Articolo 136 - COSTITUZIONE

Quando la Corte dichiara l'illegittimita' costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte e' pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinche', ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 199/2022Depositata il 28/07/2022

Pronunce della Corte costituzionale - Violazione o elusione del giudicato costituzionale - Condizioni - Riproduzione, da parte di nuova disposizione, di un'altra dichiarata costituzionalmente illegittima o perseguimento, anche indiretto, del risultato ovvero mantenimento o ripristino della stessa (nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa a norma della Regione autonoma Friuli-Venezia che prevede la possibilità di modulare gli incentivi occupazionali sulla base del domicilio fiscale nel territorio regionale del lavoratore). (Classif. 204007).

La violazione o l'elusione del giudicato costituzionale ricorrono quando la nuova disposizione riproduce un'altra dichiarata costituzionalmente illegittima o ne persegue anche indirettamente il risultato ovvero mantiene in vita o ripristina gli effetti della medesima struttura normativa oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale. ( Precedenti: S. 236/2021 - mass. 44373, S. 272/2020 - mass. 43247; S. 256/2020 - mass. 42709; S. 234/2020 - mass. 43229; S. 164/2020 - mass. 42588; S. 57/2019 - mass, 41672; S. 101/2018 - mass. 41105; S. 250/2017 - mass. 42099; S. 231/2017 - mass. 41846; S. 5/2017 - mass. 39286; S. 73/2013 - mass. 37021; S. 72/2013 - mass. 37019; S. 245/2012 - mass. 36703; S. 350/2010 - mass. 35148 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 136 Cost., dell'art. 73 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2021, che ha inserito, nell'art. 77 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, il comma 3- quater .1, che prevede la possibilità di modulare l'ammontare degli incentivi occupazionali, previsti dalla medesima legge, in base al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte del lavoratore. Mentre il comma 3- quinquies , - inserito nel medesimo art. 77 dall'art. 88 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019 e dichiarato costituzionalmente illegittimo nella sentenza n. 281 del 2020 - fissava il criterio della residenza ultra-quinquennale nel territorio regionale, per regolamentare, ed eventualmente precludere, l'accesso al detto beneficio, la disposizione censurata si limita a prevedere che il regolamento attuativo possa modularne l'ammontare sulla base del detto requisito; risulta, pertanto, evidente la diversità di struttura delle due disposizioni).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia-Art. 73
  • legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia-Art. 77, comma 3

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 136

Pronuncia 76/2022Depositata il 24/03/2022

Lavoro - Lavoro irregolare - Emersione - Beneficiari - Cittadini stranieri destinatari di provvedimento di espulsione - Asserita esclusione - Denunciata violazione dei presupposti della decretazione d'urgenza, del principio di rappresentatività democratica nonché di quello, anche convenzionale, di libere elezioni - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 138009).

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Taranto, rispettivamente, in riferimento agli artt. 70, 72, 73, 77 e 97 Cost. e 41 CDFUE, e agli artt. 60, 65, 66, 67 e 136 Cost., 3 Prot. addiz. CEDU e 41 CDFUE - dell'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif., nella legge n. 77 del 2020, nonché dell'intero d.l. e della legge di conversione. Il rimettente non spiega in qual modo né l'art. 103 - che prevede un procedimento per l'emersione, in particolari settori, di rapporti di lavoro irregolari, anche con cittadini stranieri - né le altre disposizioni del citato decreto-legge, che concernono materie estranee all'immigrazione, interferiscano con la decisione dei giudizi a quibus . Né lo stesso precisa se la procedura di regolarizzazione sia stata promossa, riportandosi invece alla errata tesi secondo cui le ricorrenti non potessero beneficiarne. ( Precedenti: O. 280/2020 - mass. 43593, O. 210/2020 - mass. 42932; O. 92 del 2020 - mass. 43389 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 103
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 73/2022Depositata il 18/03/2022

Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ordine delle questioni - Dedotta violazione del giudicato costituzionale - Priorità logico-giuridica rispetto ad altre censure. (Classif. 111007).

