Pronuncia 91/1968

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 145 e 213 del Codice penale e degli artt. 124, primo comma, 125, secondo, quinto e sesto comma, 126, primo comma, e 327, secondo comma, del R.D. 18 giugno 1931, n. 787, contenente il regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, promosso con ordinanza emessa il 26 luglio 1966 dal Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Fantin Alfonso, iscritta al n. 208 del Regisro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1966. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1968 la relazione del Giudice Luigi Oggioni; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 124, primo comma, 125, secondo, quinto e sesto comma, 126, primo comma, 327, secondo comma, del regolamento per gli istituti di prevenzione e pena approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 787, proposta con ordinanza 26 luglio 1966 del Tribunale di Varese in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 27 e 36 della Costituzione; b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213 del Codice penale sollevata con la stessa ordinanza dal Tribunale di Varese in riferimento agli articoli sopracitati della Costituzione; c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 del Codice penale sollevata dallo stesso Tribunale di Varese con l'ordinanza di cui sopra in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 27 e 36 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968. ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SANDULLI

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Massime

SENT. 91/68 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CONDIZIONI PER LA PROPONIBILITA' DELLA QUESTIONE - FORZA DI LEGGE DELL'ATTO DENUNZIATO - ARTT. 24, COMMA PRIMO, 125, COMMI SECONDO, QUINTO, SESTO, 126, COMMA PRIMO, 327, COMMA SECONDO, R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 787 (REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA) - NATURA DI REGOLAMENTO DEL DETTO R.D. - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 1, 3, 4, 27 E 36 DELLA COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Condizione dell'azione diretta a promuovere il giudizio costituzionale e' che oggetto della denuncia sia una legge, ovvero un decreto legge, non un regolamento, che per sua natura e' privo di forza di legge. Tale e' il regolamento sugli istituti di prevenzione e di pena, emanato in dipendenza ed in correlazione con l'art. 1 legge 31 gennaio 1926, n. 100, e preceduto dal parere del Consiglio di Stato. E' pertanto improponibile la questione di legittimita', costituzionale degli artt. 124, primo comma; 125, secondo, quinto e sesto comma; 126, primo comma; 327, secondo comma, del regolamento degli istituti di prevenzione e pena di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 787.

Norme citate

  • regio decreto-Art. 125, comma 6
  • regio decreto-Art. 126, comma 1
  • regio decreto-Art. 327, comma 2
  • regio decreto-Art. 124, comma 1
  • regio decreto-Art. 125, comma 5
  • regio decreto-Art. 125, comma 2

Parametri costituzionali

SENT. 91/68 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - ESTRANEITA' ALLA CONTROVERSIA DELLA NORMA DENUNZIATA - MANIFESTA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

L'art. 213 c.p. riguarda il regime cui sono sottoposti gli internati negli stabilimenti destinati all'esecuzione della misura di sicurezza ed i ricoverati nei manicomi giudiziari. Tali ipotesi sono manifestamente estranee a quella cui si riferisce il giudizio principale, concernente il rimborso delle spese di mantenimento in carcere di un condannato a pena detentiva. La questione di legittimita' costituzionale del predetto articolo appare, quindi, manifestamente irrilevante ai fini del giudizio principale, ne' il giudice a quo ha motivato sul punto. La questione stessa pertanto va dichiarata inammissibile.

Parametri costituzionali

  • legge costituzionale-Art. 1
  • legge-Art. 23

SENT. 91/68 C. PENA - ESECUZIONE DELLA PENA - REMUNERAZIONE DEL CONDANNATO PER IL LAVORO PRESTATO IN CARCERE - ART. 145 C.P. - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 1, 3, 4, 27 E 36 COST. - INFONDATEZZA.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 145 c.p., che pone a carico del detenuto le spese di mantenimento in carcere, sollevata sotto il profilo della mancata attuazione di una completa organizzazione del lavoro carcerario, per cui non tutti i detenuti sarebbero nelle condizioni di provvedere al pagamento con i frutti del lavoro carcerario. Invero l'art. 145 riguarda soltanto l'ordine dei prelievi sulla retribuzione e sul peculio del condannato, e la carenza organizzativa denunciata nell'ordinanza non puo' aver, di per se', alcuna influenza sulla costituzionalita' della norma, il cui contenuto prescinde dal modo in cui in via generale e' regolato l'ordinamento, e s'innesta nel sistema, non sottoposto a censura, secondo il quale le spese di mantenimento gravano sul condannato.