Articolo 94 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 250/2019Depositata il 04/12/2019
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per inadeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza e per oscurità del petitum , le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Fermo in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost., degli artt. 94 e 95 cod. pen, nonché, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 92, primo comma, cod. pen. Il giudice a quo, senza neppure affrontare il profilo della rilevanza e trascurando del tutto i rilievi posti a base della sentenza n. 114 del 1998 - specie laddove ha puntualizzato che, secondo l'uniforme giurisprudenza di legittimità, la nozione di "infermità", su cui si basa la distinzione tra ubriachezza abituale e cronica intossicazione da alcool, è necessariamente riconducibile, sul piano gnoseologico, ai mutevoli contributi dell'esperienza clinica - non ha offerto congrua motivazione tanto sulle acquisizioni conseguite in campo scientifico che imporrebbero una revisione degli approdi della richiamata pronuncia, quanto sulle ragioni per le quali risulterebbero violati i parametri costituzionali evocati. Anche con riferimento all'ubriachezza volontaria o colposa le censure si rivelano indeterminate, avendo il rimettente ancora una volta trascurato l'orientamento giurisprudenziale consolidato nell'affermare che la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato. Né viene chiarito se l'obiettivo avuto di mira sia una pronuncia integralmente caducatoria ovvero una pronuncia additiva, che allinei le norme coinvolte (o parte delle disposizioni censurate) alla evoluzione scientifica. ( Precedenti citati: sentenze n. 114 del 1998 e n. 33 del 1970 ).
Norme citate
- codice penale-Art. 92, comma 1
- codice penale-Art. 94
- codice penale-Art. 95
Parametri costituzionali
Pronuncia 114/1998Depositata il 16/04/1998
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 94 e 95 cod. pen., <<sotto il profilo della loro irragionevolezza e sotto quello, collegato, della lesione dell'art. 111 Cost., per la impossibilita' di motivazione di un provvedimento giurisdizionale che debba fondarsi sulla impossibile differenziazione tra abitualita' nell'ubriachezza e nell'uso di sostanze stupefacenti e cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti>>, in quanto - premesso che la giurisprudenza ordinaria, segnatamente quella di legittimita', si e' attestata da alcuni decenni e senza apprezzabili divergenze su una interpretazione che si presenta con caratteri di certezza e di uniformita' nella identificazione dei requisiti della cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, e che, alla stregua della predetta giurisprudenza, per potersi correttamente invocare lo stato di intossicazione cronica occorre una alterazione non transitoria dell'equilibrio biochimico del soggetto tale da determinare un vero e proprio stato patologico dell'imputato e, dunque, una corrispondente e non transitoria alterazione dei processi intellettivi e volitivi - a prescindere da ogni legittima discussione scientifica sulla esatta nozione dell'infermita' mentale e del ricorso che a questa nozione ritiene di fare la giurisprudenza ordinaria, la non irragionevolezza della disposizione di cui all'art. 95 cod. pen. deve individuarsi nella opportunita' di riaffermare anche nei casi in esame il superiore valore del principio di colpevolezza. Invero, in ultima analisi, e' il riferimento alla colpevolezza o meno del soggetto quello che deve permettere di distinguere, dal punto di vista della volonta' del legislatore e per le conseguenze previste dalla legge, la intossicazione acuta da quella cronica: colpevole quella acuta, sia pure dandosi spazio a tutti i trattamenti di recupero e agli altri provvedimenti ritenuti adeguati sul piano dell'applicazione e dell'esecuzione delle pene; incolpevole, o meno colpevole, quella cronica, sia pure attraverso il passaggio, nell'ipotesi della pena soltanto diminuita, per la discussa e discutibile figura della semi-imputabilita'. Ed e' altresi' facendo riferimento al principio di colpevolezza che il giudice deve porsi in grado di risolvere i problemi che si presentano nella concreta applicazione dell'art. 95 cod. pen., facendo ricorso, nel dubbio, proprio alle regole di giudizio espressamente stabilite nei commi 2 e 3 dell'art. 530 cod. proc. pen.: sotto questo profilo una motivazione della sentenza e' non solo possibile, ma doverosa, anche a prescindere dal pur rilevante parere eventualmente espresso, sia sull'imputabilita' che sulla pericolosita' sociale, dal perito o dai periti. red.: G. Leo - Cfr. S. n. 33/1970.
Norme citate
- codice penale-Art. 95
- codice penale-Art. 94
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.