Articolo 36 - COSTITUZIONE

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa e' stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo' rinunziarvi.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 270/2022Depositata il 30/12/2022

Previdenza - In genere - Riscatto a fini pensionistici del periodo di studi universitari - Computo gratuito degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l'accesso alle rispettive carriere - Beneficiari - Ufficiali dei corpi militari dello Stato - Applicazione anche ai funzionari della Polizia di Stato - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di adeguatezza del trattamento pensionistico e della sua proporzionalità al servizio prestato - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione. (Classif. 190001).

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Puglia, in riferimento agli artt. 36, 38 e 97, secondo comma, Cost. - degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che non prevede, per i funzionari della Polizia di Stato, il computo gratuito a fini pensionistici degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l'accesso alle rispettive carriere, previsto invece per gli ufficiali dei corpi militari dello Stato. Il corso di studi di laurea è estraneo all'attività lavorativa espletata, cui si riferisce la prestazione previdenziale, e la disciplina del riscatto del periodo di studi universitari non rientra nell'ambito di tutela previdenziale cui si riferisce l'art. 38 Cost. né è leso il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché da un lato è competenza del legislatore prevedere le diverse forme di incentivazione alla formazione culturale del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dall'altro è tautologica e assertiva l'affermazione del rimettente secondo cui il beneficio accordato dall'art. 32 favorirebbe la propensione ad accedere all'impiego militare presso l'Arma dei carabinieri a scapito dell'impiego civile presso la Polizia di Stato. ( Precedenti: O. 168/1995 - mass. 21424; O. 847/1988 - mass. 13770 ).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 13
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 32

Parametri costituzionali

Pronuncia 237/2022Depositata il 28/11/2022

Pensioni - In genere - Assegni vitalizi - Assegni vitalizi (ora pensioni) degli ex parlamentari - Soppressione dei regimi fiscali particolari - Espressa indicazione che ad essi si applichino i principi generali in materia previdenziale - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento, violazione del legittimo affidamento e del principio, anche convenzionale, della riserva di legge, e di quelli di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, della capacità contributiva, nonché della garanzia previdenziale - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 176001).

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di garanzia del Senato della Repubblica in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma, Cost., dell'art. 26, comma 1, lett. b ), della legge n. 724 del 1994, nella parte in cui, nel sopprimere qualsiasi regime fiscale particolare per gli assegni vitalizi (ora pensioni) degli ex parlamentari, non prevede altresì che queste prestazioni vanno disciplinate nel rispetto dei principi generali in materia previdenziale. Il rimettente non esplicita adeguatamente le ragioni della rilevanza della censurata disposizione ai fini della decisione della controversia al suo esame. Egli infatti si limita alla tautologica affermazione secondo la quale l'omessa previsione, nella disposizione in scrutinio, della soggezione della disciplina dei vitalizi ai principi generali dell'ordinamento previdenziale assumerebbe rilevanza ai fini dell'esame di un punto controverso e fondamentale del giudizio. Non vengono, tuttavia, chiarite le ragioni per le quali la omissione riscontrata nella legge n. 724 del 1994 costituirebbe un ostacolo alla decisione della controversia all'esame, che investe una disposizione che concerne il solo trattamento fiscale dell'istituto in scrutinio. La individuazione di tale disciplina quale sedes materiae nella quale innestare l'auspicata pronuncia additiva avrebbe richiesto un supporto argomentativo idoneo ad esplicitare le ragioni per le quali l'addizione invocata sarebbe da collocarsi proprio in siffatto settoriale contesto normativo. Un ulteriore profilo di inammissibilità della questione attiene alla contraddittorietà logico-argomentativa in cui incorre il giudice a quo , posto che, dopo aver ritenuto detti principi immanenti nel sistema e vincolanti, al punto di utilizzarli quali parametro per l'annullamento di una parte della delibera, ne rileva il mancato richiamo in una disposizione legislativa che ha ad oggetto non già la disciplina generale dell'istituto di cui si tratta, ma solo la regolazione di un aspetto del tutto particolare. ( Precedenti: S. 109/2022 - mass. 44930; S. 52/2022 - mass. 44536; S. 289/1994 - mass. 20940 ).

