Pronuncia 237/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 1, comma 1, della deliberazione del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica 16 ottobre 2018, n. 6 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011), promosso dal Consiglio di garanzia del Senato della Repubblica nei procedimenti vertenti tra l'Amministrazione del Senato della Repubblica e G. P. e altri e tra F. S. e altri e l'Amministrazione del Senato della Repubblica, con decisione del 12 gennaio 2022, n. 253, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visti gli atti di costituzione di L. S. e altri, dell'Associazione ex parlamentari della Repubblica, di G. C., di L. F. e altri, di G. C. e M.R. B., di G. Z. e altri, di A. A., di I.M. D. e di F.C. B. e altri; udito nell'udienza pubblica del 4 ottobre 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; uditi gli avvocati Federico Sorrentino per L. S. e altri e l'Amministrazione del Senato della Repubblica, Cataldo Giuseppe Salerno per G. C., Fabio Gava per L. F. e altri, Roberto Righi per G. C. e M.R. B., Maurizio Paniz per G. Z. e altri e Felice Carlo Besostri per F.C. B. e altri; deliberato nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di garanzia del Senato della Repubblica con la decisione indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della deliberazione del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica 16 ottobre 2018, n. 6 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma, Cost., dal Consiglio di garanzia del Senato della Repubblica con la decisione indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Maria Rosaria San Giorgio
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: SCIARRA
Massime
Giudizio costituzionale in via incidentale - Giudice rimettente - Consiglio di garanzia del Senato - Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, in quanto organo di autodichia svolgente funzioni giurisdizionali in posizione super partes. (Classif. 112002).
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23
- legge costituzionale-Art. 1
Pensioni - In genere - Assegni vitalizi - Assegni vitalizi (ora pensioni) degli ex parlamentari - Soppressione dei regimi fiscali particolari - Espressa indicazione che ad essi si applichino i principi generali in materia previdenziale - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento, violazione del legittimo affidamento e del principio, anche convenzionale, della riserva di legge, e di quelli di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, della capacità contributiva, nonché della garanzia previdenziale - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 176001).
Norme citate
- legge-Art. 26, comma 1
Fonti del diritto - Interna corporis - Regolamenti parlamentari - Suddivisione in regolamenti c.d. maggiori e c.d. minori - Attrazione di entrambi a sfera di competenza riservata e distinta rispetto a quella della legge ordinaria - Necessità di dettare con regolamento parlamentare il solo procedimento legislativo, ferma restando, per le altre materie, la libertà del Parlamento di scegliere la fonte più congeniale - Insindacabilità di tali fonti da parte della Corte costituzionale. (Classif. 106004).
Parametri costituzionali
Pensioni - In genere - Assegni vitalizi - Assegni vitalizi (ora pensioni) degli ex parlamentari - Soppressione dei regimi fiscali particolari - Rideterminazione mediante calcolo contributivo con deliberazione di organo interno del Senato - Denunciata disparità di trattamento, violazione del legittimo affidamento e del principio, anche convenzionale, della riserva di legge, e di quelli di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, della capacità contributiva, nonché della garanzia previdenziale - Insindacabilità dei regolamenti c.d. minori - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 176001).
Norme citate
- deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica-Art. 1, comma 1