Pronuncia 91/1968
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 145 e 213 del Codice penale e degli artt. 124, primo comma, 125, secondo, quinto e sesto comma, 126, primo comma, e 327, secondo comma, del R.D. 18 giugno 1931, n. 787, contenente il regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, promosso con ordinanza emessa il 26 luglio 1966 dal Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Fantin Alfonso, iscritta al n. 208 del Regisro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1966. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1968 la relazione del Giudice Luigi Oggioni; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 124, primo comma, 125, secondo, quinto e sesto comma, 126, primo comma, 327, secondo comma, del regolamento per gli istituti di prevenzione e pena approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 787, proposta con ordinanza 26 luglio 1966 del Tribunale di Varese in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 27 e 36 della Costituzione; b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213 del Codice penale sollevata con la stessa ordinanza dal Tribunale di Varese in riferimento agli articoli sopracitati della Costituzione; c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 del Codice penale sollevata dallo stesso Tribunale di Varese con l'ordinanza di cui sopra in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 27 e 36 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968. ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.
Relatore: Luigi Oggioni
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: SANDULLI
Massime
SENT. 91/68 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CONDIZIONI PER LA PROPONIBILITA' DELLA QUESTIONE - FORZA DI LEGGE DELL'ATTO DENUNZIATO - ARTT. 24, COMMA PRIMO, 125, COMMI SECONDO, QUINTO, SESTO, 126, COMMA PRIMO, 327, COMMA SECONDO, R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 787 (REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA) - NATURA DI REGOLAMENTO DEL DETTO R.D. - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 1, 3, 4, 27 E 36 DELLA COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- regio decreto-Art. 125, comma 6
- regio decreto-Art. 126, comma 1
- regio decreto-Art. 327, comma 2
- regio decreto-Art. 124, comma 1
- regio decreto-Art. 125, comma 5
- regio decreto-Art. 125, comma 2
Parametri costituzionali
- legge costituzionale-Art. 1
- Costituzione-Art. 134
SENT. 91/68 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - ESTRANEITA' ALLA CONTROVERSIA DELLA NORMA DENUNZIATA - MANIFESTA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Norme citate
Parametri costituzionali
- legge costituzionale-Art. 1
- legge-Art. 23