Norme citate

  • legge-Art. 26, comma 1

Pronuncia 237/2022Depositata il 28/11/2022

Pensioni - In genere - Assegni vitalizi - Assegni vitalizi (ora pensioni) degli ex parlamentari - Soppressione dei regimi fiscali particolari - Rideterminazione mediante calcolo contributivo con deliberazione di organo interno del Senato - Denunciata disparità di trattamento, violazione del legittimo affidamento e del principio, anche convenzionale, della riserva di legge, e di quelli di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, della capacità contributiva, nonché della garanzia previdenziale - Insindacabilità dei regolamenti c.d. minori - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 176001).

Sono dichiarate inammissibili - in quanto le relative censure investono un atto normativo che non è compreso tra le fonti soggette al giudizio di legittimità costituzionale - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di garanzia del Senato in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma, Cost., dell'art. 1, comma 1, della delib. del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 2018, che disciplina i vitalizi riconosciuti agli ex parlamentari. Tale normativa - omologa a quella introdotta dall'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati con delib. n. 14 del 2018 - ha significativamente innovato la disciplina dell'assegno vitalizio, delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata , nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011, uniformandola al regime previdenziale, basato sul metodo contributivo, vigente nell'ordinamento generale, al termine di una evoluzione normativa che - fatta eccezione per la disciplina fiscale, di rango legislativo - ha sempre trovato il suo assetto in regolamenti degli organi di vertice amministrativo delle Camere. In particolare, la determinazione in scrutinio, adottata dall'organo di vertice dell'amministrazione del Senato, si inscrive nel novero dei regolamenti parlamentari c.d. "minori" o "derivati", che rinvengono il proprio fondamento e la propria fonte di legittimazione in quelli c.d. "maggiori" o "generali". Sebbene l'opzione per la fonte legislativa - espressamente operata, con riguardo alla indennità, dall'art. 69 Cost. - garantirebbe in più la scrutinabilità dell'atto normativo davanti alla Corte costituzionale e assicurerebbe un'auspicabile omogeneità della disciplina concernente lo status di parlamentare - in quanto la disciplina del vitalizio, investendo una componente essenziale del trattamento economico del parlamentare, contribuisce ad assicurare a tutti i cittadini uguale diritto di accesso alla relativa funzione, scongiurando il rischio che lo svolgimento del munus parlamentare possa rimanere sprovvisto di adeguata protezione previdenziale -, anche i regolamenti parlamentari minori costituiscono una manifestazione della potestà normativa che la Costituzione riconosce alle Camere a presidio della loro indipendenza e, perciò, per il libero ed efficiente svolgimento delle proprie funzioni. Essi contribuiscono, come tali, a delineare lo statuto di garanzia delle Assemblee parlamentari, quale definito e delimitato dagli artt. 64 e 72 Cost., ossia dalle norme che segnano l'ambito di competenza riservato avente ad oggetto l'organizzazione interna e, rispettivamente, la disciplina del procedimento legislativo per la parte non direttamente regolata dalla Costituzione. Spetta, pertanto, agli organi dell'autodichia il giudizio - che si svolge secondo moduli procedimentali di natura sostanzialmente giurisdizionale, idonei a garantire il diritto di difesa e un effettivo contraddittorio - sulla legittimità della deliberazione censurata. ( Precedenti: S. 262/2017 - mass. 40991; S. 120/2014 - mass. 37920; S. 379/1996 - mass. 22938; S. 154/1985 - mass. 10917 ).

Norme citate

  • deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica-Art. 1, comma 1

Pronuncia 224/2022Depositata il 07/11/2022

Pensioni - In genere - Pensioni di vecchiaia - Perfezionamento del requisito minimo contributivo - Contribuzione aggiuntiva - Impossibilità che essa comprometta il livello già maturato - Esclusione dal computo del prolungamento contributivo qualora esso porti a un trattamento pensionistico più sfavorevole per l'interessato - Applicabilità del principio della c.d. neutralizzazione - Esclusione dell'applicazione generale del principio applicato, stante la peculiarità delle norme previdenziali (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua delle norme che non consentono la c.d. neutralizzazione del prolungamento contributivo previsto per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione, quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati). (Classif. 176001).

