Articolo 213 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 204, 213 cod. pen. e 633 del cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 28 Cost. Le sentenze n. 167 del 1972 e 148 del 1973 hanno riconosciuta la legittimita' costituzionale dell'applicazione delle misure di sicurezza; gli artt. 204, 213 del cod. pen. e 633 del cod. proc. pen., sono stati impugnati nella loro stretta correlazione con l'art. 216 del codice penale per cui la decisione sulla loro legittimita' costituzionale e' intimamente legata con la decisione sullo stesso art. 216 del codice penale.
L'art. 213 c.p. riguarda il regime cui sono sottoposti gli internati negli stabilimenti destinati all'esecuzione della misura di sicurezza ed i ricoverati nei manicomi giudiziari. Tali ipotesi sono manifestamente estranee a quella cui si riferisce il giudizio principale, concernente il rimborso delle spese di mantenimento in carcere di un condannato a pena detentiva. La questione di legittimita' costituzionale del predetto articolo appare, quindi, manifestamente irrilevante ai fini del giudizio principale, ne' il giudice a quo ha motivato sul punto. La questione stessa pertanto va dichiarata inammissibile.