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Pronuncia 224/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in combinato disposto con l'art. 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), promosso dal Tribunale ordinario di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra E. D.N. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 21 giugno 2021, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di costituzione dell'INPS; udito nell'udienza pubblica del 13 settembre 2022 il Giudice relatore Giulio Prosperetti; udito l'avvocato Antonella Patteri per l'INPS; deliberato nella camera di consiglio del 13 settembre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in combinato disposto con l'art. 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall'art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 settembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giulio Prosperetti

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SCIARRA

Massime

Pensioni - In genere - Pensioni di vecchiaia - Perfezionamento del requisito minimo contributivo - Contribuzione aggiuntiva - Impossibilità che essa comprometta il livello già maturato - Esclusione dal computo del prolungamento contributivo qualora esso porti a un trattamento pensionistico più sfavorevole per l'interessato - Applicabilità del principio della c.d. neutralizzazione - Esclusione dell'applicazione generale del principio applicato, stante la peculiarità delle norme previdenziali (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua delle norme che non consentono la c.d. neutralizzazione del prolungamento contributivo previsto per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione, quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati). (Classif. 176001).

La contribuzione aggiuntiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo vale ad incrementare il livello della prestazione pensionistica, ma non può compromettere il livello già maturato. Pertanto, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi. ( Precedenti: S. 433/1999 - mass. 25040; S. 264/1994 - mass. 20858 ). La peculiarità delle norme previdenziali non consente l'applicazione del principio della neutralizzazione al di fuori di uno specifico giudizio di legittimità costituzionale, così da richiedere un intervento puntuale sulla normativa applicabile in considerazione della specificità delle situazioni coinvolte. ( Precedente: S. 82/2017 - mass. 40004 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost., l'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, in combinato disposto con l'art. 24 della legge n. 413 del 1984, nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall'art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione, quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati. È irragionevole che le norme censurate dal Tribunale di Cassino, benché siano volte a colmare uno svantaggio, come la difficoltà di conseguire il minimo contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico, si traducano in un danno e producano l'effetto di depauperare il trattamento pensionistico a cui l'assicurato avrebbe virtualmente diritto. Esse, inoltre, non rispettano la giusta proporzione tra attività di lavoro prestato, relativa retribuzione, e quantificazione della prestazione pensionistica. ( Precedenti: S. 82/2017 - mass. 40006; S. 427/1997 - mass. 23611; S. 388/1995 - mass. 22447; S. 264/1994 - mass. 20858; S. 428/1992 - mass. 18974; S. 307/1989 - mass. 12014; S. 574/1987 - mass. 3954 ).

Norme citate

  • legge-Art. 3, comma 8
  • legge-Art. 24