La contribuzione aggiuntiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo vale ad incrementare il livello della prestazione pensionistica, ma non può compromettere il livello già maturato. Pertanto, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi. ( Precedenti: S. 433/1999 - mass. 25040; S. 264/1994 - mass. 20858 ). La peculiarità delle norme previdenziali non consente l'applicazione del principio della neutralizzazione al di fuori di uno specifico giudizio di legittimità costituzionale, così da richiedere un intervento puntuale sulla normativa applicabile in considerazione della specificità delle situazioni coinvolte. ( Precedente: S. 82/2017 - mass. 40004 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost., l'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, in combinato disposto con l'art. 24 della legge n. 413 del 1984, nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall'art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione, quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati. È irragionevole che le norme censurate dal Tribunale di Cassino, benché siano volte a colmare uno svantaggio, come la difficoltà di conseguire il minimo contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico, si traducano in un danno e producano l'effetto di depauperare il trattamento pensionistico a cui l'assicurato avrebbe virtualmente diritto. Esse, inoltre, non rispettano la giusta proporzione tra attività di lavoro prestato, relativa retribuzione, e quantificazione della prestazione pensionistica. ( Precedenti: S. 82/2017 - mass. 40006; S. 427/1997 - mass. 23611; S. 388/1995 - mass. 22447; S. 264/1994 - mass. 20858; S. 428/1992 - mass. 18974; S. 307/1989 - mass. 12014; S. 574/1987 - mass. 3954 ).

Norme citate

  • legge-Art. 3, comma 8
  • legge-Art. 24

Parametri costituzionali

Pronuncia 215/2022Depositata il 20/10/2022

Ordinamento giudiziario - Giudice onorario - Giudice di pace - Compenso - Natura di indennità non avente carattere retributivo - Conseguente estraneità del principio di retribuzione proporzionata - Estraneità del principio di buon andamento alla funzione giurisdizionale (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della norma secondo cui il compenso spettante al giudice di pace non può superare la somma di euro 72.000 lordi annui). (Classif. 165003).

Non è conferente l'evocazione del principio enunciato nell'art. 36 Cost. con riguardo all'attività prestata dai giudici onorari di pace. ( Precedente: S. 70/1971 - mass. 5524 ). Il principio di buon andamento di cui all'art. 97, secondo comma, Cost., pur essendo riferibile agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo; mentre tale principio è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale. ( Precedenti: S. 80/2020 - mass. 42556; S. 90/2019 - mass. 42375; S. 14/2019 - mass. 42466; S. 91/2018 - mass. 40075; S. 44/2016 - mass. 38760 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per evocazione di parametri inconferenti, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice onorario di pace di Catanzaro, in riferimento agli artt. 36 e 97, secondo comma, Cost. - dell'art. 11, comma 4- ter , della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui stabilisce che il compenso spettante al giudice di pace non può superare la somma di euro 72.000 lordi annui. Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale e il giudice a quo , astenendosi da qualsiasi confronto con le norme applicabili ratione temporis , non fornisce alcuna reale motivazione sulle ragioni per le quali il compenso spettante ai giudici onorari di pace debba essere considerato come avente carattere retributivo, anziché indennitario. ( Precedenti: S. 41/2021 - mass. 43661; S. 267/2020 - mass. 43084 ).

Norme citate

  • legge-Art. 11, comma 4

Parametri costituzionali

Pronuncia 206/2022Depositata il 04/10/2022

Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Ambito di applicazione - Estensione alla mediazione obbligatoria conclusa con l'intervenuta conciliazione delle parti - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di solidarietà e di eguaglianza formale e sostanziale, del diritto di difesa nonché di quello a una retribuzione proporzionata e dignitosa - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata - Sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 175001).