La censura relativa all'asserita violazione dell'art. 136 Cost. è da valutarsi in via prioritaria, in quanto attinente all'esercizio stesso del potere legislativo. ( Precedenti: S. 236/2021 - mass. 44372; S. 256/2020 - mass. 42707; S. 5/2017 - mass. 39285; S. 245/2012 - mass. 36703; S. 350/2010 - mass. 35148 ).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 136

Pronuncia 73/2022Depositata il 18/03/2022

Processo tributario - In genere - Forma della trattazione della controversia - Rimessione alla scelta delle parti tra pubblica udienza e camera di consiglio - Denunciata violazione dei principi dell'amministrazione della giustizia in nome del popolo e del giusto processo, nonché del giudicato costituzionale - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 201001).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CTP di Catania in riferimento agli artt. 101, 111 e 136 Cost., degli artt. 30, comma 1, lett. g ), n. 1), della legge n. 413 del 1991, 32, comma 3, e 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, che rimettono alla valutazione discrezionale delle parti l'individuazione della forma della trattazione nei processi tributari di primo e di secondo grado. Il differente contenuto precettivo delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 50 del 1989 (art. 39 del d.P.R. n. 636 del 1972) esclude che il combinato disposto censurato riproponga la disciplina previgente. La pubblicità dell'udienza risulta infatti non già esclusa, come accadeva in precedenza, bensì condizionata alla presentazione, da almeno una delle parti, di un'apposita istanza di discussione. Avuto anche riguardo alla circostanza che il legislatore ha connotato il giudizio tributario come processo prevalentemente documentale, non è irragionevole la previsione di un rito camerale condizionato alla mancata istanza di parte dell'udienza pubblica. Ciò non è di ostacolo a una piena attuazione del contraddittorio, in quanto le disposizioni censurate, per un verso non escludono la discussione in pubblica udienza, ma ne subordinano lo svolgimento alla tempestiva richiesta di almeno una delle parti, e, per un altro, attribuendo ai litiganti la facoltà di depositare, oltre alle memorie illustrative, ulteriori memorie di replica in un identico termine in parallelo, garantiscono un'adeguata e paritetica possibilità di difesa. È evidente che un meccanismo procedurale, come quello delineato dalle norme in scrutinio, che consente ad entrambe le parti, pubblica e privata, di valutare caso per caso la reale necessità di avvalersi della discussione in pubblica udienza, persegue un ragionevole fine di elasticità - in forza del quale le risorse offerte dall'ordinamento devono essere calibrate in base alle effettive esigenze di tutela - e non interferisce con la cura dell'interesse pubblico al prelievo fiscale. ( Precedenti: S. 141/1998 - mass. 23842; O. 273/2019 - mass. 41825 ).

Norme citate

  • legge-Art. 30, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 32, comma 3
  • decreto legislativo-Art. 33

Parametri costituzionali

Pronuncia 26/2022Depositata il 28/01/2022

Giudizio costituzionale in via principale - In genere - Impugnativa di leggi regionali - Modello del controllo successivo, che non ne esclude l'efficacia - Possibilità di sospensione di quest'ultima (nel caso di specie: dichiarazione di non spettanza allo Stato, per mezzo delle sue soprintendenze, del potere di esprimere i pareri impugnati, relativi a interventi da realizzare in zone paesaggisticamente vincolate della Regione autonoma Sardegna, con disapplicazione di legge regionale vigente). (Classif. 113001).

Gli artt. 127, 134 e 136 Cost. delineano - dopo le modifiche dell'art. 127 Cost. operate dalla legge cost. n. 3 del 2001 - un modello di impugnativa delle leggi regionali basato su un loro controllo successivo, tale da non escluderne l'efficacia, e quindi l'applicazione, anche laddove esse vengano contestate e fintantoché la Corte costituzionale non ne abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale. Solo quest'ultima declaratoria comporta la cessazione dell'efficacia della norma impugnata, che di conseguenza non potrà avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. In questo quadro si inserisce la previsione dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953, che, richiamando il successivo art. 40, prevede la possibilità di sospendere l'efficacia della legge impugnata. (Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna e per le Province di Sassari e Nuoro esprimere, rispettivamente, i pareri dell'8 aprile 2021, prot. 11997-P, del 15 aprile 2021, prot. 13167-P, e del 28 maggio 2021, prot. 19529, e dell'11 maggio 2021, prot. 6889-P, e del 19 maggio 2021, prot. 7466-P e prot. 7467-P, relativi a interventi da realizzare in zone paesaggisticamente vincolate, attuativi della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, oggetto di separato giudizio di costituzionalità, disapplicando la citata legge regionale. Dal complessivo contenuto dei pareri emerge con sufficiente chiarezza tale intenzione, per cui si è in presenza di una voluta disapplicazione, da parte di autorità amministrative statali, di una legge regionale della quale, riconosciuta la vigenza, viene contestata la legittimità e sottolineata l'intervenuta impugnazione davanti alla Corte costituzionale, come elemento legittimante la sua mancata applicazione). ( Precedente: S. 285/1990 - mass. 16040 ).

