Pronuncia 359/1983

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8, capoverso n. 4, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Tutela della fauna) promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre 1981 (n. 4 ordinanze) ed il 14 dicembre 1981 dal tribunale di Ravenna, rispettivamente iscritte ai nn. 77 a 81 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 del 23 giugno 1982. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia. Ritenuto che il Tribunale di Ravenna con le ordinanze in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, 4 comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, in relazione all'art. 624 cod. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, lamentando che per effetto della disciplina impugnata, la quale sanziona a titolo di furto l'impossessamento della fauna abbattuta quando sia violata una qualsiasi delle norme che disciplinano l'esercizio venatorio, si vengano a colpire in modo identico comportamenti del tutto diversi. Considerato che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 331/1983, in relazione ad analoghe questioni sollevate dallo stesso Tribunale, ha già disposto la restituzione degli atti al giudice a quo, sul presupposto che i più ampi poteri, conferiti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), nella inflizione della pena e in particolare nella applicazione di sanzioni sostitutive, rendano opportuno il riesame della questione. Visti gli artt. 26, 2 comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, 2 comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Leopoldo Elia

Data deposito: Thu Dec 29 1983 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ELIA

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Massime

ORD. 359/83. CACCIA - TUTELA DELLA FAUNA - DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO VENATORIO - VIOLAZIONI - SANZIONI RITENUTE IDENTICHE PER COMPORTAMENTI DIVERSI - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 8, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (contenente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), in relazione all'art. 624 cod. pen., sollevata lamentandosi che per effetto della disciplina impugnata, la quale sanziona a titolo di furto l'impossessamento della fauna abbattuta quando sia violata una qualsiasi delle norme che disciplinano l'esercizio venatorio, si vengano a colpire in modo identico comportamenti del tutto diversi, dato che la Corte costituzionale, con riguardo alle recenti modifiche al sistema penale introdotte con la legge 24 novembre 1983, n. 681, ha in questi casi piu' volte ritenuto di restituire gli atti al giudice a quo, sul presupposto che i piu' ampi poteri di commisurare la pena e al limite di applicare sanzioni sostitutive rendano opportuno il riesame della questione. - V., fra le tante, O. nn. 96, 99, 154 e 331/1983.

Norme citate

Parametri costituzionali