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Pordenone e di Milano, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 24 e 36 Cost. - degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti sia assicurato anche in relazione all'attività difensiva svolta nel corso del procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1- bis , del d.lgs. n. 28 del 2010, quando il successivo giudizio non è stato instaurato per l'intervenuta conciliazione delle parti. La sentenza n. 10 del 2022, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, ha già dichiarato, in senso conforme ai petita dei rimettenti, l'illegittimità costituzionale in parte qua delle disposizioni censurate. ( Precedenti: O. 204/2022 - mass.45076; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 116/2022 - mass. 44763; O. 192/2021 - mass. 44208; O. 184/2021 - mass. 44051; O. 225/2020 - mass. 42653; O. 220/2019 - mass. 40894 ).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 74, comma 2
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 75, comma 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 181/2022Depositata il 19/07/2022

Comuni, Province e Città metropolitane - Segretario comunale - Abrogazione, in sede di conversione di decreto-legge, dei diritti di rogito - Permanenza limitata ai segretari privi di qualifica dirigenziale o in servizio in enti locali privi di personale con tale qualifica - Denunciata violazione dei principi della decretazione d'urgenza, di ragionevolezza e di uguaglianza, del diritto a una retribuzione proporzionata nonché dei principi di buon andamento, certezza del diritto e del legittimo affidamento - Carente motivazione sul requisito della rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 050009).

Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione sul requisito della rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lucca, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 Cost. - dell'art. 10, comma 2- bis , del d.l. n. 90 del 2014, come conv., anche in combinato disposto con il comma 1 dello stesso art. 10, nella parte in cui limita l'attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti all'ente locale ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali. Il giudice a quo , pur riferendo che la ricorrente possiede la qualifica dirigenziale, non ha chiarito se il Comune ove ella ha prestato servizio abbia, nel proprio ruolo, dipendenti con qualifica dirigenziale, omettendo anche di precisare se la stessa abbia, o meno, beneficiato dell'istituto dell'allineamento stipendiale disciplinato dalla fonte collettiva. ( Precedenti: O. 76/2022 - mass. 44691; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 92/2020 - mass. 43389 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 10, comma 2
  • decreto-legge-Art. 10, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 172/2022Depositata il 11/07/2022

Previdenza - In genere - Trattamenti pensionistici i cui importi complessivamente considerati superano 100.000 euro lordi annui - Decurtazione percentuale progressiva, per la durata di cinque anni, anziché per tre anni, dell'ammontare lordo annuo - Condizioni - Denunciata irragionevolezza, violazione di principi di affidamento, uguaglianza e adeguatezza del trattamento previdenziale, nonché di capacità contributiva - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata - Conseguente sopravvenuta carenza dell'oggetto della censura - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 190001).

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza dell'oggetto della censura, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost. - dell'art. 1, commi da 261 a 268, della legge n. 145 del 2018, nella parte in cui stabilisce la decurtazione percentuale crescente dei trattamenti pensionistici diretti di importo complessivo superiore a 100.000 euro lordi annui «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni». La sentenza n. 234 del 2020 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata in senso conforme al petitum del rimettente. ( Precedenti: S. 234/2020 - mass. 43238; O. 102/2022 - mass. 44906; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 93/2021 - mass. 43872; O. 125/2020 - mass. 42579; O. 105/2020 - mass. 43436; O. 71/2017 - mass. 39403 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 261
  • legge-Art. 1, comma 262
  • legge-Art. 1, comma 263
  • legge-Art. 1, comma 264
  • legge-Art. 1, comma 265
  • legge-Art. 1, comma 266
  • legge-Art. 1, comma 267
  • legge-Art. 1, comma 268

Pronuncia 172/2022Depositata il 11/07/2022

Previdenza - In genere - Trattamenti pensionistici i cui importi complessivamente considerati superano 100.000 euro lordi annui - Decurtazione percentuale progressiva, per la durata, a seguito di pronuncia costituzionale, di tre anni, dell'ammontare lordo annuo - Condizioni - Denunciata irragionevolezza, violazione di principi di affidamento, uguaglianza e adeguatezza del trattamento previdenziale, nonché di capacità contributiva - Questioni analoghe ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza delle questioni. (Classif. 190001).