Parametri costituzionali

Pronuncia 236/2021Depositata il 07/12/2021

Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ordine delle questioni - Dedotta violazione del giudicato costituzionale - Priorità logico-giuridica rispetto ad altre censure. (Classif. 111007).

La denuncia di violazione del giudicato di cui all'art. 136 Cost., è questione prioritaria in senso logico-giuridico. ( Precedenti: S. 256/2020 - mass. 42707 ; S. 231/2020 - mass. 43207 ; S. 57/2019 - mass. 41671; S. 101/2018 - mass. 41104).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 136

Pronuncia 236/2021Depositata il 07/12/2021

Pronunce della Corte costituzionale - Violazione ed elusione del giudicato costituzionale - Condizioni - Mantenimento o ripristino, da parte di nuova disposizione, di quella dichiarata costituzionalmente illegittima. (Classif. 204007).

La violazione del giudicato, ai sensi dell'art. 136 Cost., si ha solo quando la nuova disposizione mantiene in vita o ripristina gli effetti della medesima struttura normativa oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale. ( Precedenti: S. 272/2020 - mass. 43247 ; S. 256/2020 - mass. 42709 ; S. 101/2018 - mass. 41105 ; S. 231/2017 - mass. 41846 ; S. 72/2013 - mass. 37019). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., che, nel contesto delle misure urgenti di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto la sospensione delle esecuzioni e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2020. La sentenza n. 186 del 2013, che secondo il Tribunale di Benevento rimettente sarebbe stata elusa, ha riguardato una misura sostanzialmente diversa nei presupposti applicativi e nella dimensione temporale, giacché determinata da storicizzate esigenze di rientro del disavanzo sanitario, del tutto estranee a quelle imposte dall'emergenza pandemica da COVID-19).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 117, comma 4
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 136

Pronuncia 215/2021Depositata il 15/11/2021

Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Dedotta violazione del giudicato costituzionale - Priorità logica e precedenza del relativo esame rispetto ad altre censure. (Classif. 111007).

La questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 136 Cost., per violazione del giudicato costituzionale, deve essere valutata logicamente in via prioritaria in quanto attinente all'esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione. ( Precedenti: S. 256/2020 - mass. 42707; S. 101/2018 - mass. 41093 ).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 136

Pronuncia 215/2021Depositata il 15/11/2021

Pronunce della Corte costituzionale - Violazione ed elusione del giudicato costituzionale (nel caso di specie: norme della Regione Abruzzo, in materia di spesa dei gruppi consiliari) - Definizione - Preclusione al legislatore di ripristinare o preservare l'efficacia di norma dichiarata incostituzionale (nel caso di specie: non fondatezza della questione). (Classif. 204007).

Perché vi sia violazione del giudicato costituzionale, è necessario che una norma ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale, in quanto le decisioni di accoglimento hanno per destinatario il legislatore stesso, al quale è quindi precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, bensì il perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione. ( Precedente: S. 252/2017 - mass. 41453 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per l'Abruzzo, in riferimento all'art. 136 Cost., dell'art. 40, comma 5, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2010, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2013, che scomputa la spesa per il personale dei gruppi consiliari dalla spesa complessiva per il personale della Regione. Il giudicato evocato della sentenza n. 262 del 2012 riguarda norme legislative di contenuto diverso da quelle censurate, poste peraltro da una Regione diversa, mentre, con riferimento all'altro giudicato costituzionale evocato, formatosi sulla sentenza n. 289 del 2013, essa è stata pubblicata successivamente alla disposizione censurata. ( Precedente: S. 164/2020 - mass. 42588 ).

Norme citate

  • legge della Regione Abruzzo-Art. 40, comma 5
  • legge della Regione Abruzzo-Art. 32, comma 1

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 136

Pronuncia 168/2021Depositata il 23/07/2021

Sanità pubblica - Misure urgenti per il rilancio della sanità calabrese - Ricorso della Regione Calabria - Lamentata violazione del giudicato costituzionale - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Calabria in riferimento all'art. 136 Cost. - degli artt. 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito. Le questioni oggetto dello scrutinio sono state dichiarate inammissibili e non fondate con la sentenza n. 233 del 2019, ma la Regione Calabria ricorrente, nel lamentare il dedotto vulnus , non ha chiarito in alcun modo le ragioni per cui da una siffatta pronuncia deriverebbe un giudicato vincolante per il legislatore.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 2
  • decreto-legge-Art. 2, comma 1
  • decreto-legge-Art. 3, comma 1
  • decreto-legge-Art. 6, comma 2
  • decreto-legge-Art. 7, comma 1
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 2, comma 2
  • decreto-legge-Art. 7, comma 3
  • decreto-legge-Art. 7, comma 4

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 136

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.