Articolo 624 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 117/2021Depositata il 07/06/2021
È dichiarata inammissibile, per mancata indicazione di previsioni sanzionatorie già rinvenibili nell'ordinamento ed eterogeneità dei tertia comparationis, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 624- bis , primo e terzo comma, cod. pen. Nel denunciare l'eccessività del minimo edittale di pena detentiva del furto in abitazione rispetto ad altri reati contro il patrimonio, il giudice a quo non indica una grandezza preesistente, che possa essere trasposta "per linee interne" nella disposizione censurata, finendo così per chiedere alla Corte non di rettificare una deviazione delle scelte legislative, bensì di sostituirsi ad esse; inoltre, nessuno dei tertia comparationis esprime un'offensività omogenea a quella del delitto in esame, caratterizzata dalla lesione dell'inviolabilità del domicilio assicurata dall'art. 14 Cost. Come già evidenziato nella sentenza n. 190 del 2020, tuttavia, l'incremento dei valori edittali dei reati contro il patrimonio - e fra questi del furto in abitazione - segnala una pressione punitiva ormai estremamente rilevante e richiede perciò una attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato. ( Precedente citato: sentenza n. 190 del 2020 ).
Parametri costituzionali
Pronuncia 117/2021Depositata il 07/06/2021
È dichiarata inammissibile, per genericità e oscurità del petitum , la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 624- bis cod. pen., in quanto non prevede, per il reato di furto in abitazione, una ipotesi attenuata per i casi di "lieve entità". Il giudice a quo non chiarisce se l'omissione denunciata riguardi la previsione di una specifica circostanza attenuante oppure di un'autonoma fattispecie incriminatrice, né specifica l'oggetto della "lieve entità" cui intende riferirsi, che non può esaurirsi nella speciale tenuità del danno patrimoniale, già prevista come attenuante comune. La disposizione censurata descrive, d'altra parte, in termini piuttosto definiti la fattispecie in esame e il giudice a quo non evidenzia specifiche ragioni che rendano costituzionalmente necessaria l'introduzione al suo interno di una ipotesi attenuata, non senza considerare che il profilo personalistico del bene giuridico complesso protetto dalla norma, diversamente da quello patrimoniale, è insuscettibile di una graduazione quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso "lieve" nell'abitazione altrui. La tecnica legislativa, consistente nel "ritagliare" fattispecie di minore gravità in funzione di un riequilibrio complessivo della disciplina penale, si addice essenzialmente alle ipotesi nelle quali il reato-base ha una formulazione molto ampia, come lo "spaccio" di stupefacenti, la ricettazione, la bancarotta o la violenza sessuale. Se impiegare o meno la tecnica del "ritaglio" è quindi una scelta massimamente discrezionale del legislatore, poiché attiene alla costruzione della fattispecie-base, secondo criteri di maggiore o minore latitudine. ( Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2019 e n. 106 del 2014 ).
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 117/2021Depositata il 07/06/2021
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 624- bis , quarto comma, cod. pen., il divieto di bilanciamento deve intendersi censurato con riguardo alle sole circostanze effettivamente ricorrenti nella fattispecie concreta, ovvero all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, primo comma, numero 4, cod. pen.) e alle attenuanti generiche (art. 62- bis cod. pen.) in rapporto all'aggravante "privilegiata" della violenza sulle cose (art. 625, primo comma, numero 2, cod. pen.).
Norme citate
Pronuncia 117/2021Depositata il 07/06/2021
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 624- bis , quarto comma, cod. pen., in quanto esclude per il furto in abitazione che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, primo comma, numero 4, cod. pen.) e le attenuanti generiche (art. 62- bis cod. pen.) possano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante "privilegiata" della violenza sulle cose (art. 625, primo comma, numero 2, cod. pen.). Il censurato divieto di bilanciamento è posto a servizio di un bene giuridico di primario valore - l'intimità della persona raccolta nella sua abitazione -, al quale il legislatore ha scelto di assegnare una tutela rafforzata in considerazione della particolare gravità del reato di furto in abitazione, con opzione discrezionale e non irragionevole, in quanto nel concorso tra l'aggravante della violenza sulle cose, espressiva di un'offesa ancora più intensa alla privatezza della sfera domiciliare e personale, e l'attenuante della speciale tenuità del danno, che si esaurisce sul piano strettamente economico, ha previsto che la prima non possa essere eguagliata alla seconda, o possa soccombere ad essa, e che la diminuzione per l'attenuante si operi solo dopo l'aumento per l'aggravante. D'altra parte, va considerato che all'equilibrio complessivo di una disciplina sanzionatoria pur certamente severa contribuisce il fatto che la forza "privilegiata" delle aggravanti cede di fronte all'attenuante della minore età e a quella "ad effetto speciale" della collaborazione del reo. ( Precedenti citati: sentenze n. 216 del 2019, n. 88 del 2019, n. 125 del 2016, n. 194 del 1985 e n. 38 del 1985; ordinanza n. 67 del 2020 ). Le deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore e sono sindacabili solo qualora trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, non potendo però giungere in alcun caso a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale. ( Precedenti citati: sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012 ). Quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all'integrità fisica, ben può il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze, richiedendo che vada calcolato prima l'aggravamento di pena di particolari circostanze. ( Precedente citato: sentenza n. 88 del 2019 ). Nel furto in abitazione l'offensività patrimoniale assume una peculiare connotazione personalistica, in ragione dell'aggancio con l'inviolabilità del domicilio assicurata dall'art. 14 Cost., domicilio inteso come proiezione spaziale della persona. ( Precedente citato: sentenza n. 135 del 2002 ).