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost. - dell'art. 1, commi da 261 a 268, della legge n. 145 del 2018, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici diretti di importo complessivo superiore a 100.000 euro lordi annui «per la durata di tre anni». Il rimettente non porta argomenti nuovi rispetto a quelli giudicati non fondati dalla sentenza n. 234 del 2020. ( Precedenti: S. 234/2020 - mass. 43238; O. 82/2022 - mass. 44660; O. 224/2021 - mass. 44398; O. 214/2021 - mass. 44330; O. 165/2021 - mass. 44119; O. 111/2021 - mass. 43877; O. 204/2020 - mass. 42950; O. 93/2020 - mass. 43421; O. 81/2020 - mass. 42576 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 261
  • legge-Art. 1, comma 262
  • legge-Art. 1, comma 263
  • legge-Art. 1, comma 264
  • legge-Art. 1, comma 265
  • legge-Art. 1, comma 266
  • legge-Art. 1, comma 267
  • legge-Art. 1, comma 268

Pronuncia 157/2022Depositata il 23/06/2022

Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva dei singoli organi giurisdizionali (nella specie: giudice di pace) - Sussistenza - Limiti - Necessità di tutelare l'esercizio dell'attività giurisdizionale assistita da garanzia costituzionale (nel caso di specie: inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da Cristina Piazza, in qualità di Giudice di pace presso l'Ufficio del Giudice di pace di Bologna, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in relazione a norme statali che condizionano la conferma a tempo indeterminato dei magistrati onorari al superamento di una procedura valutativa, con attribuzione, in caso di esito positivo, di un trattamento economico parametrato a quello di un funzionario amministrativo, anziché a quello dei magistrati professionali). (Classif. 114003).

I singoli organi giurisdizionali - e quindi anche il giudice di pace - sono legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione, in relazione al carattere diffuso che connota il potere di cui sono espressione, e alla loro competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, ma tale legittimazione sussiste limitatamente all'esercizio dell'attività giurisdizionale assistita da garanzia costituzionale. ( Precedenti: O. 35/2022 - mass. 44519; O. 19/2021 - mass. 43577; O. 148/2020 - mass. 43530; O. 84/2020 - mass. 43340; O. 82/2020 - mass. 43323; O. 69/2020 - mass. 43150; O. 139/2016 - mass. 38914; O. 296/2013 - mass. 37496; O. 151/2013 - mass. 37166; O. 25/2013 - mass. 36921; O. 366/2008 - mass. 32908; O. 338/2007 - mass. 31674; O. 22/2000 - mass. 25134; O. 340/1999 - mass. 24977; O. 244/1999 - mass. 24798; O. 87/1978 - mass. 12752 ). Presupposto per la sollevazione del conflitto di attribuzione da parte del singolo giudice è che questi sia attualmente investito del processo, in relazione al quale soltanto i singoli giudici si configurano come organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengano, dal momento che il carattere diffuso, che connota gli organi giurisdizionali in ordine a tale competenza, viene in rilievo solo con riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali. ( Precedenti: O. 285/2011 - mass. 35892; O. 127/2006 - mass. 30292; O. 144/2000 - mass. 25308 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da Cristina Piazza, in qualità di Giudice di pace presso l'Ufficio del Giudice di pace di Bologna, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per violazione degli artt. 3, 4, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, 97, secondo e quarto comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 104, primo comma, 105, 106, primo e secondo comma, 107, primo comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 47 CDFUE; alle clausole 2, 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE; alla direttiva 2003/88/CE, in relazione ai commi da 629 a 633 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021, che, nel modificare l'art. 29 del d.lgs. n. 116 del 2017, condizionano la conferma a tempo indeterminato, sino al compimento dei settanta anni di età, dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore di quest'ultimo al superamento di una procedura valutativa, con attribuzione, in caso di esito positivo, di un trattamento economico parametrato a quello di un funzionario amministrativo, anziché a quello dei magistrati professionali. L'atto di promovimento non indica alcun processo in corso di svolgimento ed affidato per la trattazione e decisione alla ricorrente, la quale neppure motiva in ordine all'incidenza delle disposizioni censurate su attribuzioni costituzionali da esercitare in relazione a uno o più procedimenti; in tal modo il giudizio per conflitto tra poteri è utilizzato dalla stessa come una sorta di ricorso diretto, eccentrico rispetto ai mezzi di tutela offerti dall'ordinamento, in funzione di difesa di propri, asseriti, diritti tutelati dalla Costituzione). ( Precedenti: O. 32/2022 - mass. 44518; O. 254/2021 - mass. 44436; O. 279/2011 - mass. 35882 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 629
  • legge-Art. 1, comma 630
  • legge-Art. 1, comma 631
  • legge-Art. 1, comma 632
  • legge-Art. 1, comma 633

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.