREZZA - ASSEGNAZIONE A UNA CASA DI CURA E DI CUSTODIA PER I DELITTI 'EX' ART. 219, COMMA TERZO, COD. PEN. - PERICOLOSITA' SOCIALE DERIVANTE DA SEMINFERMITA' DI MENTE - ACCERTAMENTO NEL MOMENTO IN CUI LA MISURA VIENE DISPOSTA E NON ANCHE IN QUELLO DELLA SUA ESECUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Analogamente a quanto previsto per i piu' gravi reati cui si riferiscono i commi primo e secondo dell'art. 219 cod. pen., anche per le ipotesi di reato contemplate dal successivo comma terzo e' necessario verificare se la pericolosita' sociale derivante dalla seminfermita' psichica persista anche nel momento della concreta esecuzione della misura di sicurezza da applicare. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 219, comma terzo, cod. pen., nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento (demandato al magistrato di sorveglianza) della pericolosita' sociale, derivante dalla seminfermita' di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione. - v. S. n. 249/1983 (dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale parziale dei commi primo e secondo, art. 219 cod. pen.).

Parametri costituzionali