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 188/1996Depositata il 07/06/1996
Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 381, comma 2, lett. g), cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escluderebbe l'arresto in flagranza per il reato di furto militare, mentre lo prevederebbe per il reato di furto comune, poiche', essendo il reato di furto militare punito con la pena della reclusione militare da uno a cinque anni, la questione non sarebbe rilevante nel giudizio ' a quo', potendo l'arresto in flagranza per il caso in esame essere disposto sulla base della previsione generale dell'art. 381, comma 1, cod. proc. pen., che, nell'unica interpretazione conforme al principio costituzionale di ragionevolezza e' applicabile anche ai reati puniti con la reclusione militare nel rispetto degli stessi limiti di pena edittale previsti per i reati puniti con la reclusione comune. red.: F. Mangano
Norme citate
- codice penale militare di pace-Art. 230, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 381, comma 2
- codice penale-Art. 624
Parametri costituzionali
Pronuncia 32/1996Depositata il 12/02/1996
E' manifestamente inammissibile, in quanto meramente ripropositiva di identica questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, comma terzo, primo periodo, l. 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 9 Cost.. - O. nn. 146/1993, 215/1994, 25/1995. red.: S. Di Palma
Norme citate
- legge-Art. 31 LETT. E)
- codice penale-Art. 625
- legge-Art. 30, comma 3
- codice penale-Art. 624
- codice penale-Art. 626
Parametri costituzionali
Pronuncia 25/1995Depositata il 19/01/1995
Secondo i principi gia' affermati in ordine ad analoghe questioni, rimane preclusa alla Corte, in forza del principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., una pronunzia dalla quale possa derivare, cosi' come, nel caso, mira ad ottenere il giudice 'a quo', la creazione di una nuova fattispecie penale e, del resto, la caccia rappresenta un settore dell'ordinamento, regolato organicamente da una disciplina speciale, nel cui ambito l'identificazione delle fattispecie da sanzionare, del tipo di sanzione da applicare e della graduazione delle sanzioni stesse, spetta alla discrezionalita' del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30 e 31, l. 11 febbraio 1992, n. 157, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42, Cost.). - O. nn. 146/1993 e 215/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Norme citate
- legge-Art. 31
- legge-Art. 30
- codice penale-Art. 624
- codice penale-Art. 625
Parametri costituzionali
Pronuncia 146/1993Depositata il 06/04/1993
Manifesta inammissibilita' delle questioni in quanto: a) e' preclusa alla Corte costituzionale, in forza del principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., una pronuncia dalla quale possa derivare la creazione - esclusivamente riservata al legislatore - di una nuova fattispecie penale; b) l'eventuale pronuncia di accoglimento della questione risulterebbe in ogni caso irrilevante nel giudizio ' a quo' in virtu' del principio di applicazione dela legge penale piu' favorevole. - S. nn. 108/1981 e 42/1977.
Norme citate
- legge-Art. 30, comma 3
- legge-Art. 31, comma 5
- codice penale-Art. 624
- codice penale-Art. 625
Parametri costituzionali
Pronuncia 359/1983Depositata il 29/12/1983
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 8, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (contenente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), in relazione all'art. 624 cod. pen., sollevata lamentandosi che per effetto della disciplina impugnata, la quale sanziona a titolo di furto l'impossessamento della fauna abbattuta quando sia violata una qualsiasi delle norme che disciplinano l'esercizio venatorio, si vengano a colpire in modo identico comportamenti del tutto diversi, dato che la Corte costituzionale, con riguardo alle recenti modifiche al sistema penale introdotte con la legge 24 novembre 1983, n. 681, ha in questi casi piu' volte ritenuto di restituire gli atti al giudice a quo, sul presupposto che i piu' ampi poteri di commisurare la pena e al limite di applicare sanzioni sostitutive rendano opportuno il riesame della questione. - V., fra le tante, O. nn. 96, 99, 154 e 331/1983.
Norme citate
- codice penale-Art. 624
- legge-Art. 8, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 331/1983Depositata il 28/11/1983
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 8, comma quarto, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (contenente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), in relazione all'art. 624 cod. pen., sollevata lamentandosi che, per effetto della disciplina impugnata, che sanziona a titolo di furto l'impossessamento della fauna abbattuta, quando sia violata una qualsiasi delle norme in materia di caccia, si vengano a colpire in modo identico comportamenti del tutto diversi, dato che la Corte costituzionale, con riguardo alle recenti modifiche al sistema penale, ha in questi casi piu' volte ritenuto di restituire gli atti al giudice a quo, sul presupposto che i piu' ampi poteri di commisurare la pena e al limite di applicare sanzioni sostitutive rendano opportuno il riesame della questione. - V., fra le tante, O. nn. 96, 99 e 154/1983.
Norme citate
- codice penale-Art. 624
- legge-Art. 8, comma 4
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.