Articolo 135 - COSTITUZIONE

La Corte costituzionale e' composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di universita' in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed e' rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte e' incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica (( . . . )) intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalita' stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
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Massime della Corte Costituzionale

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Pronuncia 316/2004Depositata il 04/11/2004

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana - Norme di attuazione dello statuto speciale concernenti l?istituzione e la composizione del consiglio - Disomogeneità rispetto al consiglio di stato - Denunciata mancanza di coordinamento con la costituzione, lesione del principio di autonomia contenuto nello statuto speciale, lesione dei principi costituzionali in materia di delegazione legislativa, della riserva di legge statale per quanto riguarda l?ordinamento giudiziario e l?istituzione di sezioni specializzate, assenza dello speciale procedimento previsto dallo statuto per l?adozione delle norme di attuazione, violazione delle disposizioni transitorie in tema di revisione delle giurisdizioni speciali, irragionevole differenziazione del regime dei giudici laici rispetto ai togati, violazione della riserva di legge a garanzia dell?indipendenza dei giudici, lesione del principio dell?unità dell?ordinamento giuridico, mancanza di continuità dell?attività giurisdizionale - Sopravvenuta sostituzione, con espressa abrogazione, delle norme censurate - Necessità di valutazione sulla perdurante rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Restituzione degli atti al giudice rimettente perché valuti la perdurante rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di numerose norme del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 98, nonché dell'art. 4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e dell'art. 1 del decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana 31 marzo 1952, n. 8, sollevate in riferimento a diversi parametri costituzionali ed essenzialmente incentrate sulla composizione ?mista? del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Ed infatti, dopo la proposizione delle suddette questioni il decreto legislativo n. 654 del 1948 è stato sostituito ed espressamente abrogato dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, con conseguente modifica del quadro normativo di riferimento.

Norme citate

  • decreto legislativo luogotenenziale-Art. 3, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 1
  • decreto legislativo-Art. 2, comma 2
  • decreto legislativo-Art. 2, comma 2
  • decreto legislativo-Art. 2, comma 4
  • decreto legislativo-Art. 2, comma 5
  • decreto legislativo-Art. 2, comma 6
  • decreto legislativo-Art. 9
  • decreto legislativo-Art. 3, comma 8
  • decreto legislativo-Art. 4
  • decreto legislativo-Art. 5
  • decreto legislativo-Art. 6
  • decreto legislativo-Art. 7
  • decreto legislativo-Art. 8
  • decreto legislativo-Art. 2, comma 8
  • decreto legislativo-Art. 3, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 3, comma 2
  • decreto legislativo-Art. 3, comma 3
  • decreto legislativo-Art. 3, comma 4
  • decreto legislativo-Art. 3, comma 5
  • decreto legge luogotenenziale-Art. 4
  • decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana-Art. 1

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.